Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49312 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Torino; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 21/12/2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Con sentenza del 21 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, sezione quarta, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del 4 luglio 2022 del Gip del tribunale di Torino, emessa nei confronti del COGNOME ex art. 444 e ss. in relazione all’art. 589 bis commi primo e settimo cod. pen., con comminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen., sollevando un unico motivo di impugnazione.
3.Deduce con riguardo alla considerazione, contenuta in sentenza, per cui con la decisione di patteggiamento impugnata il giudice avrebbe reso adeguata motivazione in punto di commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la sussistenza di un duplice errore di fatto. Sia con riferimento al rilievo di questa Suprema Corte per cui la durata della sanzione amministrativa applicata sarebbe stata argomentata “con particolare riferimento all’atteggiarsi della negligenza nella guida”, mentre invece nella sentenza di patteggiamento non emergerebbe alcun riferimento a tale profilo; sia con riguardo alla citazione della circostanza dell’intervenuto “decesso della donna trasportata in altro veicolo antagonista”, laddove invece la vicenda relativa al ricorrente aveva riguardo all’investimento di un uomo, e non al decesso di una donna trasportata su un veicolo antagonista.
4.11 ricorso è infondato.
5. La Corte di Cassazione, rilevando l’adeguatezza della censurata motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ha richiamato, tra l’altro, il riferimento in motivazione alla circostanza della “negligenza alla guida”, ritenuta evincibile dal capo di imputazione e dal richiamo, nella sentenza all’epoca impugnata, alle consulenze tecniche. Tale valutazione trova pieno riscontro nella sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del Gip, laddove si fa riferimento, nel motivare circa la sanzione in parola, anche alla circostanza, della “grave negligenza e distrazione alla guida” “alla luce delle perspicue considerazioni di cui alle Consulenze tecniche in atti”.
Dunque, sul punto non sussiste alcun errore di fatto.
Quanto al secondo profilo riguardante il riferimento, ulteriore, alla circostanza dell’intervenuto “decesso della donna trasportata in altro veicolo antagonista”, pur non rinvenendosi la stessa nella sentenza di merito impugnata, esso non appare dirimente ai fini in esame, stante la sua non decisività, posto che la motivazione della sentenza qui contestata risulta pienamente adeguata già in ragione della valorizzazione dell’evidenziazione, da parte del Gip (a metà di pagina 3), della negligenza nella guida, assieme, peraltro, all’ulteriore sottolineatura, da parte della Corte di Cassazione nella sentenza qui impugnata, anche del riferimento, ad opera del giudice di merito, alle “conseguenze in termini di pericolosità sociale “, che costituisce un profilo non contestato in questa sede. Sul punto quindi, è sufficiente ricordare che in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse
verificato. (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014 (dep. 26/03/2014) Rv. 259503 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrent sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso, il 29.11.2023 .