Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17502 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA. avverso la sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione del 19 aprile 2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensoire del ricorrente, che si è richiamato ai motivi e alle conclusioni del rico
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe la Seconda Sezione penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha rigettato i ricorsi (complessivamente tre, due dei quali sottoscritti dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO) proposti nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appe di Napoli, che, parzialmente riformando quella appellata, resa in abbreviato dal Giudic dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato il giudizio di responsabi ascritto al COGNOME per il concorso nell’omicidio di NOME COGNOME e nel tentato omicid NOME COGNOME e per i reati connessi a tale episodio delittuoso (detenzione e porto abusivo armi da sparo, incendio e ricettazione di un furgone), fatti tutti aggravati ai sensi dell’
bis.1 cod. pen. nonché per la partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen., qualificata in ragione del ruolo direttivo allo stesso attribuito, irrogando, nei confronti dell’imputato, dell’ergastolo.
Ha interposto ricorso ex art 625 bis cod. proc. pen. nell’interesse dell’imputato l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, segnalando, a sostegno del rimedio straordinario a tale scopo proposto, diversi errori percettivi destinati ad inficiare il percorso argomen tracciato dalla sentenza impugnata, anche per la mancata disamina di alcuni dei motivi esposti a sostegno dell’óriginario ricorso di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché nessuno dei presunti errori di fatto dedotti è sindacab da questa Corte in sede di rimedio straordinario ex art, 625-bis, cod. proc. pen.
Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’erro di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 62 proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cor di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore che deve ri connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziata dall’ine percezione delle risultanze processuali, tanto da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Si è in particolare precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identific esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estr all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, so o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di un inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, no gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugn ordinarie; 3) non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. l’omesso scrutidio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte avuto riguardo complessivo corpo delle motivazioni spese nel rispondere all’impugnazione (ex multis, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 e n. 37505 Idei 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
Ciò premesso, nessuna delle diverse censure prospettate dall’impugnazione, destinate ad attraversare l’intero portato della motivazione adottata con la sentenza gravata, risu prospettata nel rispetto delle superiori indicazioni di principio.
La difesa censura, in primo luogo, l’asserito decisivo errore percettivo reso dalla Corte legittimità con riguardo alla furtiva acquisizione dei numeri di utenza in uso ai coimputati COGNOME e COGNOME; furtiva acquisizione segnalata dalle difese, compresa quella del ricorrente, n rimarcare l’inutilizzabilità derivata delle intercettazioni telefoniche poi valorizzate a soste giudizio di responsabilità inerente ai fatti di reato destinati a ruotare intorno all’om NOME COGNOME.
Si rimarca, in particolare, che la relativa ispezione non venne limitata all’individuazione rispettive utenze telefoniche, perché risultò estesa anche alla verifica dei contatti intra con altre utenze, il tutto senza valorizzare che, in ogni caso, siffatta attività presupponev autorizzazione giudiziaria (nel caso integralmente pretermessa) e che la stessa non diede luogo ad alcuna verbrilizzazione, senza dunque dare conto degli avvisi diretti a consentire a interessati la possibilità di farsi assistere da un difensore.
4.1. COGNOME Il motivo è manifestamente inconferente.
La Corte di legittimità, infatti, non è incorsa, su tali punti, in alcun errore percettivo scrutinato le censure proposte dall’impugnazione originaria, dichiarandole infondate in dirit con valutazione che, in quanto tale, non è suscettibile di rilievo con il rimedio che occupa.
Di più, in termini assorbenti, è stato negato rilievo giuridico alla contestazione ora ri dalla presente impugnazione, perché darebbe corpo ad una ipotesi di inutilizzabilità derivata, suo insindacabile avviso non prospettabile.
Del resto, il motivo, nella sua parte finale, laddove si fa riferimento all’asserita ispettiva che doveva comunque ritenersi inficiata dalla assenza di autorizzazione giudiziaria dal rispetto di determinate formalità procedurali, si risolve in una rimarcata erroneità in del percorso logicagiuridico seguito in sentenza, anche questa estranea al rimedio azionato.
La difesa, ancora, segnala l’erroneità dell’affermazione resa dalla sentenza gravata con riguardo alla riconducibilità al ricorrente dell’utenza n, 3511796459; affermazione fondata riferimenti fattuali che risulterebbero smentiti dalle emergenze processuali che invece sarebber state valutate pretermettendo gli espliciti motivi di ricorso all’epoca prospettati (con due d impugnazioni a firma del medesimo difensore che ha sottoscritto l’odierno ricorso), con i quali rimarcava che la detta conclusione risultava avulsa da riscontri processuali.
5.1. Il motivo è inammissibile perché finisce per sollecitare un riesame delle valutazioni r dalla Corte con la sentenza gravata senza incorrere in decisive omissioni.
In particolare, vengono replicate doglianze esposte innanzi ai giudici del merito e ribad con l’originario ricorso, tutte affrontate dalla Corte di legittimità (si veda dall’ultimo c di pagina 27) aevandone l’inammissibilità a fronte della puntale e logica ricostruzione de vicende in fatto fotografate dalle emergenze di indagine valorizzate dai giudici del me (compreso il tema della attribuzione della utenza in questione), inade6uatamente contrastate
anche in questa sede con l’apodittica affermazione di asseriti travisamenti probatori non riscontrati.
Si adduce, ancora, l’errore legato alla ritenuta attribuibilità, al ricorrente partecipazione nel tentato omicidio di COGNOME e alla confermata premeditazione riconosciuta sia i relazione a tale reato sia con riguardo all’omicidio di COGNOME. Il relativo giudizio di merito, dalla sentenza impugnata, ad avviso della difesa, risulterebbe fondato su un dato comunicazione resa dal c.d. “filatore” quanto alla presenza di altri soggetti intenti a parlar COGNOME nei momenti precedenti il relativo attentato- valorizzato senza considerare che il d “filatore” non era mai stato individuato e che nulla si sapeva in relazione al momento in cui stato consegnato il telefono a tale soggetto né a quello in cui sarebbe insorto il propo omicidiario o, ancora, sulla effettiva preventiva preparazione dell’agguato.
Sarebbe stata trascurata, ancora, la rilevanza da assegnare alla scelta operativa effettuat dal soggetto che ebbe a sparare, da ritenere autonoma rispetto al coinvolgimento degli alt correi, così come risulterebbe integralmente pretermesso il secondo motivo di ricorso con il qual si contestava l’idoneità degli atti posti in essere quanto alla possibilità di cagionare la m COGNOME.
6.1. Muovendo da tale ultimo rilievo, emerge con immediatezza la genericità della doglianza perché l’impugnazione non precisa quale fosse il contenuto della censura pretermessa e la decisività della stessa rispetto alle valutazioni rese dal giudice del merito, non bastando a il mero richiamo al portato del ricorso originario.
Le ulteriori censure prospettate con il motivo, più che rassegnare erroneità percetti contrastano, in termini di evidente eccentricità, la forza logica della valutazione spesa in sent a sostegno della conferma della ricostruzione dei fatti resa dai giudici del merito, anch relazione al tema della premeditazione (vedi pagina 29 della sentenza impugnata) , perché mettono in discussione la linearità delle relative considerazioni valutative, proponendo elemen di lettura inferedziale alternativi.
In quanto tali, sono censure all’evidenza inammissibili.
Secondo la difesa, la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore percettivo ribadire la ritenuta partecipazione del ricorrente, peraltro qualificata, all’omonimo “clan” data dal 12 giugno 2015, senza rispondere alle doglianze esposte con il primo motivo del primo ricorso, all’epoca interposto, a firma dello stesso AVV_NOTAIO, dirette a contesta ruolo di dirigente ascritto al ricorrente; e ciò senza considerare che il materiale proba utilizzato sarebbe lo stesso di quello valorizzato, in termini opposti, nell’assolvere l’imputat medesima contestazione con sentenza dell’Il giugno 2015 resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli.
Ad avviso della difesa, sarebbero stati valorizzati dati (legati all’attentato omicidiario danni di COGNOME e alle altre condotte illecite correlate a tale episodio) che non potevano trasfo
un soggetto prima ritenuto extraneus in un soggetto intraneo, posto, peraltro, ai vertici della medesima associazione; dati che non solo costituivano il frutto di una equivoca interpretazion delle emergenze acquisite (con peculiare riguardo al coinvolgimento del ricorrente negli agguat ai danni di COGNOME e COGNOME, mai contestati al COGNOME), ma che apparivano comunque coperti dal giudicato in ragione della contestazione aperta mossa in quel precedente giudizi definito in primo grado con l’assoluzione e in appello cori la condanna del ricorrente (con senten del 2017) in relazione alla medesima imputazione, il che avrebbe impedito a monte la condanna in applicazione del disposto di cui all’art 649 cod. proc. pen.
7.1. COGNOME Anche questo motivo è inammissibile, per più ragioni.
Quanto al ne bis in idem, il tema risulta puntualmente trattato e superato dalla Corte con valutazione giuridica – la ritenuta necessità, in caso di reato permanente con contestazione aperta, di fare riferimento, in relazione alla data di cessazione della permanenza nell’ot relativa alla consumazione del reato associativo, alla data della sentenza di primo grado anch quando si tratta, come nella specie, di assoluzione ribaltata in appello- che non può esse sindacata con il rimedio straordinario, perché, al più, foriera di un mero errore in diritto.
Le altre considerazioni critiche, tutte prese in esame dalla Corte confermando la correttezz delle valutazioni rese dai giudici del merito (si veda pagina 27 della decisione gravata, secondo capoverso), mirano a contestare il giudizio reso sul punto, non a rimarcare vuot argomentativi o ‘errori percettivi che ne hanno sfalsato il portato decisionale.
Parimenti manifestamente infondato deve ritenersi il rilievo inerente alla afferma pretermissione del motivo di ricorso legato al ruolo dirigenziale ascritto all’imputato nel re contesto associativo, avendo la Corte verificato il portato delle argomentazioni spese sul pun dai-giudici di appello (pagina 30, secondo capoverso) in considerazione delle diverse evidenze messe in luce nel rimarcare la relativa intraneità associativa, vieppiù corroborate d dichiarazioni del collaborante COGNOMECOGNOME COGNOME cui propalazioni, del resto, non solo so inadeguatamente contrastate dalla difesa (perché se ne afferma il travisamento senza comprovarne l’effettiva sussistenza) 1 ma costituiscono, in ogni caso, uno dei diversi elementi di giudizio valorizzati sul tema al cui complessivo portato il ricorso contrappone altri, alter momenti valutativi, in termini palesemente eccentrici al perimetro del devoluto tipicamen proprio del rimedio straordinario nel caso azionato.
8. Si adduce, inoltre, l’omessa disamina dei motivi – dal terzo al quinto del secondo rico all’epoca prospettato dal ricorrente a firma del medesimo AVV_NOTAIO– con i quali metteva in discussione il giudizio di responsabilità del ricorrente in relazione ai reati s riferiti all’attentato omicidiario di cui al capo 5). In particolare, la Corte di legittim trascurato che l’utenza in uso al ricorrente non avrebbe mai agganciato la cella relativa alla in cui venne incendiato il furgone utilizzato per la relativa azione criminale, omettendo altr considerare, nel ritenere l’aggravante di cui all’art 416 bis.l. cod. pen., il portato delle dichiarazioni del collaborante COGNOME richiamate dal quinto motivo di quei ricorso.
8.1. COGNOME Anche tali censure non colgono nel segno.
Con motivazione sintetica / ma estranea a vuoti argomentativi, lEi Corte di legittimità ha scrutinato e superato le doglianze proposte dai detti motivi, recuperanclo le risposte rese su punti dalla sentenza di appello – pagina 29, ultimo capoverso, sino alla pagina 30, second capoverso- e validandone il portato sul piano della compiutezza argomentativa e della linearit del motivare.
E tanto basta per togliere peso al rilievo difensivo che si connota del resto, non diversamen dai motivi originari, per la genericità di contenuti, legati a situazioni in fatto solo afferma altrimenti puntualizzate, non esplicitate quanto alla relativa decisività nel confronto compa con il portato complessivo delle valutazioni rese dai giudici del merito a sostegno del giudizi responsabilità per dette imputazioni, compresa l’aggravante contestata e ritenuta.
O COGNOME 9. Da ultimo, con il ricorso, si contesta l’integrale pretermissione delle analitiche c ‘t t ) COGNOME P zttla v-‘ 2 :11 motivo n. 6 del (secondo) ricorso ( all’epoca) proposto nell’interesse del COGNOME firma sempre dell’AVV_NOTAIO, con il quale si contrastavano misura e giustificazio addotte a sostegno degli aumenti apportati per la continuazione che, se correttamente parametrati, avrebbero consentito di superare il portato ostativo previsto dal combinato dispost di cui agli artt. 72 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. così da permettere di contenere la pena en il limite dei trent’anni di reclusione in luogo dell’ergastolo disposto.
9.1. COGNOME Anche questo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, infatti, da -conto di aver verificato la decisione di appello in relazione ai singoli aumenti apportati in continuazione, escludendo l’avvenuto riscontro di vizi invali anche sul piano della tenuta motivazionale con considerazioni che, per quanto sintetiche, abbracciano e disattendono i temi affrontati dall’impugnazione anche in relazione all’aumento apportato per la partecipazione associativa – valorizzata in ragione della posizione dirigenzi oltre che per il capo 6), rispetto al quale, peraltro, la decisione gravata prospetta a monte considerazione in diritto assorbente e pregiudiziale ( quella della ritenuta carenza di inter sul punto), che, condivisibile o meno, non è sindacabile in questa sede, perché frutto di giudizio valutativo.
COGNOME Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’ad 616 comma 1 cod. proc. pen. definitk nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inàmmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore