Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1308 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1308 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, tramite l’AVV_NOTAIO, munita di procura speciale, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per denunciare l’errore di fatto ravvisato nella sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24 settembre 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in data 29 gennaio 2019
della Corte di appello di Roma, con la quale è stata confermata la condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed euro cinquemila di multa, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Nel giudizio di appello, il ricorrente, assistito dal difensore di fiducia, deduceva la nullità della citazione a giudizio, eccezione che veniva rigettata sul presupposto che non si fosse verificata alcuna nullità assoluta, in quanto le notifiche erano state comunque inviate al difensore di fiducia, sia pur ritenendo erroneamente che l’imputato avesse eletto domicilio presso di questi. La questione veniva riproposta anche con il ricorso per cassazione e giudicata infondata con la pronuncia n. 42006 del 24/9/2021, che dichiarava l’inammissibilità del ricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Occorre, incidentalmente ricordare che, con ricorso per rescissione del giudicato proposto, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., dinanzi alla Corte di appello di Roma, il ricorrente reiterava la dedotta mancata conoscenza del procedimento conclusosi con sentenza di condanna.
2.1. La Corte di appello di Roma, riteneva che, nel caso di specie, dovesse applicarsi il regime previgente all’abrogazione dell’art. 625-ter cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso prima delle modifiche introdotte dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (che ha inserito il nuovo art. 629-bis cod. proc. pen.).
Conseguentemente, il ricorso veniva convertito nell’ipotesi di rescissione del giudicato disciplinata dall’art. 625-ter cod. proc. pen. che assegnava la competenza alla Corte di Cassazione.
2.2. Questa sezione, con sentenza del 14 settembre 2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso perché risultava che l’imputato avesse avuto sicura conoscenza del processo, quanto meno nella fase di appello, con la conseguente possibilità di far valere i vizi della notifica, che avrebbero impedito l’instaurazione del contraddittorio.
COGNOME ricorre, ora, nei termini, ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza resa da Sez. 2, n. 42006 del 24/9/2021 deducendo l’errore di fatto del provvedimento impugnato.
Con riferimento alla asserita nullità assoluta per il vizio di notifica sopra indicato la difesa richiamava in appello la sentenza delle Sezioni Unite n. 7697 del 24/11/2016 -dep. 17/02/2017- COGNOME, Rv. 269027, che affermava che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato.
Sul punto il giudicante è caduto in errore laddove ha sostenuto che la suindicata sentenza specifica, altresì, che la nullità assoluta e insanabile ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Non è ravvisabile alcun errore (e, nel caso, sarebbe di diritto e non di fatto) poiché, effettivamente, in motivazione la sentenza COGNOME, sopra citata, ha statuito che “la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402).
Perché tale nullità derivata sussista è, però, necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Invero, in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo». Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all’applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare”.
Nel caso in esame, correttamente la sentenza impugnata evidenzia che non si era verificata alcuna nullità assoluta, in quanto le notifiche erano state comunque inviate al difensore di fiducia, sia pur ritenendo erroneamente che l’imputato avesse eletto domicilio presso di questo.
La sentenza COGNOME non confligge in alcun modo, quindi, con la granitica giurisprudenza che ritiene che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del
decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anzi presso il domicilio dichiarato è di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio in quant detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapport fiduciario che lo lega al difensore.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla c dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così decisoll 7 novembre 2022 Il Presidepie II