Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7, in data 19/10/202 45268/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 19/10/2023, n. 45268/2023, la Settima Sezione penale della corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da NOME avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 20 maggio 2022 per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990.
Avverso il provvedimento ricorre l’imputato ai sensi dell’articolo 625-bis cod. proc. pen., sollevando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo lamenta errore di fatto costituito dalla omessa valutazione da parte della Corte territoriale dei documenti costituiti dagli screenshots effigianti il /ocus commissi delicti, dimostrativi della inesistenza di un cancello di ingresso dell’abitazione dell’avente causa COGNOME, nonché la omessa valutazione della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente di aver sostenuto, nell’atto di appello, l’incongruità della ricostruzione storica del fatto posta a fondamento della sentenza di primo grado, specificando e documentando l’inesistenza del cancello di ingresso dell’abitazione del COGNOME e allegando quattro fotogrammi che rendevano ineccepibile la censura difensiva. La Corte di appello di Roma aveva omesso qualunque valutazione sia in ordine alla incompatibilità sollevata, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti configurabilità della richiesta riapertura dell’istruttoria dibattimentale. Deduce quindi, il ricorrente di aver censurato, con il ricorso per cassazione, la mancanza di motivazione della Corte territoriale. La Corte di cassazione, nel ritenere il ricors inammissibile perché costituito da doglianze di mero fatto teso a sollecitare una rilettura del compendio probatorio, sarebbe incorsa in un errore di percezione del motivo di doglianza, dal momento che la doglianza difensiva non era protesa, in sede di legittimità, a ricercare un’adesione alla prospettazione difensiva, quanto piuttosto alla presa d’atto che il materiale documentale, sopravvenuto alla conoscenza del giudice di merito, non fosse stato oggetto di analisi, di valutazione ed esposizione argomentativa, richiamando infine delle pronunce di legittimità in materia.
2.2. Con il secondo motivo lamenta errore di fatto costituito dalla erronea indicazione della condotta e della qualificazione in termini di gravità al fine d escludere l’applicabilità dell’articolo 131-bis cod. pen.
Deduce la difesa che la Corte di appello aveva negato al ricorrente la speciale causa di non punibilità sul mero presupposto che entrambi gli imputati, pur a fronte dell’assenza di ricostruzioni investigative, fossero inseriti nel mondo del narcotraffico. Il ricorrente aveva censurato, con il ricorso per cassazione, l’errore di fatto della Corte di appello costituito dalla erronea indicazione della condotta e
della qualificazione in termini di gravità. La Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente escluso l’applicazione dell’istituto in ragione “della cessione di cocaina e hashish a domicilio nei confronti di soggetto che avrebbe dovuto provvedere a smerciare la sostanza”, così incorrendo in un errore valutativo del fatto storico integrante l’imputazione e nella incongruenza della successiva valutazione, dal momento che l’imputazione mossa sarebbe consistita in una cessione di sostanza di lieve entità, compatibile con l’uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Collegio premette che il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò pos desumersi ictu °cui/. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ultimo, Sez 1, n. 7189 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 285792 – 01).
La giurisprudenza di questa Corte è chiara nel ritenere che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 6 bis cod. proc. pen. – consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti intern al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; cfr. nello stesso alveo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, COGNOME, n.m.).
Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per cui il ricorso straordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un
erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 260817).
Del pari, conseguente all’impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n. 52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass.) si profila l’approdo secondo cui l’errore materiale e l’errore di fatto – indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. co motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione – consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo (che qui rileva), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizi legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l’effetto che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e vann ritenuti, quindi, inoppugnabili – anche gli errori di valutazione e di giudizio dovu a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significa delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01).
Infine, l’errore di fatto deve necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell’er di fatto deve trarsi il corollario che l’errore stesso resta irrilevante, agli effetti disposizione di cui all’art. 625-bis, qualora i motivi di ricorso risultino infond ovvero inconferenti rispetto al tema di indagine o non dedotti con l’appello. E, con particolare riferimento all’omesso esame di motivi infondati, in modo manifesto o non, è opportuno sottolineare che l’esclusione del ricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell’indicato principio di decisivítà dell’errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.).
Nel caso di specie, in tutta evidenzia, non si verte in tema di errore di fatto, in quanto il ricorrente censura il percorso valutativo operato da questa Corte nella sentenza impugnata.
3.1 Quanto al primo motivo di doglianza, infatti, il provvedimento evidenziava (come sottolineato dallo stesso ricorrente) la natura meramente fattuale e rivalutativa del profilo di censura, poiché finalizzato ad una diversa ricostruzione
del fatto storico, così operando una valutazione il cui sindacato sfugge agli angusti profili di censura coltivabili in sede di rimedio straordinario.
Per altro verso, sono manifestamente infondate le deduzioni secondo le quali la Corte di merito avrebbe omesso qualunque valutazione sulla incongruità della ricostruzione storica contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di legittimità avrebbe a sua volta omesso di rilevare le mancate valutazioni del giudice di merito, deduzioni poste a fondamento dell’esperito rimedio ex art. 625bis cod. proc. pen. Ed invero, la Corte territoriale, a pagina 6 della sentenza, risponde in modo pertinente e dettagliato al motivo di appello, precisando che l’accesso al INDIRIZZO di INDIRIZZO, sito dove i militari operanti, in sed di verbale di arresto, collocano il fatto contestato in imputazione, è effettivamente delimitato da un cancello. E’ evidente pertanto come non sia apprezzabile alcun errore percettivo della Corte di legittimità nella pronuncia n. 45268 del 19/10/2023.
3.2 Quanto al motivo di doglianza relativo all’articolo 131-bis cod. pen., la sentenza di legittimità impugnata evidenzia come i giudici del merito abbiano fatto buon governo dei principi enunciati in subiecta materia da questa Corte, non prestandosi la decisione della Corte territoriale ad essere censurata in sede di legittimità, essendo stato valorizzato il profilo della gravità della condotta come ostativo ad un giudizio di tenuità del fatto. Anche in tal caso, e in modo ancor più evidente, ciò che viene dedotto non è un errore di fatto o una svista percettiva, bensì un errore di valutazione sul profilo della gravità del fatto, censura inammissibile in questa sede.
4. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2024.