Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto ex art. 625 bis cod. proc. pen. nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Saviano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, in data 11/07/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 30 aprile 2024 dal Pubblico ministero, in pers del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni del P.g., contente le conclusioni scritte nell’int del condannato, trasmessa in data 10 maggio 2024 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato le ragioni della fondatezza del ricorso, insistendo per l’annullamen della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la proposta impugnazione straordinaria il ricorrente, a mezzo del difensore espressamente officiato, muove critica (due motivi) ad errori ritenuti percettivi della decis emessa da questa Corte (Sez. 6, n. 37980, del 11 luglio 2023, dep. 15 settembre 2023). La Corte, nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso proposti, tra gli altri, dal dell’imputato NOME COGNOME (capo 33, concorso di soggetto estraneo all’impresa in bancarotta documentale, per aver prestato ausilio all’occultamento della documentazione contabile dell’impresa, della quale era denunziato il furto, in uno alla vettura che temporaneamente custodiva), al paragrafo 5, sub 1 e 2 (pag. 12 e 13 della sentenza), riteneva, per un verso, c il ricorrente avesse denunciato, con i motivi di ricorso, il travisamento della prova (interce apprezzata nel giudizio di merito in duplice conformità verticale; mentre, per altro verso, riten errata la individuazione dell’elemento psicologico richiesto per la punibilità del concors bancarotta documentale (consapevolezza della condotta di occultamento funzionale dell’intraneus e volontà di contribuire con la propria condotta materiale a rendere più diffic l’accertamento della cause dell’insolvenza, aiutando l’imprenditore ad occultare documentazione contabile dell’impresa).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con le conclusioni scritte trasmesse in data 30 aprile 2024, h chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria di replica spedita in data 10 maggio ultimo scorso, il ricorrente, nel prendere atto delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ribadisce le ragioni esposte con il ric straordinario, essendosi realizzato un duplice vizio rilevante, incidente per un ve sull’informazione probatoria erroneamente esaminata nel merito (primo motivo) e per altro verso nella identificazione del dolo previsto per l’integrazione della fattispecie; insis l’accoglimento del ricorso straordinario ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso palesa ragioni di inammissibilità, per la non deducibilità dei vizi rilevati con lo st del ricorso straordinario per errore di fatto e per deficit di allegazione della prova asserita travisata e malintesa anche dalla Corte di legittimità
In primo luogo va ricordato che, qualora la causa dell’errore non sia identifica esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione (ritenuta erronea) manifesti, comunque, un contenuto valutativo (secondo motivo sulla erronea identificazione del dolo), è configurabile non un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizz del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod.proc.pen. (Sez. U., n. 18651 del 26 marzo 2015 Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527).
1.1. Invero, l’errore di fatto, di cui all’art. 625-bis cod.proc.pen., consiste in una svist equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene per
modo difforme da quello effettivo; consegue che rimangono del tutto estranei all’area dell’error di fatto – restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilit provvedimenti della Corte di cassazione – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori d conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (S 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). Nella specie è evidente che la critica del ricorrente (primo e second motivo) si colloca fuori del perimetro segnato dal legislatore processuale all’art. 625-bis proc. pen., dal momento che quello che si censura è l’asserita errata valutazione di elementi d prova della condotta contestata, in tesi, rilevanti e decisivi.
1.2. In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosuf deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l’elemento materiale od il fatto erron ed allegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, Pal Rv. 252794; più recentemente, Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023, ric. COGNOME), al fine di consentire una valutazione obiettiva del fondamento delle deduzioni. Onere che il ricorrente non ha assolto.
1.3. Entrambi i vizi denunziati, per vero, potrebbero -al limite- meglio qualificarsi come err valutazione del dato probatorio o errori di apprezzamento del nesso psichico richiesto ai fini de integrazione del reato (il primo sulla condotta materiale, il secondo sul dolo), ma giammai com errori della percezione del fatto.
In conclusione, deve ancora una volta ribadirsi che il rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. non rappresenta uno strumento per ottenere mere rivalutazioni di quanto già deciso dalla Corte di legittimità. Come è stato più volte evidenziato (sin da Sez. U., n. 16103, 27/3/2002) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinse dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e la svista perc possa desumersi ictu ocu/i. O ancora, lì dove, come erroneamente rappresentato con i motivi di ricorso oggi scrutinati, per una mera disattenzione di ordine percettivo, sia stato travisa contenuto della informazione probatoria apprezzata nel giudizio di merito, dotato del requisit della decisività.
2.1. Tale assetto risulta peraltro funzionale alla necessità di tutelare – nei limit ragionevolezza – lo stesso valore del giudicato come fonte di certezza e stabilità delle decisi giurisdizionali ed il principio di tassatività delle impugnazioni (anche straordinarie), attr una corretta ricostruzione logica del significato delle parole utilizzate dal legislatore ne della disposizione, ove si indica come rilevante «l’errore materiale o di fatto» con esclusione profili valutativi o di altre circostanze influenti sul giudizio che potrebbero, se del cas
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luogo a diversa impugnazione straordinaria (la revisione, regolamentata ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen.).
Nessuno di tali presupposti si ravvisa nel caso in esame, apparendo evidente la riproposizione dei motivi di critica in punto di censura della motivazione della sentenza di appello, già esamin da questa Corte con la decisione impugnata, che ha ritenuto congrua e logicamente sostenuta la decisione di merito fondata sull’apprezzamento del dato intercettivo di informazione probatori asseritamente travisato, del quale neppure, in questa sede, si offre compiuta allegazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorren condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.