Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44943 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Cina il 04/03/1977
avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 20047 del 27/03/2024, depositata il 21/05/2024, la Sesta sezione penale di questa Suprema Corte, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo, articolato in due profili, con cui evidenzia gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità. Osserva, in particolare, sotto il primo profilo, che l’inesatta percezione delle risultanze processuali riguarda il non aver considerato l’eclatante disparità di trattamento tra le sentenze di Milano e di Firenze (emesse nei confronti dell’odierno ricorrente per fatti analoghi a quelli giudicati nel presente procedimento, che hanno inquadrato i reati nelle fattispecie di cui agli artt. 605 e 628 cod. pen.) e quella di Bologna, sfociata nella sentenza di legittimità oggetto del ricorso straordinario, che ha condannato il Chen per fatti analoghi, commessi con le stesse modalità esecutive, per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. Ciò sebbene tali doglianze fossero state devolute con il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione. Piø in particolare, la difesa rileva che la Corte di legittimità ha esaminato dette doglianze, ma ritiene che ciò avrebbe fatto con una motivazione apodittica, tenuto conto che non emergerebbe dagli atti che i sequestratori si fossero organizzati per trattenere le vittime oltre il tempo necessario ad ottenere il frutto del reato e che la privazione della libertà sarebbe durata meno di due ore.
Sotto diverso profilo, eccepisce, altresì, l’ulteriore errore di percezione in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità con riferimento al mancato assorbimento del reato di cui all’art. 630 cod. pen. ovvero di quello di cui all’art. 605 cod. pen., che la Corte di legittimità avrebbe dovuto ritenere configurato in luogo del primo – in quello di rapina aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella sua piø autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Di conseguenza, i )- qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; ii )- sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonchØ gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; iii )- l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
3.2. Orbene, nel caso di specie, la qualificazione giuridica dei fatti scrutinati non risulta essere stato determinato da errori percettivi o da sviste, costituendo invece l’esito conclusivo di un percorso motivazionale avente contenuto squisitamente valutativo.
In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto non consentite, perchØ reiterative e aspecifiche, le doglianze relative alla «qualificazione giuridica a titolo di sequestro a scopo di estorsione» (cfr. pagina 7), oltre che finalizzate ad una non consentita rilettura del fatto ed ha poi evidenziato i criteri distintivi del sequestro a scopo di estorsione rispetto al sequestro di persona semplice, evidenziando come, nel caso di specie, tutte le persone offese fossero state private della libertà personale con lo scopo di condizionare la loro liberazione al pagamento di somme di denaro. Quanto all’assorbimento del sequestro di persona nella rapina aggravata, i giudici di legittimità lo hanno escluso, mettendo in risalto come tutte le vittime fossero state segregate all’interno di un casolare, legate mani e piedi e minacciate di non conseguire la propria liberazione ove non avessero acconsentito a rivolgere a parenti o amici la richiesta di effettuare bonifici on line sui conti esteri loro indicati; hanno, in sostanza, ritenuto che nel caso di specie si fosse verificata una mercificazione della persona umana, che giustifica l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 630 cod. pen., impedendo che detta condotta fosse assorbita in quella punita dall’art. 628 cod. pen., circostanza che ricorre laddove il sequestro di persona sia compiuto con il solo scopo di commettere la rapina, costituendone il mezzo (cfr. pagina 8).
Quanto, infine, all’ipotizzato contrasto tra giudicati la sentenza impugnata ha osservato che la questione non può porsi, tenuto conto che si Ł in presenza di decisioni che hanno valutato fatti materiali in parte diversi, commessi in differenti ambiti spazio-temporali e, comunque, di vicende
processuali differenti, insuscettibili di dar luogo ad un contrasto di giudicati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, si devono all’evidenza escludere le sviste o gli errori percettivi denunciati, essendo le determinazioni censurate frutto di un percorso logico-giuridico valutativo.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa di grado particolarmente elevato nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME