Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3741 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3741 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Monza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di Cassazione letti gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza in data 27 maggio 2024 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per
i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente ai reati commessi 28.9.2012, 28.6.2013 e 13.9.2013, contestati al capo 2) ed anche nei confronti di NOME COGNOME per il reato commesso il 28.2.2014, contestato al capo 3), perché estinti per prescrizione e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n.1-bi cod. pen. per il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., contestato al capo 27) rideterminava la pena per entrambi, revocando contestualmente la confisca in relazione ai capi 2) e 3) limitatamente agli importi Iva e Ires relativi al annualità per le quali era dichiarata la prescrizione.
Due sono i motivi di ricorso.
1.1. Con il primo si deduce che questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto in relazione alla valutazione della responsabilità di ricorrenti in relazione reati di cui ai capi 2) e 3), in particolare, in ordine all’applicabilità del cd reverse charge e del principio di irretroattività.
E’ stato ritenuto manifestamente infondato, a causa di un palese errore di fatto, il motivo di ricorso con il quale si sosteneva che il meccanismo della inversione contabile, cd reverse charge, non è applicabile alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, come quelle in oggetto, con conseguente non configurabilità del reato tributario contestato, ma, i giudici di legittimi hanno condiviso la motivazione del giudice di appello, fondata su un orientamento giurisprudenziale formatosi in sede tributaria e affermato dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 22727 del 20 luglio 2022.
Nel ricorso era stato evidenziato che il principio affermato in sede tributaria non era estensibile alla sede penale e che il principio affermato dalle Sezioni Unite di indetraibilità dell’Iva per operazioni inesistenti in regime di inversion contabile non distingueva tra fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; inoltre, si era sottolineato che, trattandosi d interpretazione giurisprudenziale sfavorevole di una norma penale, non prevedibile al momento di commissione del fatto, il principio non poteva applicarsi alla fattispecie in esame, essendo la sentenza successiva all’epoca di commissione dei reati, contestata dal 2012 al 2019. Questa Corte ha, invece, escluso il carattere di novità del principio affermato dalle Sezioni Unite in quanto già presente in altre pronunce, relative proprio alla concessione di materiali ferrosi.
Secondo la difesa in questo passaggio si annida l’errore di percezione in cui è incorsa questa Corte, atteso che i precedenti indicati non riguardano la cessione di materiali ferrosi, ma fattispecie diverse, quali la cessione intracomunitaria di beni o la cessione di materiale informatico- categoria per la quale all’epoca non operava il regime di inversione contabile- o una società cedente materiali ferrosi, per la quale il procedimento penale era stato definito con archiviazione.
Ne consegue che l’interpretazione delle Sezioni Unite civili non era prevedibile per i COGNOME; che si trattava di principi affermati in sede civile tributaria e non in sede penale, ove si è affermato un orientamento di segno contrario, come dimostra l’assoluzione del COGNOME nel 2019 con sentenza del Tribunale di Milano, acquisita agli atti, che in una vicenda analoga ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 2 d.lgs. cit. in relazione a fatture operazioni soggettivamente inesistenti in regime di inversione contabile.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’errore di fatto in punto di affermazione di responsabilità per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 27).
Si premette la ricostruzione dell’iter processuale relativo a detta imputazione, circoscritta dal Tribunale al reato presupposto di cui al capo 3) limitatamente agli anni dal 2015 al 2018, mentre la Corte di appello aveva condannato i NOME per concorso nell’autoriciclaggio posto in essere da NOME – separatamente giudicato e condannato con sentenza del GIP di Milano, acquisita agli atti-.
Con il ricorso si contestava la ricostruzione del giudice di appello, in quanto ai COGNOME non erano stati contestati i reati presupposto attribuiti al NOME ed essendo l’autoriciclaggio un reato proprio, che può essere commesso solo dall’autore del reato fonte, il soggetto che non concorre nel reato presupposto può rispondere al più del reato di riciclaggio, ma non di concorso in autoriciclaggio.
Anche questo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per essere i COGNOME concorrenti con il NOME nel delitto presupposto di traffico illecito di rifiuti, contestato al capo 1) in forma concorsuale. In tale considerazione ovvero nel ritenere che il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen., di cui al capo 1), costituisca uno dei delitti presupposto dell’autoriciclaggio di cui al capo 27), s ravvisa l’errore di fatto in cui è caduta questa Corte, guardando alla contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, ma non alla valutazione dei giudici di merito e senza considerare che il NOME è stato condannato per autoriciclaggio con riferimento ai reati presupposto di cui ai capi originariamente indicati con i numeri 21,23,24,25. Il traffico illecito di rifiuti costituisce, quindi, un reato presupposto dell’autoriciclaggio, a differenza di quanto ritenuto da questa Corte per un evidente errore di fatto.
Con memoria di replica il difensore ha ribadito i motivi di ricorso, sottolinenandone la fondatezza, e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che esulano dal perimetro del rimedio straordinario utilizzato, in quanto impropriamente si deducono errori di diritto e non di fatto.
E’ noto che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e ogget del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotat dall’influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà, sicché qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
Alla luce di tali principi, ribaditi ancora da ultimo da questa Corte (Sez. U, n. 9788 del 22/01/2025, Annunziata), è agevole rilevare dalla stessa articolazione delle censure che esse esulano dai limiti per i quali è consentita l’impugnazione straordinaria in oggetto.
Ed, infatti, quanto al primo motivo, relativo alla rilevanza penale delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in caso di operatività del meccanismo della inversione contabile, il ricorrente censura la valutazione espressa dai giudici di legittimità sul punto in quanto fondata, al pari del giudice di appello, su un recentissimo orientamento giurisprudenziale formatosi in sede tributaria ed accolto dalle Sezioni Unite Civili nella sentenza n. 22727 del 20 luglio 2022, non esportabile in sede penale e non applicabile retroattivamente, in quanto non prevedibile e successivo alla commissione dei reati.
La censura è all’evidenza diretta a contestare l’interpretazione giurisprudenziale sfavorevole ed il principio di diritto applicato nel caso di specie, in tal modo contestando un errore di diritto e non di fatto. Tale natura dell’errore segnalato è resa ancor più evidente dalla contestazione della motivazione adottata da questa Corte per sostenere che i principi affermati dalle Sezioni Unite civili non costituivano un novum assoluto, ma si collocavano nel solco di precedenti pronunce; affermazione, questa, contrastata nel ricorso passando in rassegna i precedenti richiamati da questa Corte per evidenziarne l’erronea lettura o la non pertinenza, non essendo riferibili all’attività esercitata d ricorrenti; dunque, ancora una volta evidenziando errori interpretativi ed applicativi di principi di diritto, ritenuti non riferibili alla fattispecie da giudi
Analoghi rilievi e considerazioni valgono per il secondo motivo relativo al reato di autoriciclaggio, contestato al capo 27).
Si sostiene che erroneamente questa Corte ha convalidato l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti per concorso nell’autoriciclaggio commesso dal NOME, condannato separatamente, ma solo per i reati fiscali- di cui ai capi originariamente numerati come 21,23,24,25-, e non per il reato presupposto di traffico illecito di rifiuti, contestato al capo 1).
L’errore di fatto consisterebbe nell’aver considerato tale reato uno dei reati presupposti dell’autoriciclaggio in contrasto con le valutazioni dei giudici di merito, trascurando, tuttavia, che la Corte di appello aveva ritenuto integrato il delitto di traffico illecito di rifiuti e il concorso dei COGNOME con il NOME e le so cartiere a questi riconducibili; che il ricorso su tale punto era stato ritenuto d tutto infondato (pag. 26-29); che il contributo fornito dai ricorren all’autoriciclaggio posto in essere dal NOME era stato chiaramente ricostruito dai giudici di merito; che la provvista illecita creata, trasferita dal NOME su con esteri appositamente costituiti, veniva poi prelevata in contanti e retrocessa, una volta “ripulita”, in favore dei RAGIONE_SOCIALE e delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che tal lineare ricostruzione è stata ritenuta immune da illogicità e travisamenti (pag.3233).
Ne deriva che anche sul punto i ricorrenti contestano la valutazione di questa Corte, che ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito, nuovamente contestata in questa sede, prospettando impropriamente un errore di diritto e non di fatto.
Considerato che la censura investe un profilo valutativo, che non può mai giustificare il ricorso al rimedio straordinario utilizzato al di fuori dei casi pre dalla legge, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della ‘somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere esitensore Così deciso, 13 gennaio 2026
Il Presidente