Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio e processato, per quanto rileva nel presente giudizio, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso commesso “dall’anno 2009, con condotta perdurante”.
Il giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata il 16/4/2016, ritenuta la continuazione con i fatti di reato oggetto di altra sentenza, ha condannato l’imputato alla pena di sedici anni per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, così come contestato quanto alla data di consumazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa deducendo, per quanto rileva in questa sede, l’erronea applicazione della legge penale in quanto il primo giudice avrebbe quantificato la pena applicando la forcella edittale prevista dalla
n. 69 del 2015 e non quella più mite di cui alla legge n. 125 del 2008, ciò considerato che la commissione del reato si sarebbe interrotta nell’anno 2013.
4., La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 17/12/2020, ha ritenuto infondato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa deducendo, tra l’altro, la “violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., legge n. 125 del 2008, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano, alla luce del tempus commissi delicti, di applicare a NOME COGNOME, per l’ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 anziché quello previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015″.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, con sentenza pronunciata il 1°/12/2021, sempre per quanto interessa ai fini della presente decisione, ha accolto il ricorso sul punto e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata evidenziando che
“Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME COGNOME nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 6, al quale occorre rinviare preliminarmente per l’inquadramento della questione ermeneutica sottoposta all’attenzione di questo Collegio (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, .cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.).
Tanto premesso, deve osservarsi che dagli atti processuali, così come richiamati nella stessa decisione impugnata, emerge che l’attività consortile posta in essere da NOME COGNOME si è interrotta prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, atteso che gli accertamenti investigativi riguardanti la posizione processuale dell’imputato, condotti dalla Squadra Mobile di Napoli, sono pacificamente cessati nel corso del 2013. Basti, in proposito, richiamare gli elementi probatori relativi alla posizione del ricorrente menzionati nella sentenza impugnata, costituiti dai colloqui del 28/03/2013, del 09/04/2013 e del 18/04/2013, citati nelle pagine 98 e 99, che attestano l’assenza di fonti di prova nei confronti di NOME COGNOME successive all’ultima delle tre captazioni sopra richiamate.
Né assumono rilievo, nella direzione recepita dalla Corte di appello di Napoli, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, richiamate a pagine 96 del provvedimento censurato,
riguardano un arco temporale addirittura antecedente a quello dei colloqui sopra’ citati.
Parimenti privo di rilievo, per le stesse ragioni esposte a proposito di NOME COGNOME COGNOME, appare il richiamo alla circostanza che gli imputati sottoposti a carcerazione nel corso delle indagini preliminari, venivano sostenuti economicamente dai vertici del RAGIONE_SOCIALE di Napoli, mantenendo il vincolo consortile anche durante la detenzione, non risultando tale dato circostanziale pur astrattamente rilevante nel caso in esame, essendo provato il sostentamento dei familiari di NOME COGNOME durante la sua detenzione – correlato cronologicamente alla posizione processuale dell’imputato, allo scopo di verifica me l’idoneità a corroborare l’assunto accusatorio, secondo cui l’affiliazione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1 si era protratta fin un’epoca successiva al 2013.”
e ha dettato quindi il seguente principio di diritto:
“Ne discende che, tenuto conto delle emergenze probatorie che si sono richiamate, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto quantificare il trattamento sanzionatorio applicato a NOME COGNOME sull’assunto che gli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti non si protraevano oltre il 2013, imponendo conseguentemente di applicare al ricorrente il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 e non quello previsto dalla legge n. 69 del 2015, entrata in vigore in un’epoca successiva alla cessazione della permanenza dell’affiliazione dell’imputato alla RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1 della rubrica.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio applicato a NOME COGNOME all’esito del processo di secondo grado, cui consegue l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati”
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con la sentenza emessa il 12/7/2022, rilevato che la data di consumazione del reato si era protratta oltre l’anno 2015, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che ha dedotto la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione del principio di diritto stabilito, cioè alla diversa individuazione dell data di consumazione del reato e alla mancata applicazione della pena più mite prevista dalla legge antecedente all’entrata in vigore della L. 69 del 2015.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza in data 19/9/2023, depositata il 9/10/2023, ha rigettato il ricorso evidenzia do che
con la sentenza di annullamento la Corte di cassazione aveva censurato la motivazione in ordine all’individuazione della data di consumazione del reato e che, pertanto, il giudice di rinvio aveva correttamente operato sia procedendo a una nuova e diversa verifica sul punto, in ordine alla quale aveva fornito congrua motivazione, che quanto all’individuazione della cornice edittale cui fare riferimento per la determinazione della pena.
10. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha ritenuto che l’annullamento fosse stato disposto per il vizio di motivazione in ordine alla individuazione della data di consumazione del reato. Ciò in quanto, evidenzia il ricorrente, la sentenza rescindente, individuata la data di consumazione del reato nell’anno 2013, aveva disposto l’annullamento per violazione di legge e disposto il rinvio, come pure specificato con il riferimento al “trattamento sanzionatorio”, al solo fine di procedere alla corretta determinazione della pena.
11. In data 7 marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO, rilevato che l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione, sempre che ciò sia avvenuto, sarebbe di valutazione e non percettivo, chiede che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile.
12. In data 11 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l’AVV_NOTAIO, riportato testualmente il principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento e ribadito quanto esposto nell’atto di ricorso, insiste per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce che nel pronunciare la sentenza impugnata la Corte di cassazione sarebbe incorda in un errore percettivo in quanto avrebbe ritenuto che il precedente annullamento con rinvio er,ks S ra / to disposto per vizio di motivazione in ordine alla data di consumazione del reato laddove, secondo la prospettazione della difesa, tale questione era da ritenersi già superata e la Corte territoriale avrebbe dovuto esclusivamente applicare il regime sanzionatorio previsto dalla L. 125 del 2008 e procedere alla determinazione della pena.
La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280 – 01; Sez. un., 27/3/2002 n. 16104, COGNOME, n.m.) che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotat dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Nella motivazione di tali sentenze è stato precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norm giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi i cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti del impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 – 01; in senso analogo Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286048 – 01, per cui è irrilevante l’errore di ragionamento, nonché Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277453 – 01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145 – 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248 – 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256441 – 01).
La deducibilità dell’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen., d’altro canto, postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285553 – 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 259503 – 01; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 239037 – 01; nel senso che è onere della parte specificare nei motivi di ricorso la decisività dell’errore Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, COGNOME, Rv. 236731 – 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099 – 01).
Da ciò consegue anche che l’omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l’impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima.
Laddove la mancata disamina è, invece, riconducibile cTIla figura dell’errore di fatto quando sia dipesa da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099 01; Sez. 1, n. 46044 del 03/11/2004, COGNOME, Rv. 230584 – 01; più recentemente Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 – 01 con specifico riferimento ai motivi aggiunti).
2.2. L’applicazione dei principi esposti impone di escludere che nel caso di specie sia ravvisabile un errore di fatto.
Come emerge dalla lettura delle pagine da 8 e seguenti della sentenza impugnata, la quinta sezione di questa Corte ha preso espressamente in esame il principio di diritto posto nella sentenza di annullamento e lo ha interpretato ritenendo, alla luce delle coordinate ermeneutiche specificamente citate (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv 278629 – 02; Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knok, Rv. 264861 – 01; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/249,..
Gambino, Rv. 248413 – 01; Sez. 5, n. 6004 del 11/11/1998, dep. 1999, Graviano, Rv. 213072 – 01), che questo investisse il giudice di rinvio del poteredovere di rivalutare il quadro probatorio al fine di verificare l’esatta data consumazione del reato e di fornire sul punto adeguata e congrua motivazione delle conclusioni raggiunte sul punto (così testualmente pag. 9 della sentenza impugnata).
A fronte di tale specifica analisi l’affermazione contenuta nella sentenza ora impugnata -che risulta fare anche riferimento al principio per cui «il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, ma non gli sono inibiti nuovi accertamenti di fatto ancorché relativi a circostanze che costituiscono il presupposto del principio affermato dalla Cassazione poiché gli è riconosciuta la più ampia autonomia, ai fini della formazione del proprio convincimento, con il solo limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nella sentenza annullata» (Sez. 2, n. 2812 del 25/10/1991, dep. 1992, Mastroleo, Rv. 189310 – 01)- non è qualificabile nei termini dell’errore percettivo ma, nel caso, sempre che di errore si possa parlare, quale errore di valutazione.
La conclusione cui è pervenuta la decisione, infatti, è il risultato di un percorso argonnentativo che non ha preso le mosse dall’errata affermazione relativa all’esistenza o meno di un fatto oggettivo quanto, piuttosto, è il risultato di una complessa attività di interpretazione del reale contenuto e degli effetti del giudizio espresso dalla Corte di cassazione attraverso il principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento che, al di là dei possibili equivoci, era stato disposto con rinvio per vizio di motivazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal · ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
C·4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento CO C= N .-6;’cl elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle C COGNOME mmende.
1.5 COGNOME
Così deciso il 26/3/2024
o COGNOME
e. COGNOME
Pgi COGNOME