Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24605 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tripoli NOME nato a Messina il 18/06/1967
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte di Cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito/letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n.41405/2024 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 08/10/2024; la predetta sentenza dichiarava inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 634 cod.proc,pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione proposta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, con la quale era stata confermata la condanna del Tripoli per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore NOME COGNOME.
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione dell’art. 625 bis cod.proc.pen. in relazione all’ad 630 cod.proc.pen.
Il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione era incorsa in errore di fatto, perché aveva ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, movendo da un presupposto materiale diverso dalla base cognitiva offerta dalla difesa e, cioè, che in relazione al presupposto fattuale oggetto di incidenza ad opera dell’accertamento tecnico indicato quale nuova prova, fosse già intervenuto un accertamento nel corso del giudizio di merito; al contrario, era indimostrato il dato relativo alla collocazione della scala ed alla incidenza di tale collocazione sulla verificazione dell’evento mortale; ed anzi, la difesa aveva illustrato come i luoghi fossero stati oggetto di immediato sequestro senza che fosse intervenuto alcun accertamento di sorta in ordine alla dinamica, in quanto tutto era stato ancorato alla deposizione dei testi presenti in loco.
Chiede, pertanto, l’accertamento dell’errore con tutte le consequenziali determinazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al
giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettiv determinato da una svista o da un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; la dimensione meramente percettiva dell’errore di fatto comporta che dal suo ambito applicativo resta esclusa «qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare» e che, quindi, qualora l’errore non derivi da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti «un qualsiasi contenuto valutativo», si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen., in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì di errore d giudizio. sono, pertanto estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori d interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; Sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686; Sez.5,n.21939 del 17/04/2018, Rv. 273062 – 01).
Rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv.273193 – 01); e il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv.237161 – 01).
Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l’errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell’istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il
principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del
05/04/2005, Rv.232313).
3. Nella specie, si deduce, in sostanza, un errore di valutazione del compendio probatorio dello scrutinio di merito e, quindi, in sostanza, un travisamento del fatto
o della prova, che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è proponibile i sede di ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/04/2025