Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39739 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chie l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la pronunzia con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la loro condanna per il reato di associazione di tipo camorristico e quella del secondo anche per i reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe e di ususra.
Avverso la sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
2.1 Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME articola due motivi.
2.1.1 Con il primo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione sulle censure proposte con il quinto motivo del ricorso originario in merito al mancato contenimento della pena nei limiti edittali previsti dall’art. 416-bis c.p. nel testo anteriore alle modif apportate dalla I. n. 69/2015. In tal senso lamenta che la Corte abbia ritenuto inammissibile il motivo sulla base dell’erroneo presupposto, frutto di evidente errore percettivo, che il tema non avesse costituito oggetto di devoluzione con i motivi d’appello, con i quali, invece, era stato specificamente eccepito che, sulla base delle risultanze processuali, non vi fossero elementi idonei a ritenere che la condotta partecipativa del COGNOME si fosse protratta oltre il 2013. Né varrebbe in senso contrario i riferimento operato dal giudice di legittimità trattando della specifica posizione de ricorrente ad altra parte della sentenza in cui era stato affrontato in via generale profilo, sollevato anche da altri imputati. Infatti in tale contesto la Corte ha menzionato gli indici da cui desumere che la vita dell’associazione si sarebbe protratta almeno fio al 2016, ma espressamente li ha individuati in fatti e comportamenti relativi ad altri membri del sodalizio e mai al COGNOME.
2.1.2 Con il secondo motivo evidenzia una ulteriore omissione in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, che non avrebbe censito, né confutato una ulteriore specifica doglianza del ricorrente. Nel ritenere infondate le censure svolte con il primo motivo dell’originario ricorso in merito alla sussistenza della prova della partecipazione dell’imputato al sodalizio, la sentenza impugnata avrebbe infatti ritenuto accertato che il “NOME” menzionato in una conversazione intercettata e ritenuta indiziante si identificasse con il COGNOME, quando la circostanza aveva costituito oggetto, per l’appunto, di specifica doglianza in quanto inferenza operata dai giudici del merito in maniera del tutto apodittica. Ed ancora frutto di una errata percezione sarebbe l’affermazione della Corte per cui il coinvolgimento dell’imputato in un episodio
estorsivo non sarebbe stato oggetto di lamentela con i motivi d’appello, nei quali era stata invece specificamente affrontata la questione, rilevandosi come nei confronti del COGNOME non era stata nemmeno esercitata l’azione penale per il supposto concorso nel reato in questione. Posto che l’affermazione della partecipazione all’associazione del COGNOME si fonda, per stessa ammissione della sentenza impugnata, su soli tre elementi indiziari, secondo il ricorrente sarebbe allora evidente il valore decisivo degli erro commessi dal giudice di legittimità, che, se si fosse confrontato con il merito delle critiche effettivamente mosse alla pronunzia d’appello, non avrebbe potuto che giungere ad una diversa decisione.
2.2 Anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME articola due motivi. Il primo è sostanzialmente sovrapponibile al corrispondente motivo del ricorso di COGNOME NOME, salvo che in questo caso, oltre alla mancata confutazione delle censure relative alla mancata applicazione della previgente cornice edittale di pena prevista dall’art. 416-bis c.p., non viene rimproverato alla Corte di aver affermato che la questione non aveva costituito oggetto di devoluzione in appello. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia invece come erroneamente il giudice di legittimità abbia dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso originario, ad oggetto la prova della partecipazione del COGNOME NOME al sodalizio mafioso, sulla base dell’assunto per cui l’impugnazione avrebbe omesso di confutare gli elementi sui quali era stata fondata la decisione del giudice dell’appello. Per contro con il motivo di ricorso i questione la pronunzia di merito era stata sul punto analiticamente contrastata, con specifico riferimento a tutti i fatti valutati rilevanti ai fini dell’affermazio responsabilità del COGNOME per i diversi reati per i quali è stato condannato, risultand dunque evidente l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. E’ anzitutto opportuno ricordare che il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggett rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in un
fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686). In altri termini rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, come anche gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193; Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658).
Va poi ribadito anche l’insegnamento delle Sezioni Unite per cui l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dia luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis c.p.p., nè determini incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283).
E nella successiva elaborazione di tali principi si è avuto modo di chiarire come non sia consentito denunziare col ricorso straordinario l’omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, COGNOME, Rv. 269868).
Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato – non già
all’inammissibile riesame dell’intangibile scrutinio di legittimità, per suppost esso intrinseci, bensì – alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Sicch scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legitt cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell’accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza penetrare il confine invalicabile dal perimetro dell’ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentaz dei divisamenti che sorreggono la sentenza impugnata.
In definitiva il principio affermato è quello per cui esula dal ricorso straordina sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6/11/2013, Toscano, Rv. 257346).
Premesse le illustrate coordinate ermeneutiche privo di fondamento è il pr motivo di entrambi i ricorsi.
3.1 La sentenza impugnata non solo ha registrato le doglianze proposte dai ricorr in merito all’individuazione della cornice edittale di pena di riferimento, ma ha evidenziato le ragioni per cui le doglianze proposte con i ricorsi originari do ritenersi inammissibili. Ed a nulla rileva che in tal senso il giudice di legitti rinviato alla parte della motivazione nella quale ha affrontato il tema in via g né che ivi non abbia fatto riferimento a specifici fatti o comportamenti ascriv COGNOME NOME NOME a COGNOME NOMENOME Infatti, la Corte ha ritenuto che i giudici del avessero fornito ampia giustificazione della protrazione della vitalità dell’assoc ben oltre il 2015, nonché ritenuto che con riguardo ad alcuno dei due ricorrent altri coimputati fossero stati acquisiti o quantomeno allegati elementi rivelatori intervenuta dissociazione dal sodalizio idonea a ritenere cessata la permanenza condotta partecipativa loro rispettivamente ascritta. Apparato argomentativo c giudici della Prima Sezione hanno ritenuto logicamente idoneo a comprovare come anche nei confronti dei due ricorrenti la permanenza del reato è cessata in comunque successiva alla data in cui è intervenuta la modifica della cor sanzionatoria prevista dall’art. 416-bis c.p. e che parimenti hanno ritenuto non stato specificamente confutato con i motivi di ricorso, di cui per l’appunto rilevato la genericità.
Non sussiste, dunque, alcun errore materiale o di fatto, risolvendosi la censu ricorrenti nella mera critica della soluzione adottata dalla Corte nell’occasion nella deduzione di un presunto errore di valutazione e della non esaustività motivazione della sentenza impugnata, profili che, come già ricordato, rimango
estranei al novero dei vizi per i quali può essere attivato il rimedio straordinario proposto.
3.2 Con esclusivo riguardo alla posizione di COGNOME NOME deve ancora rilevarsi che la Prima Sezione ha effettivamente evocato anche una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso sul medesimo punto, individuandola nella mancata precedente devoluzione dello stesso alla cognizione del giudice dell’appello con il gravame di merito. Come eccepito, tale affermazione è invece frutto di un vero e proprio errore percettivo, atteso che con i motivi d’appello del ricorrente la questione della cornice edittale di pena applicabile ratione temporis era stata invece specificamente prospettata. Ciò non di meno trattasi errore ininfluente – e dunque parimenti indeducibile con il ricorso straordinario – posto che, come accennato, lo stesso è alla base di una autonoma ratio decidendi che si è affiancata a quella non viziata e da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata.
Il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME è parimenti inammissibile, così come il corrispondente motivo del ricorso di COGNOME NOME.
4.1 Quanto alle doglianze proposte dal primo ricorrente ciò che viene anzitutto eccepito non è la pretermissione di un motivo di ricorso, bensì l’omesso scrutinio di una particolare deduzione in esso articolata, che, come si è già ricordato, non è censura prospettabile ex art. 625-bis c.p.p. Né può ritenersi che la deduzione di cui si tratta non sia stata censita dalla Corte, atteso che al punto 9.1 del “ritenuto in fatto viene fatto un rinvio omnicomprensivo alle questioni sollevate con il gravame di merito alle quali il giudice dell’appello non avrebbe fornito risposta elencate nel ricorso, compresa dunque quella relativa all’identificazione del COGNOME con il “NOME” evocato nel corso delle intercettazioni valorizzate ai fini dell’affermazione della sua responsabilità, salvo poi specificare più diffusamente alcune di esse.
In definitiva la censura del ricorrente si traduce nella evidenziazione di un indeducibile vizio della motivazione della sentenza impugnata, per non aver, esplicitamente e non solo implicitamente, disatteso la specifica doglianza difensiva. A ciò deve aggiungersi che la questione era comunque manifestamente infondata, atteso che già il gravame di merito sul punto risultava intrinsecamente contraddittorio – con conseguente irrilevanza del lamentato difetto di motivazione da parte del giudice dell’appello atteso che la stessa difesa, dopo aver lamentato per l’appunto l’apodittica identificazione del ricorrente con il menzionato “NOME“, nel successivo svolgimento dei motivi ha riportato testualmente le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il quale, in sede di riconoscimento fotografico, espressamente aveva
precisato come tale fosse l’appellativo con il quale il COGNOME era generalmente conosciuto.
Analogo giudizio deve essere riservato alle doglianze relative alle censure sul coinvolgimento del COGNOME nell’episodio estorsivo. In proposito risulta ancor più evidente come in realtà la critica del ricorrente abbia ad oggetto la valutazione di tali doglianze, compiutamente censite dalla sentenza, ovviamente nei limiti in cui non è onere della Corte riprodurre nella sua integralità le argomentazioni con le quali viene sostenuto un motivo di ricorso. Anche in questo caso, dunque, ciò che viene prospettato è un vizio di motivazione non deducibile con il ricorso straordinario.
4.2 Anche le doglianze articolate con il secondo motivo di COGNOME NOME si rivelano indeducibili in questa sede. La sentenza impugnata ha infatti dichiarato inammissibili perché ritenute generiche e versate in fatto le censure proposte con il ricorso proposto avverso la decisione assunta nel giudizio d’appello. Il ricorrente, nell’obiettare che invece le suddette censure erano specifiche, non prospetta come preteso un errore di percezione in grado di integrare un errore materiale o un errore di fatto, ma semplicemente critica la valutazione compiuta dal giudice di legittimità sollecitandone indebitamente una ulteriore a questa Corte. In altri termini e a tutto concedere, quello che viene eccepito è un errore di giudizio, certamente estraneo, come ricordato, ai motivi per i quali è concesso attivare il rimedio straordinario configurato dall’art. 625bis c.p.p. Peraltro il ricorso sul punto si rivela altresì generico nella misura in cui s limita a riportare il motivo del ricorso originario che si pretende pretermesso e la motivazione della sentenza senza precisare in che termini quest’ultima non avrebbe effettivamente esaurientemente confutato il primo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/ GLYPH 024