Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME e rigettarsi il ricorso di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza, in data 13 novembre 2024, la Corte di cassazione, sezione quinta penale, ha rigettato i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in data 25 ottobre 2023, per contestare, tra l’altro, il giudizio di penale responsabilità della COGNOME in ordine alla estorsione aggravata, contestata al capo D), e di COGNOME in ordine ai reati inerenti al traffico di stupefacenti, contestati ai capi H) e I), aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso.
Nel ritenere infondato il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, avente ad oggetto «violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità della prevenuta in ordine al delitto di estorsione contestatole al capo D della rubrica », la sezione quinta ha osservato:
« Il Tribunale prima (p. 362 e ss.) e la Corte d’appello poi (p. 167 e ss.) ne hanno congruamente motivato le ragioni. Quanto alla stessa materialità della condotta ed in particolare alla assunta, dalla difesa, piena liceità della conclusione del contratto di affitto dell’immobile (un deposito per i mezzi e l’area annessa) fra i COGNOME (padre e figlio, quest’ultimo ne era il proprietario) ed il COGNOME, per l’ATI – alla quale era stato assegnato il servizio di smaltimento dei rifiuti soldi urbani del Comune di Barrafranca – il Tribunale, in particolare, ha osservato come fosse il contratto stesso, e non il corrispettivo pattuito, ad essere stato estorto all’ATI stessa. NOME COGNOME, infatti, parlando con COGNOME, chiariva come fosse solito ottenere senza corrispettivo le aree libere (indicategli dai comuni che gli affidavano il servizio) ove ricoverare i mezzi “perché se non andremmo a pagare un affitto” ma che, se proprio non vi era altra soluzione (e per COGNOME non ve n’era), l’avrebbe pagato senz’altro al COGNOME medesimo. Era pertanto evidente che COGNOME non aveva inteso disattendere l’implicita richiesta di uno dei vertici del clan mafioso della zona, pur, invece aspettandosi di avere, dal Comune, delle aree senza dover corrispondere alcunché (come era solito avvenire). Così da rendere evidente la natura estorsiva della richiesta di COGNOME, una richiesta fatta per conto del clan, dato che era da tempo negli intendimenti dei COGNOME, padre e figlio, tanto che i due ne avevano parlato quando ancora il servizio era affidato ad altra società; ne conoscevano durata e retroscena amministrativi, grazie ai contatti con il sindaco e con il funzionario comunale NOME COGNOME (loro concorrente poi nella condotta contestata al capo E). Del resto, COGNOME stesso aveva immediatamente informato i COGNOME della stipula del contratto ed aveva destinato il canone ad un conto separato, avvertendo il figlio (il proprietario dell’immobile) che non l’avrebbe potuto movimentare nonostante fosse, ovviamente, a lui intestato (“i soldi non sono nemmeno di tuo padre”). Gli stessi COGNOME – non solo NOME e NOME, ma anche NOME – poi avevano discusso circa la ripartizione del provento, ipotizzando di richiedere all’ATI, ove necessario, altre somme. Deve pertanto concludersi sia per la configurabilità del fatto – l’illiceità della richiesta di un canone di affitto – sia per la compartecipazione al medesimo del ricorrente.».
Nel respingere la censura dedotta nel quarto motivo dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, relativo all’aggravante di cui all’art. 416 -bis 1 cod. pen., la quinta sezione di questa Corte di legittimità, ha osservato:
«I giudici del merito (p. 222 e ss. Corte di appello, p. 592 e ss. Tribunale), infatti, muovendo da una puntuale rassegna degli elementi di prova, hanno concluso per la sua responsabilità seguendo con motivazione palesemente priva di manifesti vizi logici. Al capo H, ossia al delitto associativo, è stata ricondotta l’attività, strutturata ed organizzata in due piazze distinte, coincidenti con i luoghi di abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ne erano gli organizzatori ed alle cui direttive rispondevano, nei ruoli precisati, gli altri soggetti indicati nell’imputazione medesima, con l’aggravante, per COGNOME e COGNOME, prevista dall’art. 416 bis 1 cod. pen. sotto entrambi i profili. Piazze di spaccio della cui esistenza ed operatività aveva anche riferito NOME COGNOME al padre NOME (come si è visto trattando della posizione del primo). Alla luce delle conversazioni intercettate (ma anche di alcuni sequestri di sostanza stupefacente intervenuti a carico dei soggetti che si erano recati nelle due piazze di spaccio ad acquistare singole dosi e del sequestro di gr. 200 di cocaina destinati allo COGNOME), si era, infatti, potuto accertare che COGNOME (spesso in collegamento con COGNOME, come si è visto analizzando le posizioni dei COGNOME) aveva aperto canali di approvvigionamento (anche grazie alle indicazioni dei COGNOME) a Palermo (i COGNOME appunto) ed a Catania (Coppola e Scilio). COGNOME, poi, era coadiuvato, nel traffico di stupefacenti, da una pluralità di soggetti che lo assistevano nel trasporto, nella consegna e nello spaccio della cocaina, in alcuni casi familiari suoi (come il figlio NOME) e di COGNOME (vari componenti della famiglia COGNOME, ivi compresa la moglie dello COGNOME stesso). Da tutto quanto riportato risultava pertanto evidente il collegamento di COGNOME e COGNOME, non certo smentito dalla difficoltà che COGNOME aveva avuto nel reperire i fondi necessari per la partita di droga a lui destinata e consegnata, al COGNOME, dai COGNOME. Si tratta, anzi, di una circostanza, quella del comune acquisto, che conferma lo stretto collegamento, nel traffico gestito, fra i due e le rispettive piazze di spaccio. Piazze di spaccio la cui unitarietà è anche conseguente alla sottoposizione di entrambi al clan mafioso dei COGNOME. Così che le ricordate strutture organizzative e l’operatività nel traffico di stupefacenti certamente configurano il delitto associativo contestato al capo H, nel ruolo apicale contestato, emergente anch’esso, con assoluta chiarezza, dagli elementi di prova a cui si è fatto riferimento. Come le condotte di cessione anche al minuto e di approvvigionamento di stupefacente, sopra seppure in sintesi illustrato, concretano il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. E lo stretto collegamento con la consorteria RAGIONE_SOCIALE ha consentito, ai giudici del merito, di non illogicamente confermare la sussistenza della aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., avendone agevolato l’operatività, confermandone il controllo sul territorio.».
Ricorrono, ai sensi dell’art. 625- bis, cod. proc. pen., NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, e NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale AVV_NOTAIO COGNOME, eccependo errore percettivo di fatto.
NOME COGNOME evidenzia che la sentenza impugnata ha attribuito rilevanza decisiva per rigettare il motivo di ricorso volto «all’eliminazione dell’aggravante mafiosa che ha comportato un significativo aggravio sanzionatorio» ad una falsa rappresentazione della realtà processuale.
La Corte di cassazione, infatti, ha ritenuto che le indicazioni, sui canali di approvvigionamento dello stupefacente, ricevute da COGNOME provenivano da soggetti appartenenti al sodalizio mafioso diretto da COGNOME NOME nonostante risultasse dagli atti che COGNOME aveva ricevuto tali indicazioni esclusivamente da NOME COGNOME, persona fisica non solo priva di vincoli parentali con NOME COGNOME, ma del tutto estraneo all’organizzazione mafiosa diretta da quest’ultimo, tanto è vero che nel presente procedimento è stata esclusa l’aggravante mafiosa contestatagli.
NOME COGNOME denuncia due distinti errori di fatto.
6.1. Il primo in cui sarebbe incappata la Corte di cassazione, relativo al capo D) dell’imputazione, è consistito nel fondare la decisione su una circostanza fattuale inesistente e non oggetto di contestazione «così travolgendo l’esame dei motivi di ricorso ed i motivi nuovi con i quali ci censurava la violazione degli articoli 56, 110, 115 e 629 cod. pen.».
La sentenza della quinta sezione penale, nel ritenere integrata l’estorsione ha aderito alla ricostruzione fattuale del Tribunale, che, a causa di un’errata percezione delle risultanze processuali – emendata dalla Corte di secondo grado in accoglimento di uno dei motivi di appello – aveva escluso che le persone offese l ‘ RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata da NOME COGNOME, aggiudicatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti soldi urbani del Comune di Barrafranca – avessero l’obbligo contrattuale di stipulare un contratto di affitto per conseguire la disponibilità dell’area destinata ad allocare i mezzi utili all’espletamento dell ‘ appalto, ritenendo che la ditta aggiudicataria potesse usufruire di un’area data in concessione gratuita dal comune. Invero, l’area concessa gratuitamente dal comune doveva essere destinata, come si desume dal capitolato di appalto, ad isola ecologica.
Perpetuando questo errore, avente le caratteristiche di un vero e proprio aliud pro alio , la sentenza della quinta sezione della Corte di cassazione ha ritenuto la condotta estorsiva integrata dalla stipula forzata del contratto di locazione del sito destinato al ricovero dei mezzi, nonostante il capitolato prevedesse la concessione gratuita dell’area.
Sebbene la Corte di appello avesse precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, i contatti tra COGNOME e COGNOME fossero relativi al reperimento della nuova area necessaria per l’isola ecologica e quindi non riguardavano la vicenda oggetto di contestazione, la sentenza di cui è chiesta la correzione ha affrontato cumulativamente le due distinte vicende – quella dell’area destinata ad isola ecologica e quella dell’ area destinata al ricovero dei mezzi -considerando decisivo ai fini della integrazione del reato di estorsione la stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso in luogo della concessione a titolo gratuito dell’area , del tutto ignorando che tale ultima possibilità era prevista esclusivamente per acquisire la disponibilità del l’area destinata ad isola ecologi ca.
Grazie a tale errore su un presupposto di fatto decisivo, la sentenza del giudice di legittimità non ha esaminato le questioni poste con l’atto di ricorso per censurare il diverso ragionamento seguito dalla Corte distrettuale che aveva considerato la stipula del contratto di locazione dell’area destinata al ricovero dei mezzi come il risultato dell ‘ attività estorsiva posta in essere ai danni dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
In quest’ottica , il ricorrente aveva chiesto di verificare la legittimità della decisione di secondo grado che aveva ritenuto integrati gli estremi del l’ estorsione contrattuale e dunque coartata la volontà della persona offesa sebbene: l’area di proprietà di COGNOME rappresentasse nella zona di Barrafranca l’unico sito idoneo al ricovero dei mezzi; – il contratto fosse stato stipulato al prezzo richiesto dalla parte offesa; – l’eventuale ripartizione del canone tra gli associati alla famiglia mafiosa rappresentasse un aspetto ulteriore e diverso, non implicando necessariamente una precedente coartazione del locatario; i soldi versati a titolo di canone fossero stati, almeno in parte, prelevati dai locatari senza confluire nelle casse dei COGNOME.
6.2. Il secondo errore di fatto in cui è incorsa la sezione quinta della Corte di cassazione è consistito nell ‘ omessa valutazione del settimo motivo di ricorso con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva denunciato l’erronea applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. lamentando l’ assenza nella decisione di secondo grado, anche grafica, della motivazione a sostegno dell’aumento correlato all’ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale, quella di cui all’art. 416 -bis 1 cod. pen.
La sentenza di cui si chiede la correzione non ha fornito alcuna risposta alla censura sull’ aumento della pena irrogato ex art. 63, comma 4, cod. pen. limitandosi ad osservare che la giustificazione relativa a tutti i segmenti di pena
era corretta. Così operando, ha finito per affermare l’esistenza di un fatto, la motivazione relativa al a doppio aumento, in realtà inesistente considerato che la sentenza di appello, pur sollecitata da specifico motivo di impugnazione, si è limitata a trascrivere il calcolo operato dal Giudice per le indagini preliminari, senza null’altro aggiungere.
6.3. Con memoria tempestivamente depositata la difesa della COGNOME ha ribadito la fondatezza del ricorso in replica alle osservazioni rese dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario di NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità, mentre l ‘ impugnazione proposta da NOME COGNOME deve essere rigettata
In premessa, occorre ricordare le indicazioni offerte sul rimedio previsto dall’art. 625- bis cod. proc. pen. dai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Presupposto applicativo dell’istituto è la verificazione nel giudizio di legittimità di un ‘errore di fatto’.
E’ tale l’ errore percettivo ovvero causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280 e Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 -01 secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite).
Alla luce degli esposti principi devono, pertanto, essere valutati gli errori denunciati dai ricorrenti.
L ‘ errore dedotto da NOME COGNOME non rientra, con tutta evidenza, nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Come si evince dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione riportate nel par. 2 della parte in fatto, la sentenza di cui è chiesta la correzione, nel valutare l ‘ infondatezza del motivo dedotto dall ‘ imputato, ha considerato decisivo ai fini della sussistenza dell ‘ aggravante di cui all ‘ art. 416-bis cod. pen. una pluralità di elementi, complessivamente considerati dimostrativi dello « stretto collegamento » tra COGNOME e la famiglia mafiosa RAGIONE_SOCIALE a prescindere dal rapporto con NOME COGNOME, la cui estraneità al nucleo familiare del capo cosca NOME COGNOME, peraltro, è stata affermata dal ricorrente, come efficacemente notato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, in termini generici e senza alcun aggancio agli atti di causa.
Non costituisce un errore valutabile ai sensi dell ‘ art. 625-bis cod. pen. neanche quello dedotto da NOME COGNOME con riferimento alla natura e all ‘ oggetto del contratto di affitto stipulato tra il proprietario dell’immobile, per conto del clan COGNOME, ed il rappresentante dell ‘ ATI.
Come si evince dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione riportate nel par. 3 della parte in fatto, la sentenza della quinta sezione di questa Corte, nel valutare le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente per sostenere la «piena liceità della conclusione del contratto di affitto dell’immobile» e, quindi, per escludere la configurabilità dell ‘ estorsione, non ha attribuito rilevanza alcuna agli obblighi contrattuali assunti dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, con l ‘ aggiudicazione dell ‘ appalto, in ordine al reperimento delle aree utili per l ‘espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani né alla possibilità alternativa del suo legale rappresentante di conseguire a tiolo gratuito la disponibilità di tali aree. Ha, infatti, ritenuto decisive ai fini della configurabilità del reato di cui all ‘ art. 629 cod. pen., in disparte delle obiezioni difensive, le modalità di conclusione del contratto di locazione del «deposito per i mezzi e l’area annessa» con i Selvaggio, che ne erano i proprietari, ritenendo accertato, alla luce delle conversazioni intercettate, l ‘ imposizione del rapporto negoziale alla persona offesa, impedita, in violazione della propria autonomia negoziale, di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.
L ‘ errore denunciato, pertanto, ove esistente e non attribuibile esclusivamente ai giudici del merito ed è comunque privo del carattere della decisività.
Non sussiste la denunciata omessa valutazione del settimo motivo del ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in data 25 ottobre 2023, relativo all ‘ applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., con riferimento a ll’aumento correlato all ‘ aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 -bis 1 cod. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla COGNOME, la sentenza di cui è chiesta la correzione, sia pure con argomentazione sintetica, ha esaminato il settimo motivo del ricorso, osservando a pag. 57: «Quanto alla commisurazione della pena se ne era data corretta giustificazione relativa a tutti i segmenti della medesima senza superare le medie edittali».
D ‘ altra parte, risulta dagli atti che Giudice del primo grado del giudizio aveva provveduto a calcolare l ‘ aumento ex art. art. 63, comma 4, cod. pen. applicando i criteri di cui all ‘ art. 133 cod. pen. e che la Corte di appello aveva condiviso tale decisione.
All’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa – correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
Al rigetto del ricorso di COGNOME NOME consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME