Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOCERA SUPERIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTEL SAN GIORGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione al reato sub 16 anno 2011 perché il reato è estinto per prescrizione; trasmissione degli atti alla corte di appello per la rideterminazione della pena.
Per gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME sono presenti l’avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI e l’avvocato COGNOME NOME del foro di MILANO. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l’annullamento.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i loro difensori e procuratori speciali, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, hanno chiesto con due atti distinti l’annullamento della sentenza n. 1830 emessa dalla Terza Sezione della Corte di cassazione in data 4 novembre 2022, depositata il 19 luglio 2023, con la quale, previo annullamento senza rinvio della sentenza pronunciata nei confronti del COGNOME, limitatamente ai capi 1) e 16), quest’ultimo con riguardo al solo anno d’imposta 2010, perché estinti per prescrizione (con conseguente rideterminazione della pena detentiva originariamente inflitta ed eliminazione della pena accessoria di cui all’art. 29 cod.pen.), i ricorsi proposti nell’interess dei ricorrenti sono stati rigettati.
I ricorrenti hanno articolato un unico motivo con il quale hanno dedotto l’errore di fatto percettivo avente ad oggetto la ritenuta infondatezza nella sentenza impugnata della richiesta difensiva (proposta in realtà dal solo COGNOME) avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del reato anche con riguardo all’anno di imposta 2011 cui il reato di cui al capo 16) (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) fa riferimento.
All’udienza del 4.11.2022 entrambi gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori riportandosi alla richiesta contenuta nel ricorso del COGNOME, sollecitavano l’esercizio dei poteri riconosciuti al giudice dall’art. 129 cod proc.pen. anche con riguardo all’anno di imposta 2011 indicato nel reato di cui al capo 16).
La Terza Sezione della Corte ha invece escluso la prescrizione del reato atteso che al termine ordinario dovevano aggiungersi giorni 42 di sospensione del processo (dal 22 marzo al 26 aprile 2017 e dal 24 maggio al 31 maggio 2017).
Ciò posto, si assume che agli atti non vi é alcuna sospensione della prescrizione nel corso del giudizio; peraltro nelle date indicate (22.3.2017 e 24.5.2017) non sarebbe stata celebrata alcuna udienza. Tale circostanza sarebbe stata idonea ad incidere non solo sulla pena detentiva comminata ma anche sulla misura della confisca per equivalente.
Si pone in rilievo che né il Tribunale di Como né la Corte d’appello di Milano, affrontando il tema del decorso del termine di prescrizione dei reati in contestazione, hanno fatto alcun riferimento al un periodo di sospensione del termine di prescrizione.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto revocarsi nei confronti dei ricorrenti la
sentenza n. 31491/23 emessa in data 4.11.2022 e annullarsi senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME in relazione al reato sub 16 per l’anno 2011 perché il reato è estinto per prescrizione. Con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la rideternninazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Come è stato in diverse occasioni rilevato da questa Corte, il rimedio previsto dall’art. 625-bis cod.proc.pen. costituisce una eccezione alla regola di assoluta inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione e tale eccezione intanto può riconoscersi in quanto non abbia ad oggetto l’attività di giudizio. Nel fissare la nozione delle due tipologie di vizio della sentenza previste dalla norma, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricors straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali (vedi Sez. U, n. 16103 del 27.3.2022, Basile, Rv. 221280). Ne consegue che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto e sono, quindi, inoppugnabili anche con tale strumento, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, 25 giugno 2018, n. 29240; Sez 3, 13 ottobre 2017, n. 47316). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con specifico riferimento all’errore di percezione rifluente sull’accertamento della prescrizione, si sono fronteggiati due orientamenti. Secondo il primo, la mancata rilevazione della prescrizione del reato in sede di legittimità non è riconducibile alla nozione di errore di fatto accolta dall’art. 625-bis cod. proc peri., escludendosi quindi l’utilizzabilità del rimedio de quo allo scopo di fa dichiarare l’estinzione del reato (Sez. 6, n. 10781 del 24/02/2009, Bonanni, Rv. 243668). COGNOME Secondo COGNOME altro COGNOME orientamento, COGNOME invece, COGNOME recepito COGNOME da Sez. U, n. 37505 de/ 14/07/2011, Rv. 250528, non va esclusa in radice la configurabilità e la rilevanza dell’errore di fatto sulla prescrizione, purché l
statuizione sul punto sia l’effetto esclusivo di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata su processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell’errore.
Va invece ribadita l’inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. tutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. 3, n. 15683 dell11/03/2010, COGNOME, Rv. 246963; Sez. 2, n. 41489 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248712; Sez. 1, n. 41918 del 07/10/2009, COGNOME, Rv. 245058).
Tanto rilevato, nel caso di specie, la difesa dei ricorrenti si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo 16) (art. 2 d.lgs. n. 74 de 2000) con riguardo all’anno di imposta 2011 di cui alla sentenza citata Sez. 3, n. in data 4 novembre 2022, motivata dal fatto che al termine di prescrizione ordinario del reato che maturava il 28.9.2021 doveva aggiungersi il periodo di 42 giorni in cui il processo é stato sospeso, indicando specificamente due periodi (dal 22 marzo al 26 aprile 2017 e dal 24 maggio al 31 maggio 2017) (par. 4.4. sentenza).
Ebbene, dalla lettura dei ricorsi e dei relativi allegati, si evince che nella speci non si controverte di un eventuale errore di calcolo nel computo del periodo di sospensione bensì del criterio utilizzato al fine di calcolare i periodi sospensione della prescrizione. Dalla lettura degli atti emerge, infatti, che, quanto al primo periodo di sospensione (22 marzo al 26 aprile 2017), all’udienza dell’8 marzo 2017 celebrata nel giudizio di primo grado il processo é stato rinviato in prosecuzione al 26.4.2017, dandosi atto nel verbale di udienza della preannunciata astensione dei difensori per la programmata udienza del 22.3.2017.
Pertanto, il giudice di legittimità nella sentenza impugnata ha, sia pure implicitamente, valutato come periodo di sospensione della prescrizione il periodo che va dal 22 aprile al 26 aprile senza necessità quindi di celebrare l’udienza del 22.3.2017 ed in tale sede dare atto dell’adesione allo sciopero da parte dei difensori degli imputati con conseguente rinvio del processo e dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dei reati.
Analogo ragionamento vale anche per il secondo periodo (24 maggio al 31 maggio 2017) atteso che all’ udienza del 10 maggio 2017 il processo é stato rinviato al 31.5.2017 dandosi atto dell’astensione degli avvocati per il 24.5.2017 cui gli stessi previamente avevano dichiarato di aderire.
Pertanto, all’evidenza, e peraltro come illustrato anche all’udienza di discussione dal difensore dei ricorrenti, ciò che viene in rilievo nel caso di specie non é già un errore di fatto sul computo bensì un errore di valutazione e quindi di giudizio che verte sui criteri adottati da questa Corte nella sentenza impugnata al fine di calcolare i periodi di sospensione della prescrizione.
Tema questo che, per quanto già esposto, non rientra nel perimetro degli errori che possono essere emendati con il rimedio azionato.
In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Puro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.2.2024