Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 01/08/1980
avverso la ordinanza del 07/11/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Settima sezione della Sez. 4 della Corte di Cassazione, con ordinanz n. 45059 del 7 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso promoss nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte appello di Roma in data 15 gennaio 2024, che aveva confermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 6, cod. s
Avverso l’indicato provvedimento, il condannato, per il tramite d difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso straordin per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di Cassazione avrebbe travisato le motivazione del ricorso, che non ha inte mettere in discussione le valutazioni espresse dai giudici di merito, erroneamente ritenuto nell’ordinanza impugnata, bensì “evidenziare i palesi v di legittimità e procedurale riscontrati in entrambi i gradi di giudizio, l mancato utilizzato di cruciali elementi probatori, la carenza di congruità l delle motivazioni addotte e la conseguente fallacia delle conclusioni raggiu (p. 10 del ricorso), con riferimento: all’assenza di lesioni sul corpo della all’assenza, in atti, delle foto scattate al momento del sinistro; al f l’imputato non sia stato destinatario di sanzione amministrativa, sebbene il sia stato commesso in una zona a traffico limitato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Va ricordato che l’errore dì fatto verificatosi nel giudizio di legitt oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cor cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e c dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’i percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisi diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 1610 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; conf. Sez. U, 27/03/2002 n. 16104, D Lorenzo, non massimata).
In particolare, le Sezioni Unite, in motivazione, hanno precisato che qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuor rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativ non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono es all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle n
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GLYPH stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi i cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto 7 soltanto nelle forme e nei limiti del impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Nel caso di specie, premesso che le questioni dedotte dal ricorrente sono state compiutamente analizzate dall’ordinanza impugnata (la quale ha dato atto che i giudici di merito si erano lungamente soffermati sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste COGNOME COGNOME che aveva assistito al fatto, provvedendo a soccorrere la vittima, ed entrambi avevano indicato alla polizia intervenuta sul posto il numero di targa del veicolo investitore, risultato intestato all’imputato, fornendo una precisa descrizione del conducente e mostrando agli operanti la fotografia della targa scattata con l’uso di cellulari, e che, a fronte delle univoche risultanze, è stata ritenuta non decisiva, ai fini della esclusione della responsabilità, la circostanza che il ricorrente non sarebbe risultato destinatario di sanzioni amministrative per il transito nella zona a traffico limitato), emerge ictu °cui/ come le censure dedotte abbiano contenuto eminentemente fattuale, sicché, all’evidenza, non possono trovare ingresso in questa sede.
In altri termini, con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., lungi dal rappresentare un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, ricorrente pretende una rivalutazione nel merito, il che manifestamente esorbita dal perimetro assegnato al mezzo di impugnazione straordinario in esame.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20/05/2025.