Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/9/2023 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/9/2023, questa Corte Suprema, Settima sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 9/2/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.
Propone ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. lo stesso imputato, lamentando l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Settima sezion quanto alla confisca disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. Premessa la legitti
dell’impugnazione, si contesta che la misura di sicurezza sarebbe stata applica in assenza di qualunque collegamento tra la somma di denaro e l’attività illeci nesso invece necessario a fronte di una pena applicata al ricorrente – ai s dell’art. 444 cod. proc. pen. – quanto al delitto di detenzione di stupefacente a di spaccio. In questo caso, dunque, la confisca avrebbe richiesto la prova che danaro costituisse il prezzo della detenzione medesima, ma di ciò non vi sarebbe traccia nell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre innanzitutto ribadire che, in tema di ricorso straordinario pe cassazione, l’art. 625-bis cod. proc. pen. disciplina due ipotesi eterogenee: l’e materiale e l’errore di fatto.
4.1. L’errore materiale consiste in una svista, un lapsus espressivo, da cui derivi un divario tra la volontà del giudice e la materiale rappresentazione gra della stessa, senza però alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo pos a base della decisione; l’errore materiale si risolve, dunque, nella inadeguat della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva.
4.2. L’errore di fatto, invece, consiste in un errore percettivo causato da svista o da un equivoco, nel quale la Corte di cassazione sia incorsa nella let degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato da una decisiva incidenz processo formativo della volontà, il quale risulta viziato dalla inesatta percez delle risultanze processuali; in altri termini, l’errore di fatto inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche oggettiva e immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti proces deve far trasparire ictu °cui” che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione, e non, invece, da un’errata valutazione. L’errore di fatto, perta ricorre quando la pronuncia è fondata, in modo decisivo, sulla supposizione di u fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppost l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e si risolv dimensione meramente percettiva, nella quale difetta qualsiasi implicazione valutativa, in quanto qualora la causa dell’errore non sia identifica esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbi comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì d giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis proc. pen. (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, COGNOME, Rv.
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263686; v. anche, nel medesimo senso, tra Sez. 3, n. 14740 del 27/3/2024, Salerno; Sez. 5, n. 14058 del 4/4/2024, NOME, non massimate).
Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che quello denunciato nel ricorso straordinario in esame non costituisce un errore di fatto, qua piuttosto, un vizio di motivazione, dunque valutativo, lamentandosi la confisca d denaro in mancanza di una prova circa la sua natura di prezzo del delitto detenzione di stupefacente a fine di cessione. La Settima sezione di questa Cort infatti, non sarebbe incorsa in un errore percettivo nei termini sopra richiam quanto, piuttosto, avrebbe confermato la misura di sicurezza con un argomento la riconducibilità della somma all’attività di spaccio – proprio della sola ipot cessione di sostanza e, dunque, non applicabile alla diversa fattispecie contest all’imputato. Dal che, l’evidenza di una decisione suscettibile di ricors cassazione, anche avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. pr pen., ma non anche di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per errore di fatto, non riscontrandosi alcun processo formativo della volontà viziato dalla inesat percezione delle risultanze processuali.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce de sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, ne fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propost ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 61 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello d versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024
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