Errore di Fatto nel Calcolo della Prescrizione: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’istituto della prescrizione nel diritto penale rappresenta un pilastro fondamentale, bilanciando l’esigenza di giustizia con la necessità di certezza del diritto. Tuttavia, il suo calcolo può diventare complesso, specie in presenza di sospensioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di presunto errore di fatto nel computo di tali termini, offrendo importanti chiarimenti. Analizziamo come i giudici hanno risolto la questione, dichiarando inammissibile il ricorso di un condannato per bancarotta fraudolenta.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in via definitiva per reati di bancarotta fraudolenta commessi il 27 ottobre 2009, presentava un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale. Egli lamentava un presunto errore di fatto commesso dalla stessa Corte di Cassazione in due precedenti decisioni. Secondo il ricorrente, i giudici avrebbero errato nel calcolare il termine massimo di prescrizione del reato, non accorgendosi che questo fosse già maturato al momento della sentenza di condanna definitiva del 6 giugno 2022.
La tesi difensiva si basava su un’indicazione della Corte d’Appello, la quale aveva erroneamente fissato la data di prescrizione al 27 ottobre 2021. Sulla base di questo dato, il condannato sosteneva che sia la V sezione (che emise la condanna) sia la I sezione (che respinse un primo ricorso straordinario) fossero incorse in una svista nel non rilevare l’avvenuta estinzione del reato.
L’Errore di Fatto e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno riesaminato l’intero calcolo del termine prescrizionale, dimostrando l’assenza di qualsiasi errore di fatto. Hanno evidenziato come la Corte d’Appello fosse incorsa in un semplice errore di calcolo, mentre la valutazione delle sezioni della Cassazione era stata corretta.
Il Calcolo Preciso della Prescrizione
Il fulcro della decisione risiede nella meticolosa ricostruzione del termine di prescrizione. Il reato in questione prevedeva una pena massima di dieci anni. Il termine massimo di prescrizione, considerando l’aumento di un quarto previsto dall’art. 161 c.p., ammontava quindi a dodici anni e sei mesi. Partendo dalla data del commesso reato (27 ottobre 2009), la prima scadenza era il 27 aprile 2022, e non il 27 ottobre 2021 come erroneamente indicato in primo grado.
A questo termine, la Corte ha aggiunto un ulteriore periodo di 60 giorni, dovuto alla sospensione del processo per un legittimo impedimento del difensore di un coimputato. Secondo un principio consolidato (ius receptum), tale sospensione si estende a tutti gli imputati nel medesimo procedimento. Pertanto, la data finale di prescrizione è stata spostata al 26 giugno 2022. Poiché la sentenza di condanna definitiva era stata pronunciata il 6 giugno 2022, essa è intervenuta prima della scadenza del termine, rendendo la condanna pienamente valida.
Le Motivazioni della Decisione
le motivazioni alla base del rigetto del ricorso sono chiare e lineari. La Corte ha stabilito che non sussisteva alcun errore percettivo o svista materiale negli atti processuali da parte delle precedenti sezioni della Cassazione. Al contrario, il calcolo era stato eseguito correttamente, tenendo conto di tutte le variabili normative, inclusi gli aumenti di pena e i periodi di sospensione. L’errore materiale era stato commesso dalla Corte di Appello e non era stato recepito acriticamente dai giudici di legittimità, i quali avevano invece applicato correttamente la legge.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile non solo per l’infondatezza delle argomentazioni, ma anche per un elevato grado di colpa del ricorrente nel proporlo. Ciò ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono molteplici. In primo luogo, essa ribadisce l’importanza di un calcolo rigoroso e attento dei termini di prescrizione, che deve includere tutti i periodi di sospensione applicabili. In secondo luogo, chiarisce che il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o rimettere in discussione calcoli già correttamente effettuati, ma solo per sanare sviste percettive evidenti. Infine, la decisione sottolinea come la proposizione di ricorsi palesemente infondati possa comportare conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Come si calcola il termine massimo di prescrizione di un reato?
Si parte dalla pena massima prevista per il reato e si aggiunge un aumento di un quarto, come previsto dall’art. 161 del codice penale. A questo periodo vanno poi sommati eventuali periodi di sospensione del processo.
La sospensione del processo per un imputato si estende anche agli altri?
Sì. Secondo quanto affermato dalla Corte, in base a un principio giuridico consolidato (ius receptum), la sospensione del processo concessa per il legittimo impedimento del difensore di un coimputato si estende a tutti gli altri imputati nello stesso procedimento.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ritenuta equa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BAGNOLO DEL SALENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato COGNOME NOME propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 49802 del 4 luglio 2023 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso straordinario proposto dal medesimo condannato avverso la sentenza n. 37249 del 6 giugno 2022 pronunciata dalla quinta sezione della Corte di cassazione in ordine a vari reati di bancarotta fraudolenta commessi il 27 ottobre 2009;
Premesso che il ricorso straordinario denuncia un preteso errore di fatto sul computo del termine prescrizionale in cui sarebbe incorsa sia la quinta sezione che, nel rigettare il ricorso dell’imputato, non avrebbe rilevato l’intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione alla data del 6 giugno 2022 sia la prima sezione penale che, nel ritenere manifestamente infondato il primo ricorso straordinario proposto al riguardo, sarebbe incorsa nella medesima svista, posto che era stata la Corte di appello di Ancona a indicare la data del 27 ottobre 2021 come quella di prescrizione del reato;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, come ha già correttamente osservato la prima sezione della Corte di cassazione con la sentenza qui impugnata:
il termine massimo di prescrizione dei reati in questione è pari ad anni dodici e mesi sei (pena massima anni dieci, con l’aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen.), sì da pervenire al 27 aprile 2022 e non al 27 ottobre 2021 come invece indicato dalla Corte di appello di Ancona che, per mero errore di calcolo, ha computato dodici anni invece di dodici anni e sei mesi;
a detto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di sessanta giorni conseguente al rinvio dell’udienza del 23 giugno 2020 per legittimo impedimento del difensore del coimputato di COGNOME, sospensione che, secondo ius receptum, si estende al COGNOME stesso per le ragioni già esposte dalla prima sezione della Corte di cassazione nella sentenza impugnata;
si perviene quindi al 26 giugno 2022 (27 aprile 2022 + 60 giorni di sospensione), data successiva alla pronuncia della sezione quinta n. 37249 del 6 giugno 2022 che ha reso definitiva la decisione di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa in ragione dell’elevato grado di colpa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024