Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1397 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1397 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
Sulla richiesta di correzione avanzata nell’ambito del procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
Relativa alla sentenza del 10/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte corregga l’errore materiale e dia mandato al Giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena senza applicare alcuna riduzione per il rito;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il condannato, che ha chiesto che sia dato mandato al Giudice dell’esecuzione di eliminare la sanzione per il reato di cui all’art. 9 I. 1423 del 1956, con rideterminazione della pena per il reato residuo.
RITENUTO IN FATTO
Il procedimento nasce da una segnalazione della Corte di appello di Lecce quale Giudice del rinvio a seguito di annullamento della prima sezione penale del 9 dicembre 2021 dell’ordinanza con la quale la predetta Corte territoriale, quale Giudice dell’esecuzione, aveva delibato in ordine alla richiesta di revoca per abolitio criminis -a seguito della decisione della Consulta n. 25 del 2019 – di
due sentenze emesse a carico di NOME COGNOME anche per il reato di cui all’art. 9 I. 1423 del 1956.
In particolare, la Corte di appello segnalava, con nota del 20 maggio 2022 (pervenuta il 22 agosto 2022) con cui disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, che la sentenza del Tribunale di Taranto del 21 giugno 2011 non era, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima sezione penale nella sentenza rescindente, una pronunzia di patteggiamento, sicché chiedeva venisse corretto l’errore contenuto nella sentenza emessa, che presupponeva, appunto, che la sentenza cui si riferiva la richiesta difensiva fosse stata emessa ex art. 444 cod. proc. pen. ed implicava un vincolo di rinvio conformato, appunto, su tale presupposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è inammissibile siccome è decorso il termine di cui all’art. 625bis, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Allo scopo di chiarire la conclusione anzidetta, appare necessario ricostruire la sequenza procedimentale.
Il provvedimento annullato dalla prima sezione penale era stato emesso dalla Corte di appello di Lecce il 10 marzo 2021 quale Giudice dell’esecuzione e concerneva la richiesta, avanzata dal difensore di COGNOME, tesa ad ottenere la revoca delle condanne inflitte al predetto per il reato di cui all’art. 9 I. 1423 del 1956 (a seguito della decisione della Consulta n. 25 del 2019); una di esse era stata deliberata dal Tribunale di Taranto il 21 giugno 2011 e riguardava anche il reato di cui all’art. 116 Codice della Strada con recidiva nel biennio, per il quale la Corte territoriale, una volta revocata per abolitio criminis la condanna per il reato di cui all’art. 9 cit. e richiamati i criteri di cui agli artt. 27 Cost e 133 c pen., aveva ritenuto congrua la pena di sei mesi di arresto quale risultato dell’autonomia commisurativa che si era riespansa.
La prima sezione penale di questa Corte – adita dal condannato – facendo seguito ad un motivo di ricorso che lamentava l’applicazione di una pena diversa da quella concordata e la mancata riduzione ex art. 444 cod. proc. pen., aveva affermato la necessità di mettere le parti in condizione di addivenire ad un nuovo accordo ex art. 444 cod. proc. pen. sulla pena per il reato residuo e, in mancanza di accordo, di rideterminare la pena in misura inferiore a quella individuata con la sentenza e che tenesse altresì conto della diminuzione per il rito.
La sentenza del Tribunale di Taranto, tuttavia, non era di patteggiamento, ma si trattava di una condanna emessa all’esito di dibattimento, con la quale era stata inflitta all’imputato la pena di mesi tre e giorni dieci di arresto (mesi tre per il reato di cui all’art. 9 cit. e dieci giorni di arresto per quello ex art. 116 Codice della Strada).
Di questo si è giustamente avveduta la Corte di appello di Lecce quale Giudice del rinvio, che ha ritrasmesso gli atti a questa Corte onde comprendere come dare esecuzione al mandato della sentenza rescindente.
La richiesta è stata inizialmente valutata dall’ufficio esame preliminare dei ricorsi della prima sezione penale, che ha disposto la formazione di fascicolo per la correzione di errore materiale, con assegnazione alla medesima prima sezione; successivamente tale decisione è stata rivista dal medesimo ufficio “spoglio” della prima sezione penale, che ha ritenuto trattarsi di un errore di fatto e, il 9 settembre 2022, ha trasmesso gli atti a questa sezione, competente, secondo le vigenti tabelle di organizzazione dell’ufficio, per la correzione degli errori di fatto presenti nelle sentenze della prima sezione penale.
2. Tanto premesso, deve ritenersi che effettivamente, come stimato, melius re perpensa, dall’ufficio “spoglio” della prima sezione penale, l’anomalia verificatasi non possa essere ricondotta ad un mero errore materiale, ma che essa vada piuttosto qualificata come errore di fatto, sub specie di errore percettivo che la Corte di cassazione ha commesso nella lettura della sentenza del Tribunale di Brindisi, da cui è conseguita la decisione che individuava, per il Giudice del rinvio, uno specifico mandato proprio degli annullamenti delle sentenze di patteggiamento in caso di parziale abolitio criminis.
Come ritenuto da Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352, in motivazione, infatti, l’errore materiale è quello definito dall’art. 130 cod. proc. pen. ed è integrato da un mero lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra la volontà del giudice – formatasi correttamente – e la sua materiale rappresentazione grafica, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. Al contrario l’errore di fatto, sub specie di errore percettivo, consiste in una svista o in un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015,
Cofano, Rv. 265248). Ed è proprio un’errata percezione della natura della sentenza posta al vaglio del Giudice dell’esecuzione e poi della Corte di cassazione che ha condotto ad emettere una decisione diversa da quella che sarebbe stata pronunziata in assenza della svista.
Di tale errore si è resa conto per prima la Corte di appello di Lecce che, tuttavia, non aveva titolo per attivare la procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen., non essendo il Giudice di rinvio un soggetto processuale legittimato a chiedere la correzione di errore di fatto, sicché la sua richiesta deve essere reputata inammissibile.
A conseguenze non dissimili deve giungersi laddove si voglia ritenere lo scritto della Corte leccese come una mera sollecitazione tesa a porre all’attenzione della Corte di cassazione l’errore commesso, per determinare un rilievo di ufficio (come peraltro pare evincersi dal riferimento all’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. che si legge nel provvedimento della Corte di merito). Già al momento della trasmissione degli atti da parte della prima sezione penale a questa quinta sezione, infatti, era spirato il termine per procedere, giacché l’art. 625-bis, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. prevede, quale termine per il rilievo officioso dell’errore, quello di novanta giorni dalla deliberazione, termine ampiamente decorso dal momento che la decisione della Corte di cassazione è del 9 dicembre 2021.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta.
Così deciso il 29/11/2022.