Errore di Fatto in Cassazione: Semplice Svista o Valutazione Giuridica?
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini di uno strumento processuale tanto specifico quanto delicato: il ricorso per la correzione dell’errore materiale o di fatto. Con la sentenza in esame, i giudici chiariscono la differenza fondamentale tra una svista percettiva e una diversa interpretazione delle prove, sottolineando come solo la prima possa giustificare un intervento correttivo. Il caso analizzato offre uno spunto prezioso per comprendere quando un errore di fatto in Cassazione è fondato e quando, invece, si traduce in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale, per aver ricevuto un assegno di provenienza illecita. La condanna, confermata in appello, giungeva fino in Cassazione, dove il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Non arrendendosi, l’imputato proponeva un ulteriore ricorso, questa volta ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale, destinato a correggere specifici errori di fatto commessi dalla stessa Corte di Cassazione. La tesi difensiva si basava su una presunta discrepanza: agli atti del processo erano presenti due denunce di smarrimento relative all’assegno, ma il numero di serie citato nella sentenza e nell’ordinanza della Cassazione differiva leggermente da quello riportato nelle denunce. Secondo il ricorrente, questo errore avrebbe minato la certezza sulla provenienza illecita dell’assegno, costituendo un palese errore di fatto.
Il Ricorso per Errore di Fatto in Cassazione
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della precedente decisione della Suprema Corte, sostenendo che i giudici di legittimità fossero incorsi in una svista percettiva. Se la Corte avesse letto correttamente il numero di serie dell’assegno dalle denunce, avrebbe dovuto concludere che non vi era certezza sulla sua provenienza delittuosa, arrivando a una decisione diversa. In sostanza, si affermava che la Corte avesse “letto male” un dato documentale, e che questo errore avesse viziato l’intero processo decisionale, portando a una dichiarazione di inammissibilità altrimenti ingiustificata.
La Differenza Cruciale: Errore Percettivo vs. Errore Valutativo
Il cuore della questione risiede nella distinzione, più volte ribadita dalle Sezioni Unite, tra l’errore di fatto e l’errore di giudizio. L’errore di fatto in Cassazione sanabile con il ricorso straordinario è solo quello che consiste in una svista o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio. Si tratta di un errore puramente percettivo che ha condotto a una decisione che, senza quella svista, sarebbe stata diversa.
Al contrario, non è configurabile come errore di fatto un errore nella valutazione giuridica delle prove. Se la decisione della Corte, pur partendo da presupposti potenzialmente errati, implica un’attività di interpretazione e di giudizio, non si può ricorrere allo strumento dell’art. 625-bis c.p.p.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha seguito un percorso argomentativo lineare e aderente alla sua consolidata giurisprudenza. I giudici hanno stabilito che le doglianze del ricorrente non denunciavano un vero errore di fatto, bensì miravano a contestare la valutazione giuridica operata nella precedente ordinanza.
La Corte ha sottolineato che il ricorrente aveva già prodotto le due denunce nei gradi di merito e che la questione della loro interpretazione era già stata affrontata. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare il significato di quelle denunce alla luce di una presunta discrepanza numerica non equivale a segnalare una svista, ma a sollecitare un nuovo giudizio sul merito della prova, attività preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, nell’ambito del rimedio correttivo per errore di fatto.
L’ordinanza impugnata, infatti, si basava su elementi diversi, come la presenza di una querela della persona offesa e la mancanza di giustificazioni plausibili da parte dell’imputato sulla provenienza dell’assegno. Il ricorso è stato inoltre giudicato “assolutamente generico”, poiché non si confrontava con le effettive ragioni della decisione precedente.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per la correzione dell’errore di fatto non è una terza istanza di giudizio. Non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’interpretazione delle prove o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte. L’errore deve essere evidente, oggettivo e di natura puramente percettiva. In assenza di questi requisiti, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. Questa decisione serve da monito sulla necessità di utilizzare gli strumenti processuali in modo appropriato, rispettandone i rigorosi limiti applicativi.
Cos’è un ‘errore di fatto’ che può essere corretto dalla Cassazione?
Secondo la sentenza, è un errore puramente percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti processuali, che non implica alcuna valutazione giuridica e che ha viziato il processo formativo della volontà del giudice.
Perché il ricorso basato sul diverso numero di serie dell’assegno è stato dichiarato inammissibile?
Perché la Corte ha ritenuto che non si trattasse di una semplice svista, ma di una richiesta di riconsiderare e rivalutare giuridicamente le prove (le due denunce di smarrimento) già presenti agli atti. Questa attività è un errore di giudizio, non un errore di fatto, e non è consentita tramite il ricorso ex art. 625-bis c.p.p.
Qual è la differenza tra errore di fatto ed errore di giudizio secondo la sentenza?
L’errore di fatto è una percezione errata di un dato oggettivo presente negli atti (es. leggere un numero per un altro). L’errore di giudizio, invece, è una valutazione o interpretazione giuridica errata di quel dato. Solo il primo può essere corretto con il rimedio straordinario, mentre il secondo è escluso dal suo campo di applicazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 137 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Carini il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 della Corte di cassazione di Roma
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMECOGNOME lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiest dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso ex art 625 bis cod. proc. pen. avverso la ordinanza in epigrafe, con la quale la Settima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza dell’8/10/2024 della Corte di appello di Palermo, che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art.648 cod.pen.
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza per unico motivo, ribadito nella memoria di replica: errore di fatto commesso dalla Suprema Corte in relazione alla denuncia di smarrimento dell’assegno; espone il ricorrente che agli atti del processo si rinvengono due denunce di smarrimento relative all’assegno oggetto di ricettazione che portano il numero di serie 275217040 e non quello di 27521704-07 citato in sentenza e, per relationem, dall’ordinanza ricorsa; di conseguenza non è certa la provenienza illecita dell’assegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio ste connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280).
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen, (Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527).
Nel caso in esame, le doglianze formulate dal ricorrente non prospettano alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nell’accezione sopra specificata, bensì al più una erronea valutazione giuridica che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, non è censurabile con il rimedio attivato.
Il ricorrente ha infatti allegato due denunce presentate dalla persona offesa nello stesso giorno, l’una correttiva della precedente, già presenti agli procedimento, assumendo che l’ordinanza di inammissibilità impugnata non sarebbe giunta alla medesima decisione se avesse avuto contezza di quale fosse l’assegno di provenienza illecita.
Il ricorso, assolutamente generico in merito al percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito ed al contenuto dei motivi di ricorso che avrebbero avuto diversa lettura se la Corte si fosse avveduta dell’esatto numero dell’assegno smarrito, non si confronta neanche con il percorso argomentativo dell’ordinanza, che fa chiaro riferimento a una querela della persona offesa e alla mancanza di indicazioni adeguate fornite dall’imputato in merito alla provenienza dell’assegno.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025