Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6601 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POTENZA il 20/11/1965
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 2 febbraio 2024, con la quale questa Corte Suprema – per quel che qui interessa – ne ha rigettato avverso la pronunci che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 611 cod. pen.;
osservato che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene pe modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non co interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
«qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del ri previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricor ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percor logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, esse limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01);
rilevato che:
il ricorso ha assunto l’erronea «lettura degli atti del procedimento a quo, nonché di quelli interni al giudizio e tutti congiuntamente e disgiuntamente decisivi» poiché questa Corte avrebb omesso di valutare la sentenza n. 356/2016 del GUP del Tribunale di Potenza del 19 luglio 2016, irrevocabile, con la quale l’imputato era stato assolto dall’imputazione di cui agli artt. 11 e 605, comma 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto, e sarebbe incorsa in errore di fatto rispetto a due circostanze decisive;
in particolare, il GUP ha assolto il COGNOME poiché egli non ha partecipato né ha avut consapevolezza del sequestro di persona operato da altri, nei confronti della persona offesa, l’incontro – tra il medesimo ricorrente e quest’ultima – non sarebbe avvenuto «in piena not sulla pubblica via in una zona appartata», ma sotto lo studio del ricorrente verso le ore 21/21:
di conseguenza, questa Corte avrebbe «fondato la sua decisione di condanna definitiva del Lapenna valorizzando questi due presupposti erronei» e qualora questi errori di fatto «non fossero stati commessi, sarebbe giunta ad un esito diverso, accogliendo il ricors annullando la sentenza impugnata»;
ritenuto che:
con evidenza, l’impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione posta alla base del decisione di questa Corte, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; in ogni caso, manifestamente infondato in quanto la sentenza oggetto di ricorso straordinario h tenuto in considerazione l’assoluzione del ricorrente per il reato di sequestro di persona ordine al tempo e al luogo dell’incontro de quo, non si ravvisa un’effettiva difformità tra quanto dedotto dal ricorrente (secondo cui comunque l’incontro non avrebbe avuto luogo nello studio professionale del Lapenna bensì sulla pubblica INDIRIZZO in ora tarda) e quanto esposto ne provvedimento qui impugnato, non potendosi ravvisare, quindi, l’asserito errore di fatto;
non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nella memoria presentata dal difensore del ricorrente, con la quale si è ribadita la fondatezza delle allega già svolte;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de11,1 ricorren ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favo della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024