Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto correggersi l’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
A seguito della segnalazione proveniente dalla Prima Sezione penale di questa Corte, recante data 28 novembre 2023 – in ordine alla sentenza della medesima Sezione n. 1281/24 del 11/07/2023, R.G.N. 3741/2023, sul ricorso di COGNOME NOME e altri, fra i quali COGNOME NOME, NOME a Taormina il DATA_NASCITA e COGNOME NOME, NOME a Taormina il DATA_NASCITA – ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d’ufficio fissata l’attuale procedura camerale per la correzione dell’errore di fatto.
In data 27 gennaio 2024 perveniva anche ricorso straordinario da parte del difensore di COGNOME e COGNOME, che veniva unito al presente fascicolo, contenendo la medesima richiesta.
In sostanza, la segnalazione e il ricorso evidenziavano come per mero errore di fatto non fossero stati valutati i motivi aggiunti depositati telematicamente in Corte di cassazione con i quali – a seguito del d.lgs. n.150 del 2022, che aveva reso procedibile a querela il furto contestato al capo 8) ad entrambi gli imputati veniva allegata la rimessione di querela e l’accettazione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza in premessa indicata va corretta a seguito di errore di fatto e vanno assunti i provvedimenti conseguenti.
Va premesso il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni a giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280).
In tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Infatti, il rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273062).
Nel caso in esame è pacifico che non sia stata valutato ai fini della decisione finale il motivo aggiunto allegato alla segnalazione di errore, che rappresentava l’intervenuta allegazione della remissione di querela da parte della persona offesa COGNOME NOME.
A tal riguardo, osserva il difensore dei ricorrenti, che – ai foll. 38, 39, ai quali deve aggiungersi anche il rinvio quanto a COGNOME alla motivazione prevista per COGNOME, al fol. 45) – la Corte di cassazione abbia dato atto della intervenuta estinzione del reato sub capo 8) – furto di 400 chilogrammi di pesche commesso con violenza sulle cose, in più persone riunite e su cose esposte alla pubblica fede per necessità – in relazione ai due ricorrenti, ma solo per escludere la continuazione e non anche accogliendo il relativo motivo aggiunto.
A ben vedere, come correttamente evidenzia la segnalazione, a seguito della modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022 il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Pertanto, difettando le circostanze che rendono procedibile di ufficio il furto di cui al capo 8), la remissione di querela accettata da COGNOME determina l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 155, comma 1, cod. pen. Analoga estinzione si produce in relazione anche a COGNOME, pur se non è pervenuta l’accettazione esplicita, in quanto non risulta che lo stesso l’abbia ricusata, anzi, la proposizione del ricorso straordinario da parte del difensore, munito di procura speciale rilasciata da COGNOME con ogni ampia facoltà, anche per proporre il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., dimostra la volontà di COGNOME di accettare la remissione di querela.
Ne consegue che, a seguito dell’estinzione del delitto di furto sub capo 8), va revocata la sentenza della Corte di cassazione in ordine alle pene irrogate ai due ricorrenti, determinate nella misura di anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della I Sezione penale della Corte di cassazione, n. 1281 del 11/07/2023, depositata in data 11/01/2024 nei soli confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e limitatamente al delitto di furto al capo 8) e, decidendo sul ricorso proposto nell’interesse degli stessi, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Messina del 01/03/2022, nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, in relazione al delitto di cui al capo 8), per essere lo stesso estinto per remissione di querela, con eliminazione della pena irrogata di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa per ciascuno.
Così deciso in Roma, 22/03/2024
Il Consigliere estensore