Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28918 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inamrnissibilità del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza in data 9/5/2023, depositata il 28/7/2023, ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 8/3/2021 con la quale è stata confermata la condanna dello stesso in relazione al delitto di omicidio preterintenzionale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha ritenuto che secondo la sentenza di appello la persona offesa era scesa dal proprio veicolo disarmata. Circostanza questa decisiva quanto alla sussistenza o meno della legittima difesa putativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce che la decisione pronunciata dalla Corte di cassazione si fonda su di un errore percettivo, costituito dall’avere ritenuto che la sentenza di appello avesse evidenzito che la persona offesa era scesa dalla propria autovettura disarmata laddove, di contro, nella sentenza si dava atto che questa aveva in mano una livella.
La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280 – 01; Sez. un., 27/3/2002 n. 16104, COGNOME, n.m.) che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimit oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotat dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Nella motivazione di tali sentenze è stato precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di nor giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi i cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle
impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 – 01; in senso analogo Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286048 – 01, per cui è irrilevante l’errore di ragionamento, nonché Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277453 – 01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145 – 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248 – 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256441 – 01).
La deducibilità dell’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen., d’altro canto, postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285553 – 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 259503 – 01; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 239037 – 01; nel senso che è onere della parte specificare nei motivi di ricorso la decisività dell’errore Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, COGNOME, Rv. 236731 – 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099 – 01).
Da ciò consegue anche che l’omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l’impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima.
Laddove la mancata disamina è, invece, riconducibile nella figura dell’errore di fatto quando sia dipesa da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099 01; Sez. 1, n. 46044 del 03/11/2004, COGNOME, Rv. 230584 – 01; più recentemente Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 – 01 con specifico riferimento ai motivi aggiunti).
2.2. L’applicazione dei principi esposti impone di escludere che nel caso di specie sia ravvisabile un errore di fatto percettivo.
La Corte di cassazione, dando atto della ricostruzione effettuata dai giudici di merito, che ha ritenuto logica e coerente agli elementi emersi, ha fatto compiuto riferimento al ragionamento seguito della Corte di appello senza incorrere in alcun errore.
Nella sentenza ora impugnata, infatti, il percorso seguito dalla Corte territoriale risulta essere stato correttamente riportato e valutato, ci evidenziando quanto in effetti indicato nella pronuncia di appello, ovvero che il giudice di merito ha fondatamente escluso che la persona offesa fosse scesa armata dalla propria autovettura.
Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, d’altro canto, la diversa ricostruzione, quella secondo la quale la vittima aveva la livella in mano quando ha affrontato l’imputato, è stata prospettata solo in via ipotetica dalla Corte territoriale che, comunque, ha evidenziato come tale circostanza si sarebbe riferita esclusivamente al segmento iniziale dell’azione per cui anche la conclusione in termini di responsabilità del ricorrente sarebbe stata la medesima in tale caso.
Tanto più che all’interno dell’auto della vittima sono state rinvenute due livelle sul sedile posteriore, affiancate in modo ordinato (pag. 15 della sentenza della Cassazione), il che ha indotto a ritenere che la vittima non ne avesse prelevato e impugnato una, oltre a quanto pure rilevato dalla Quinta Sezione penale che sotto il sedile della stessa auto è stata rinvenuta un’accetta che la vittima, se avesse voluto minacciare o aggredire gli antagonisti, avrebbe potuto usare in luogo della meno offensiva livella.
Il ragionamento valutativo di esclusione della legittima difesa si è poi completato col rilievo (sempre pag. 15 della sentenza della Cassazione) secondo cui l’unico a essere stato percosso e ferito è stato il NOME, bersaglio di una
pluralità di colpi inferti dal più giovane e prestante NOME, che non risulta essere stato attinto da schiaffi o calci sferrati da NOME che, a dire dello stesso imputato ricorrente, ha solo “tentato” di colpirlo con la livella senza esserci riuscito perché sopraffatto da una spinta e da un pugno da lui stesso datogli.
Sotto altro profilo, d’altro canto, l’eventuale errore non sarebbe neanche decisivo in quanto la decisione oggi impugnata si fonda sul pacifico principio per cui la scriminante della legittima difesa, reale o putativa che sia, non opera per chi si espone volontariamente a una situazione di pericolo (tra le tante Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273861 – 01) per cui nel caso di specie, considerate le modalità della condotta e quanto complessivamente accaduto, era irrilevante accertare se la persona offesa aveva o meno la livella in mano allorché è sceso dall’autovettura.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/3/2024