Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MARIGLIANO il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della PG, NOME COGNOME, ha chiesto, con requisitoria del 29 gennaio 2024, dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, mentre i ricorrenti hanno insistito, con atto del 12 febbraio 2024, per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 38455 del 20 luglio 2023, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha, tra l’altro, dichiarato inammissibili i ricorsi proposti NOME avverso quella con cui la Corte di appello di Torino, il 14 dicembre 2022, i ha condannati per i delitti, commessi in concorso, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e bancarotta impropria.
Nella circostanza, i giudici di legittimità hanno, preliminarmente, ritenuto la manifesta infondatezza dei primi tre motivi dei ricorsi presentati, con unico atto, dai COGNOME‘ vertenti sul rituale espletamento degli adempimenti conseguenti alla conclusione delle indagini preliminari e sulla supposta, derivata patologia del successivo iter processuale, che si sarebbe tradotta, infine, nella nullità, tempestivamente eccepita, delle decisioni di merito.
In proposito, hanno rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a fronte della richiesta di interrogatorio presentata dai COGNOME nei termini indicati nell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., comunicò, nel dicembre del 2013, ai difensore, AVV_NOTAIO, la fissazione dell’incombente mediante deposito di copia dell’atto in Cancelleria in ragione dell’omessa inclusione, nel Reginde (Registro generale degli indirizzi di posta elettronica, istituzionaimente deputato alla conservazione degli indirizzi PEC degli avvocati destinatari delle comunicazioni e notificazioni previste dall’ordinamento processuale penale), dell’indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO.
Hanno, quindi, stimato che, essendo stato compiuto l’incombente in ossequio alle previsioni normative al tempo vigenti, non si è verificata alcuna deviazione dall’ortodossia processuale.
NOME e NOME COGNOME propongono, a mezzo del difensore e procuratore speciale anni. NOME COGNOMECOGNOME ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato ad un ulico motivo, con il quale deducono che il giudice di legittimità sarebbe incorso, nell’esame degli atti processuali, in un errore percettivo, cagionato da una svista o da un equivoco, tale da incidere sul processo di formazione della volontà e da condurre all’adozione di una decisione che, altrimenti, sarebbe stata di segno diverso.
In rai senso rilevano, specificamente, che la Corte di cassazione ha informato ia decisione impugnata sul fallace presupposto della vigenza, al tempo della fissazione dell’interrogatorio da loro richiesto, delle disposizio sull’effettuazione per via telematica delle notificazioni e delle comunicazioni a persona diversa dall’imputato che sono state introdotte dall’art. 51 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
cui ha dato attuazione il d.m. 12 settembre 2012, ma la cui entrata in vigore è stata differita, per effetto della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha novellato l’art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall legge 17 dicembre 2012, n. 221), al 15 dicembre 2014.
Deducono, quindi, che il corretto apprezzamento della cornice normativa e, precipuamente, della successione delle diverse disposizioni e dell’esecuzione della contestata notifica con modalità telematiche in un frangente in cui quel sistema non era ancora entrato in vigore – avrebbe indotto la Corte di cassazione ad adottare una decisione di segno opposto a quella impugnata e coerente, invece, con l’indirizzo formatosi, illo tempore, presso la stessa giurisprudenza di legittimità, mutuato, in particolare, da Sez. 2, n. 32430 del 22/07/2014, Nedzvetskyi., Rv. 260243 – 01.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 29 gennaio 2024, dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, mentre i ricorrenti hanno insistito, con atto del 12 febbraio 2024, per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto.
È pacifico, in giurisprudenza, che «L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145).
Secondo H costante orientamento della giurisprudenza, invero, l’errore di fatto denunciabile con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, l
cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti (Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, COGNOME, Rv. 237514 – 01; Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008 Di COGNOME, RL 240973 – 01).
Il suddetto errore deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa; deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quel ii che :a Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161 01).
È pertanto escluso che possa trattarsi di errore commesso nel giudizio di merito, già prospettato con i motivi di ricorso per cassazione e valutato nel giudizio di iegittimità, essendone preclusa l’ulteriore deduzione con ricorso straordinario in vista di una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza di cassazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19633 del 08/11/2016, dep. 2017, Gorga, non massimata); cosi come devono, del pari, ritenersi estranei all’ambito di applicaz i one GelListituto in esame gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basiie, Rv. 221280 – 01).
Poiché ; dunque, il ricorso straordinario ha il solo scopo di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, il rimedio in parola non può essere utilizzato per denunciare errori di valutazione o di giudizio, n quanto, in caso contrario, esso finirebbe col trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio; il che ; oltre a confliggere col carattere eccezionale dell’istituto in esame e con il principio dell’intangibilità del giudicato, si porrebbe in contrasto con principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 – 01).
Logico portato delle superiori considerazioni è che «qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n.
18651 de: 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente attribuisce la veste di errori percettivi ad una circostanza che, invece, attiene all’interpretazione di norme giuridiche, che la Corte d cassazione ha compiuto in termini che – quantunque effettivamente distonici rispetto ade disposizioni relative alla loro entrata in vigore – non è ulteriormente sinOacabile, non potendosi porre rimedio, per le ragioni sopra indicate, ad un errore di diritto afferente a profilo che, già sottoposto all’attenzione del giudice di merito e riproposto con le impugnazioni, è stato scrutinato dalla Corte di cassazione in senso sfavorevole agli interessati ai quali, nondimeno, è, a questo punto, inibita l’attivazione di uno strumento che, se inteso nei senso da loro propugnato, finirebbe con il trasformarsi, inammissibilmente, in un quarto grado di giudizio.
Tanto, va agTunto per completezza, a prescindere dall’avere gli odierni ricorrenti prospettato, in ciascuno dei gradi del giudizio, la decisività dell questione controversa e dell’errore valutativo che su di essa sarebbe caduto, ciò di cui dà atto la stessa Corte di cassazione nel condividere espressamente le decisioni assunte, al riguardo, dal Giudice dell’udienza preliminare, dal Tribunale e, infine caia Corte di appello.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME NOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così dec so il 20/02/2024.
Il Consigliere estensore
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