Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 811 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 28/02/1981
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette sentite le conclusioni del PG COGNOME
Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato NOME COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2023 e depositata il 3 aprile 2024, la Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, per quanto d’interesse questa sede, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sent della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 12 dicembre 2022 ch giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Sezione Prima in data 2 maggio 2021, lo aveva condannato, per il duplice omicidio volontario di NOME COGNOME e NOME COGNOME e per la illecita detenzione delle armi utili per commetterlo, esclusa l’aggravante della premeditazione, alla pen dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e quattro mesi.
Ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. p avverso la sentenza indicata, NOME COGNOME per mezzo dei difensori di fiducia a NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME deducendo un unico articolato motivo di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazion sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia l’errore percettivo indotto dall’omessa lettu comunque, dall’annessa disamina critica di plurime censure svolte dall’imputat alla sentenza della Corte di appello, pur se oggetto di espresso richiamo ricorsi per cassazione e nei motivi nuovi formulati nel suo interesse.
Errore percettivo che si assume di carattere decisivo, perché pertinente al prova dell’insussistenza della responsabilità dell’imputato oltre il ragione dubbio.
2.1. Si premette, in primo luogo, l’errore prospettico che avrebbe mosso Giudice di legittimità laddove ha ritenuto che la sentenza emessa in esito giudizio di rinvio integrasse, unitamente a quella di primo grado, una “dopp conforme”; ciò in quanto, provenendo la sentenza di appello da un precedente annullamento con rinvio della Sezione Prima in data 27 maggio 2021, il giudizio rescindente involgerebbe «non soltanto la sentenza di secondo grado, ma anche quella di primo grado ed è l’art. 627 cod. proc. pen., nel caso di giudiz rinvio, che diventa “bussola” di riferimento per il successivo giudizio legittimità; non dunque di doppia conforme deve parlarsi, ma di giudizio d tenuta, ex art. 627 cod. proc. pen., della sentenza di rinvio rispetto alle c difensive» (così nel ricorso).
2.2. Si dà, poi, conto del percorso motivazionale sulla scorta del quale Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia di rigetto del ricorso Galizia, evidenziando i plurimi errori di fatto in cui la sentenza sarebbe incors
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Il primo errore di fatto (sub §a) consisterebbe nella motivazione fornita da sentenza impugnata all’interrogativo posto dalla difesa riguardo a come foss possibile che le tracce di polvere da sparo non fossero state ritrovate sul sedi guida dell’auto usata da Galizia, mentre – secondo scienza ed esperienza secondo quanto confermato dal consulente della difesa – anche alla stregua de numero elevato di esplosioni (ben dodici), dette tracce avrebbero dovuto esser copiose.
Si legge nella sentenza oggetto di ricorso straordinario che la circostanza c il finestrino lato guida dell’auto condotta dall’imputato fosse rim parzialmente aperto aveva comportato la rimozione delle particelle. Tal spiegazione è censurata dal ricorrente come del tutto illogica, resa attrav una «reductio ad absurdum, poiché si utilizza un argomento assolutamente sfrondato da ogni collegamento con la realtà scientifica ed effettuale», ch tradurrebbe in un errore di fatto, «poiché si tratta in realtà dell’omissione valida risposta su un profilo decisivo del ricorso».
Il secondo errore di fatto (sub §b) consisterebbe nell’omessa risposta, inv non rinvenibile nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, alla censur punto di compatibilità tra l’orario di commissione del duplice omicidio e i tem che avrebbe avuto Galizia per raggiungere il cimitero e commettere detti reati.
Il terzo errore di fatto (sub §c) consisterebbe nell’omessa risposta all’ interrogativo posto all’attenzione della Sezione Quinta, riguardan l’irragionevolezza della tesi accreditata dai giudici di merito, secondo la Galizia, dopo aver visto passare le due vittime dinanzi al bar dove si trovava sarebbe rimasto per altri venti minuti, correndo il rischio di non trovare più posto (il cimitero) gli obiettivi della sua azione criminosa.
Infine, l’ultimo errore di fatto (sub §d) riguarderebbe l’assenza di risp nella motivazione della Sezione Quinta, alla censura concernente l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle dichiarazioni di due testimoni fioraio e il custode del cimitero – riguardo a decisive circostanze che avrebb escluso la responsabilità di Galizia.
2.3. Si conclude che, non rispondendo alle suindicate censure evidenziati da ricorrente nei confronti della pronuncia della Corte di assise d’appell Catanzaro del 12 dicembre 2022, la Sezione Quinta avrebbe omesso il doveroso controllo su detta sentenza e, in particolare, avrebbe trascurato di verific rispetto del principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente riguar superamento del ragionevole dubbio.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha prospettato l declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore delle parti civili, in data 26 agosto 2025, ha depos conclusioni scritte con le quali ha chiesto di «confermare la sentenza de Sezione Quinta del 7 dicembre 2023 per ciò che concerne la pena inflitta all’imputato e riformarla per ciò che concerne le somme inerenti al risarcimen del danno»; dette conclusioni sono state ribadite, all’odierna udienza, in sed discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dev’essere rigettato.
1. L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ri previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercit processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risult processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebb stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, R 221280 -01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 -01).
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in u fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. ( U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 -01).
In ogni caso, l’errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, abbia condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata s esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, COGNOME, R 259503 -01): principio di cui deve tenersi conto anche qualora l’errore di fa denunciato riguardi l’omesso esame di un motivo dell’originario ricorso pe cassazione, giacché anche in questo caso è necessario che l’omissione abbi influito sulla decisione finale, nel senso che l’errore non può essere conside decisivo quando quest’ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 -01).
Ancora le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire come l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dia luogo a errore di fatto rilevan norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né determini incompletezza del motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, i motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché
incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidenai della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono st comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effett della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotte alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria sv materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103/2002, Basile, cit.).
Nella successiva elaborazione di tali principi si è avuto modo di chiarire come non sia consentito denunziare con il ricorso straordinario l’omesso scrutinio particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giud di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valut e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto.
In definitiva, il principio affermato è quello per cui esula dal ric straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sul sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346 -01).
Alla luce delle premesse svolte è agevole la verifica dell’infondatezza d ricorso straordinario.
Il ricorrente deduce in primo luogo che la risposta fornita dalla Sezio Quinta alla doglianza sulla manifesta illogicità della sentenza di appello in pu di mancato rinvenimento di copiose tracce di sparo sul sedile di guida dell’au utilizzata da NOME, sarebbe illogica perché scollegata dalla realtà scientifica
La Corte di Cassazione, nella sentenza di cui oggi si discute, ha dato cont del motivo (a p. 2) e, a ben vedere, vi ha fornito ampia risposta laddove (p. 1 s.) – dopo avere osservato come sulla questione il ricorrente non si confrontato con la complessiva motivazione della Corte di assise di appello su punto della deposizione del consulente tecnico balistico COGNOME ha ritenut non conducente la deduzione difensiva secondo cui se il ricorrente avesse sparato sarebbero state trovate tracce nella parte anteriore del veicolo molto numerose, poiché il teste COGNOME ha riferito che il veicolo fu trovato il gi successivo al duplice omicidio e aveva i finestrino aperti, ciò che ave determinato la dispersione del materiale.
E’, allora evidente, che ciò che il ricorrente sollecita a questo Collegi contenuto valutativo, sicché la relativa doglianza è del tutto estranea nozione di errore di fatto.
Analoghe considerazioni valgono per l’asserito errore di fatto indicato al § inerente all’omessa risposta alla censura in punto di compatibilità tra l’orar commissione del duplice omicidio e i tempi che avrebbe avuto Galizia per raggiungere il cimitero e porre in essere la relativa azione che, difatti, è presa in considerazione a p. 20 della sentenza oggetto di ricorso straordinar Qui, invero, sono analizzati i tempi del passaggio dell’auto del ricorrente, c registrati dalle telecamere, ed è affermato che gli stessi erano del compatibili con la possibilità di compiere il duplice omicidio che, peraltro, i hanno affermato essersi consumato in un brevissimo lasso temporale.
Anche i motivi descritti al § c e al § d sono stati espressamente enuncia (alle p. 5 e 6 della sentenza impugnata), ciò che impedisce si possa parlare svista materiale.
In ogni caso, anche tali dedotti rilievi, sono stati oggetto di consideraz da parte della Sezione Quinta: i) quello concernente l’asserita omes valutazione delle dichiarazioni del fioraio e del custode del cimitero, tr risposta a p. 19, laddove la sentenza ha puntualmente analizzato proprio dichiarazioni del custode, escludendo con motivazione articolata che dall dichiarazioni di questi si potesse inferire – come vorrebbe il ricorrente – ch spari fossero stati uditi alle ore 10:10; ii) quello riguardante l’aff irragionevolezza della tesi accreditata dai giudici di merito – secondo i q Galizia, dopo aver visto passare le due vittime dinanzi al bar dove gli si trova vi sarebbe rimasto per altri 20 minuti, correndo il rischio di non trovare i “obiettivi” – è motivo trattato, sia pur stringatamente, ma nell’ambito di una ampia ed esaustiva motivazione (p. 18 e s.) sulla tennpistica dell’azione, laddo si fa espresso riferimento alla circostanza che l’imputato fosse stato visto teste COGNOME attendere l’amico Montone all’interno del bar per circa mezz’ora.
La indicate censure, peraltro, hanno contenuto valutativo e sono, dunque, anche sotto tale profilo, estranee al perimetro del ricorso straordinario.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi dalle parti civili (NOME NOME, NOME, COGNOME NOME e NOME NOME) che, avuto riguardo all’aumento per la difesa di più parti, si liquidan compressivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (NOME NOME, NOME, NOME e NOME) che liquida in compressivi euro 5.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente