Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 311 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 311 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sull’istanza presentata dal difensore di COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte di Cassazione letti gli atti, l’istanza e la sentenza;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il procedimento nei confronti di COGNOME NOME è stato definito da questa Corte all’udienza del 19 novembre 2025 con sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 17 maggio 2024, che aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81-110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 90, commesso il 18 febbraio 2012, contestato al capo I) dell’imputazione;
considerato che il difensore del ricorrente ha presentato istanza di correzione della sentenza, rappresentando l’errore di fatto in cui è incorsa questa Corte, non avvedutasi dell’intervenuta prescrizione del reato, maturata il 18 dicembre 2024, atteso che l’addebito ha ad oggetto l’importazione di un ingente quantitativo di marijuana e che al termine massimo di prescrizione vanno aggiunti solo 120 giorni
di sospensione verificatisi nel giudizio di primo grado e risultanti dalla scheda redatta ex art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen.;
rilevato che erroneamente l’imputazione non conteneva la precisa contestazione dell’art. 73, comma 4, aggravato dall’art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del / 90 / ‘ che nella scheda trasmessa era indicato come termine massimo il dicembre 2046, corretto dall’ufficio spoglio in quello del 1° dicembre 2036;
ritenuto che al fine di verificare la fondatezza della prospettazione difensiva sono stati acquisiti i verbali del giudizio di primo grado e che dall’esame degli atti risulta che le sospensioni sono state complessivamente pari a 235 giorni corrispondenti a 7 mesi e giorni 25, da aggiungere al termine massimo pari a dodici anni e sei mesi, tenuto conto dell’aumento massimo per l’aggravante e dell’aumento per gli atti interruttivi;
che, pertanto, il termine di prescrizione è maturato prima della decisione del ricorso;
considerato che, trattandosi di errore di fatto, dovuto alla erronea percezione di dati indicati in atti, lo stesso è emendabile da questa Corte ai sensi dell’art. 625-bis, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto errore dedotto e rilevato entro il termine di novanta giorni dalla decisione, correggendo il dispositivo della sentenza nella parte relativa alla posizione del COGNOME;
P. Q. M.
Dispone correggersi l’errore contenuto nel dispositivo di sentenza pronunciato nell’udienza del 19 novembre 2025 relativamente al ricorso (R.G. 24907/2025) proposto da COGNOME NOME, là dove, in luogo della espressione che figura nel secondo rigo del dispositivo: “Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”, deve leggersi la seguente: “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, 16 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO stensore
Il Presidente