Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 181 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 181 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTEN2:A
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 23/11/2021 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11 maggio 2021, che aveva
confermato la condanna dell’imputato per il reato di rapina aggravata dall’aver commesso il fatto in più persone riunite.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 27718 del 23 novembre 2021.
Con il ricorso si invoca l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 625-bi cod.proc.pen., sostenendosi che per mero errore di fatto la Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso operando delle valutazioni che sono riferite ad altro caso processuale, come reso evidente dal riferimento nella motivazione dell’ordinanza a motivi di ricorso del tutto diversi e ad una vicenda afferente una rapina posta in essere ai danni di una diversa persona offesa.
Conseguentemente si chiede venga disposto l’annullamento della ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione con ogni conseguente statuizione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato rispetto alla fase rescindente.
Risulta effettivamente che l’ordinanza impugnata emessa dalla Corte di Cassazione in data 23 novembre 2021 è stata motivata cori riferimento ad un diverso caso processuale.
Il riferimento alle generalità di una diversa persona offesa (COGNOME) e la descrizione di motivi di ricorso completamente differenti da quelli articolati nel ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 11 maggio 2021, rendono evidente l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Cassazione, verosimilmente verifcatosi nella fase di fascicolazione delle pagine della motivazione, attraverso lo scambio con le pagine di una diversa ordinanza riferita ad altro ricorso trattato nella stessa udienza camerale, dedicata alle decisioni dei ricorsi assegnati alla apposita sezione prevista dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen, dopo il vaglio preliminare sulla sussistenza di una causa di inammissibilità.
Pertanto, deve essere senz’altro disposto l’annullamento dell’ordinanza emessa il 23 novembre 2021 dalla Corte di Cassazione, con la conseguente nuova valutazione del ricorso originario proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell’Il maggio 2021.
Non si rende necessario fissare una nuova udienza per la fase rescissoria, dovendosi ritenere che la fissazione dell’odierna udienza camerale, di cui è stato dato regolare avviso al ricorrente, consenta di ritenere soddisfatta la regola del contraddittorio anche con riferimento alla decisione sull’originario ricorso, già assegnato alla trattazione con il rito camerale previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. per non avere superato il preliminare vaglio di ammissibilità previsto dall’art. 610
cod. proc. pen., per le ragioni di cui è stata data rituale contezza al ricorrente nell’avviso dell’udienza camerale del 23 novembre 2021.
Tanto ciò premesso, l’originario ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi proposti con cui si reiterano le questioni di fatto già adeguatamente valutate nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11 maggio 2021.
Il primo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa reitera doglianze che sono state respinte sulla base del riscontro offerto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che, seppure abbia negato l’addebito, ha ammesso di essere entrato nel locale insieme agli altri due complici della rapina, asserendo di avere colpito con uno schiaffo la persona offesa dopo essere stato da questi ingiuriato.
Il secondo motivo sul concorso nella rapina appare anch’esso inammissibile perché rivolto ad introdurre una differente ricostruzione del fatto, evocando la possibilità di un concorso anomalo che è stato escluso sulla base di una valutazione coerente alla dinamica dell’aggressione e della contestuale sottrazione del denaro, come ricostruita in modo aderente alle risultanze processuali.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M
Letto l’art. 625-bis cod. proc. pen. annulla l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27718/2021 del 23/11/2021 e, decidendo sul ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell’11/05/2021, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa selle ammende
Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Ppéidente