Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50430 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
nel procedimento proposto con ricorso da: COGNOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA deciso con la sentenza del 14/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
All’udienza del 14 settembre 2023 questa seconda sezione penale della Corte di Cassazione decideva i ricorsi proposti da COGNOME NOME NOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appell di Napoli che il 28/9/2022 aveva confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei l confronti dal Tribunale cittadino il 30/6/2021 in relazione ad una pluralità di episodi cri integranti fattispecie di estorsioni consumate e tentate, aggravate ai sensi dell’art. 416 cod. pen.
COGNOME, in particolare, con unico motivo di impugnazione, aveva dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per non aver ricevuto il difensore di fiducia NOME COGNOME, alcuna notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, così restando assente tutte le udienze.
Il collegio giudicante, rilevando che in nessuna delle udienze celebratesi dinanzi alla Co di Appello era stata eccepito l’omesso avviso all’AVV_NOTAIO, dichiarava inammissibile il ricor sul presupposto dell’esistenza di altro difensore di fiducia dello COGNOME e, pertanto, sussistenza di una nullità a regime intermedio intempestivamente rilevata, anche alla luce de
principi posti da questa Corte di Cassazione, secondo cui il termine ultimo di deducibilità de nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazio dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello dell deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, n. 22242 del 27/01/201 Scibè, Rv. 249651).
Durante la stesura della motivazione della sentenza, però, si è rilevato l’errore percettivo cui si era incorsi, in quanto nel ricorso per cassazione proposto nell’interesse dello COGNOME era espressamente specificato che non era “intervenuta alcuna nuova nomina, surroga o affiancamento di altro difensore”, come, peraltro, verificato dall’esame degli atti trasmess questa Corte, sicché si è proceduto senza formalità, ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen.
Si tratta, pertanto, di una svista o equivoco incidente sugli atti interni al giud legittimità, il cui contenuto è stato percepito in modo difforme da quello effettivo, ta integrare l’errore di fatto, indicato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 292 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527) e, per quel che più rileva, si tratta di err percettivo determinante ai fini della decisione presa, in quanto l’omesso avviso dell’udienz all’unico difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).
Si impone, pertanto, la necessità di correggere l’errore nel dispositivo della sentenza di c si tratta, come riportato nel ruolo di udienza, con l’annullamento senza rinvio della senten impugnata, nei confronti di COGNOME NOME, con trasmissione degli atti per il giudizio alla Co territoriale, e le rettifiche conseguenziali in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla seconda sezione penale di questa Corte in data 14/9/2023, riportato nel ruolo di udienza pubblica n. 20, nei confronti di COGNOME NOME nel senso di aggiungere, prima del primo termine annulla l’inciso “annulla senza rinvio l sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Napoli per il giudizio”, nonché la sostituzione della frase che inizia con la pa “dichiara” e fino a “COGNOME NOME” con l’inciso “inammissibile il ricorso di NOME“.
Manda alla cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull’originale dell’atto.
Così deliberato in camera di consiglio, il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
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