Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48327 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48327 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza n. 3310 del 03/11/2022, depositata il 25/01/2023, la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione che era stato proposto da NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO, contro la sentenza del 08/04/2021 della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del 29/06/2020 del Tribunale di Trapani, e in accoglimento dell’appello del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, escluse le circostanze attenuanti generiche, aveva elevato a sei anni di reclusione ed C 26.000,00 di multa la pena irrogata al predetto imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Dovendo essere eseguita la menzionata sentenza della Corte d’appello di Palermo, il Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte emetteva ordine di esecuzione per la carcerazione del COGNOME.
Quest’ultimo proponeva quindi istanza, qualificandola come «incidente di esecuzione», alla Corte d’appello di Palermo diretta a ottenere la dichiarazione di nullità del procedimento che si era svolto dinnanzi alla Corte di cassazione e degli atti consecutivi, nonché la propria scarcerazione.
A sostegno dell’istanza, il COGNOME deduceva che l’avviso per l’udienza del 03/11/2022 davanti alla Corte di cassazione non era stato notificato al proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO ma, erroneamente, a un altro difensore (l’AVV_NOTAIO), sicché l’effettivo difensore aveva avuto conoscenza della decisione della Corte di cassazione solo a seguito della notificazione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.
La Corte d’appello di Palermo riqualificava tale istanza come ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., trasmetteva conseguentemente gli atti alla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Anzitutto, si deve ritenere corretta la riqualificazione dell’istanza del COGNOME come ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bi cod. proc. pen., operata dalla Corte d’appello di Palermo.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo ch l’avviso per l’udienza davanti alla stessa Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279493-01; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245569-01).
Ciò premesso, il ricorso straordinario è fondato.
Il ricorrente ha infatti documentato, producendo copia dell’avviso dell’udienza del 03/11/2022, che lo stesso avviso fu erroneamente notificato all’AVV_NOTAIO e non al proprio difensore AVV_NOTAIO.
Ne consegue che deve essere disposta la revoca della sentenza n. 3310 del 03/11/2022, depositata il 25/01/2023, della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, in quanto emessa in esito all’evidenziato errore percettivo costituito dalla svista nella lettura degli atti consistente nell’omesso rilievo che l’avviso pe l’udienza davanti alla stessa Corte di cassazione non era stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato.
Posta tale revoca, il Collegio ritiene di potere procedere direttamente alla fase rescissoria e, quindi, al nuovo giudizio sull’originario ricorso per cassazione, in applicazione del condiviso principio di diritto, prevalente nella più recente
giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284541-01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754-01).
Venendo, dunque, al merito del giudizio rescissorio, con sentenza del 08/04/2021, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 29/06/2020 del Tribunale di Trapani, e in accoglimento dell’appello del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, escluse le circostanze attenuanti generiche, aveva elevato a sei anni di reclusione ed C 26.000,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale sentenza della Corte d’appello di Palermo, ha proposito ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 161, comma 4, dello stesso codice.
Il ricorrente lamenta che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia stata eseguita, mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il 16 febbraio 2021, prima che fosse stato esperito il vano tentativo di notificazione dello stesso decreto nel domicilio da lui eletto, atteso che la Corte d’appello di Palermo chiese all’RAGIONE_SOCIALE di eseguire la notificazione in tale domicilio eletto il 17 febbraio 2021 e che il relativo tentativo di eseguire l stessa notificazione, non andato a buon fine, fu effettuato il 18 febbraio 2021, il che integrerebbe, secondo il ricorrente, una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Palermo, nel negare tale beneficio, non avrebbe considerato: a) né quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso quale egli avrebbe ammesso le proprie
responsabilità, riconoscendo che sapeva di stare trasportando «qualcosa di illegale», pensava hashish, avrebbe offerto una descrizione dettagliata del soggetto, chiamato NOME, che gli aveva formulato la proposta di trasportare la sostanza stupefacente, indicando anche il luogo da lui abitualmente frequentato senza che, peraltro, fosse stata svolta alcuna verifica al fine di individuare lo stesso NOME – avrebbe occultato la sostanza «in modo grossolano»); b) né quanto la propria difesa aveva evidenziato in sede di conclusioni scritte, segnatamente, che egli era incensurato e non aveva carichi pendenti, «sicché il fatto poteva dirsi occasionale» (così il ricorso).
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo non è fondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539-01).
Nel caso in esame, poiché il decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello è stato notificato presso lo studio del suo difensore di fiducia, tenuto conto del rapporto fiduciario tra lo stesso difensore e l’imputato, si deve escludere che la notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, sicché non ricorre la lamentata nullità assoluta e insanabile ma, piuttosto, una nullità a regime intermedio, con la conseguenza che essa doveva essere dedotta in grado di appello, prima della deliberazione della sentenza della Corte d’appello (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, COGNOME, Rv. 265710-01) (non, evidentemente, «nell’atto di appello», come è stato erroneamente affermato dalla Sesta sezione di questa Corte, atteso, da un lato, che l’appello non era stato proposto dall’imputato ma dal pubblico ministero e, dall’altro lato – e in modo più radicale – che l’atto di appello precede il decreto di citazione per il giudizio di appello, con la conseguente impossibilità logica di pretendere che con detto atto di appello venisse dedotta la nullità di un atto non ancora emanato).
Poiché non risulta che la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia stata dedotta dall’imputato in grado di appello, ne consegue che lo stesso imputato è incorso nella decadenza dalla relativa eccezione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Con una motivazione congrua e logica, la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale di Trapani era incorso in un palese difetto di motivazione, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificate connotazioni del fatto, non può mai essere data per presunta ma necessita di un’apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, P. Rv. 283609-01). Tali elementi non erano stati, invece, in alcun modo evidenziati dal Tribunale di Trapani.
La Corte d’appello di Palermo ha altresì reputato, in modo che si deve ritenere non contraddittorio né manifestamente illogico, come la confessione del COGNOME fosse «non credibile» e solo apparente e come lo stesso COGNOME non avesse posto in essere alcun comportamento suscettibile di farlo considerare meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si deve infine rammentare che, per il disposto del terzo comma dell’art. 62bis cod. pen., comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f -bis), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, lo stato di incensuratezza non può essere, per ciò solo, posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In conclusione: a) la sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, n. 3310 emessa il 03/11/2022 e depositata il 25/01/2023, nei confronti di NOME COGNOME, deve essere revocata; b) il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte, Sesta sezione, n. 3310, emessa in data 03/11/2022, dep. 25/01/2023, nei confronti di COGNOME NOME. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.