Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18245 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato in Albania il 05/07/1994
avverso la sentenza emessa in data 17/01/2025 dalla Corte di Cassazione;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 7657 emessa in data 17 gennaio 2025 dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione Penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME
avverso la sentenza n. 2546/24 del 9 maggio 2024 dalla Corte di appello di Torino, e ne ha chiesto la revoca.
Per effetto della pronuncia impugnata, il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa per la ricettazione di due autovetture, commessa rispettivamente in data 27 settembre 2018 e in data 5 ottobre 2018.
1.1. Il difensore premette che con il secondo motivo di ricorso proposto avverso la sentenza n. 2546/24 della Corte di appello di Torino ha censurato l’omesso esame da parte dei giudici di appello della richiesta, tempestivamente formulata, di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, ha, tuttavia, dichiarato inammissibile questo motivo di ricorso per genericità, in quanto «al ricorrente sono state negate le circostanze attenuanti generiche per “numerosissime condanne per furti in abitazione e anche per rapina che avrebbe giustificato la contestazione della recidiva qualificata”, evidenziandosi in tal modo l’abitualità nella condotta delittuosa che di per sé preclude l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi del primo comma dell’art. 131-bis cod. pen.».
1.2. Ad avviso del difensore, tuttavia, questa valutazione sarebbe viziata da un errore di fatto, in quanto i precedenti penali richiamati dalla Corte di cassazione, come risulta dalla sentenza della Corte di appello di Torino, riguardano non COGNOME, ma il coimputato, NOME COGNOME
COGNOME è, infatti, stato condannato solo una volta per furto e non ha riportato precedenti per rapina; il ricorrente, inoltre, dopo la condanna ha reperito un’attività lavorativa e si è definitivamente reinserito nella comunità sociale.
Il difensore ha, dunque, chiesto la revoca sul punto della sentenza impugnata e, medio tempore, la sospensione della sua efficacia.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 marzo 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di rigettare il ricorso.
In data 13 aprile 2025 l’avvocato NOME COGNOME ha depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il difensore, con unico motivo, deduce che la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata pronuncia della Corte di appello di Torino in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bi cod. pen., sarebbe viziata da un errore di fatto, in quanto i precedenti penali ritenuti ostativi dalla Corte di cassazione riguarderebbero non Topuzi, ma il coimputato.
3. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata risulta effettivamente viziata da un errore di fatto, in quanto la Corte di appello di Torino, come risulta dalla pag. 4 della sentenza di secondo grado, ha riferito i numerosissimi precedenti citati dalla Corte di cassazione a Prenga e non a Topuzi.
Questi precedenti, dunque, non possono fondare la genericità del secondo motivo di ricorso proposto dal difensore di COGNOME.
Il motivo originariamente proposto dal difensore del ricorrente è, dunque, ammissibile e fondato, in quanto la Corte di appello di Torino ha omesso di pronunciate su questo punto decisivo della regiudicanda.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall’Agnola, Rv. 257967).
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è, del resto, applicabile, per effetto della c.d. riforma Cartabia, anche al delitto di ricettazio e a delitti di ricettazione commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
La disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica, infa anche ai fatti di reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto (Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284606 – 01).
Il sindacato relativo all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’ 131-bis cod. pen., tuttavia, posto che involge valutazioni di merito, anche relative alla condotta susseguente al reato, deve essere devoluto alla Corte di appello di Torino.
4. Alla stregua di tali rilievi, deve essere revocata la sentenza n. 7657/2025 emessa in data 17/01/2025 dalla Seconda sezione penale di questa Corte.
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Decidendo sul ricorso ordinario presentato da NOME COGNOME deve essere annullata la sentenza emessa in data 9/05/2024 dalla Corte di appello di Torino
nei confronti del predetto imputato limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di
appello di Torino.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 7657/2025 emessa il 17/01/2025 dalla Seconda sezione penale di questa Corte. Decidendo sul ricorso ordinario presentato da
NOME annulla la sentenza emessa il 09/05/2024 dalla Corte di appello di
Torino nei confronti del predetto imputato limitatamente alla applicazione dell’art.
131-bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della
Corte di appello di Torino.
Così deciso il 17/04/2025.