Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
cod. proc. pen. proposto da:
sul ricorso straordinario ex art. 625bis COGNOME NOME nato a Senigallia il 10/08/1955
per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza del 22/10/2024 della sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione n. 43149 -24
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso straordinario udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le richieste scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con revoca della sentenza di questa Corte e l’ annullamento con rinvio della pronuncia della Corte di appello di Perugia;
lette le richieste del difensore, avv. NOME COGNOME con le quali ha concluso chiedendo l ‘accoglimento del ricors o straordinario, associandosi anche ai rilievi del Sostituto Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, emessa da questa Corte, sezione Quinta penale, n. 43149 -24 del 22 ottobre 2024, nei confronti di NOME COGNOME il ricorso dell’imputato è stato respinto.
L’impugnazione era basata, esclusivamente, sul mancato giudizio di comparazione, da parte della Corte di appello di Perugia, nella sentenza del 20 novembre 2023 emessa nei confronti dell’imputato, tra le attenuanti generiche e
la circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. a) del d. lgs. n. 286 del 1998 (ingresso e permanenza illegale di cinque o più persone).
La sentenza della sezione Quinta penale ha rimarcato, vista la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 12 lett. a) TU Imm. (cinque o più persone fatte entrare illegalmente) e lett. d) (fatto commesso da tre o più persone) acclarata all ‘esito dei giudizi di merito, che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non fosse possibile accedere a giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ostandovi la previsione di cui al comma 3bis dell’art. 12 cit . (v. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso straordinario).
2.Avverso la descritta pronuncia, ha proposto ricorso straordinario l ‘ imputato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, avv. NOME COGNOME denunciando l ‘ errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte.
Si rileva che il denunciato errore di fatto è di decisiva rilevanza tenuto conto che già il giudice di primo grado, con la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 18 settembre 2014, aveva escluso l’aumento di pena previsto dall ‘ art. 12, comam 3bis , TU Imm., per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. d) TU Imm. (cfr. p. 18 e 19 della sentenza di primo grado), pronuncia confermata dalla prima sentenza di appello che ha soltanto rimodulato la pena in melius .
Sicché, a parere del ricorrente, la fattispecie delittuosa ascritta all ‘ imputato, all ‘ esito del giudizio di merito, è monoaggravata per effetto dell ‘ unica circostanza aggravante di cui all ‘ art. 12, comma 3 lett. a) TU Imm., con la conseguenza che può operare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire richieste scritte, in assenza di richiesta di trattazione in udienza partecipata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d. l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, con le quali ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso straordinario, con revoca della sentenza di questa Corte in punto esclusione del giudizio di bilanciamento e l’annullamento con rinvio della pronuncia della Corte di appello di Perugia, limitatamente a tale punto.
La difensa, avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l ‘accoglimento del ricors o straordinario, associandosi ai rilievi del Sostituto Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso straordinario è fondato.
1.1. Va premesso che, nell ‘ originaria contestazione, la posizione del COGNOME risultava gravata da tre circostanze in relazione al reato di cui all’art. 12, TU Imm., quella di cui al comma 3 lett. a) (fatto riguardante ‘l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone’); quella di cui alla lett. d) del medesimo comma 3 (fatto ‘commesso da tre o più persone in concorso tra loro’); infine, quella di cui al comma 3 -ter (fatti ‘commessi al fine di tran e profitto’).
La sussistenza delle prime due circostanze aggravanti determinava, inoltre, l’ulteriore aggravante di cui al comma 3 -bis del medesimo art. 12 ( ‘Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata’ ).
Nel giudizio di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Ancona, concluso con sentenza del 18 settembre 2014, veniva escluso espressamente, nel dispositivo, ‘l’aumento di cui al comma 3 -bis ‘, in quanto come evidenziato chiaramente dal Tribunale nella motivazione della pronuncia – veniva esclusa la seconda delle circostanze aggravanti contestate, cioè quella relativa al numero dei concorrenti nel reato di cui a lla lett. d) del comma 3 dell’art. 12 cit. (v. p. 18 e ss. dove si rende conto del che non risulta che l ‘ imputato avesse o dovesse avere conoscenza di concorso di tre o più persone, ex art. 59, comma secondo cod. pen.).
Su tale punto, la sentenza di primo grado non risulta essere stata impugnata dalla parte pubblica.
1.2. La sentenza della Corte di appello di Ancona del 23 gennaio 2017, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato aderendo all ‘ impostazione della pronuncia di primo grado, limitandosi alla rideterminazione della pena, ridotta in anni quattro, mesi tre di reclusione e € 85.000,00 di multa.
La Corte territoriale (v. p. 22 della sentenza della Corte di appello di Ancona) ha richiamato la sussistenza dei reati contestati ai capi sub C) e D) ‘nelle loro componenti oggettive e soggettive’.
T uttavia, come si legge nell’epigrafe di detta sentenza, nella contestazione di cui al reato sub C) figura ancora la circostanza aggravante del comma 3bis dell ‘ art. 12 cit., esclusa già dal Tribunale di Ancona (aggravamento che derivava dalla sussistenza della ‘doppia’ circostanza aggravante, quella del numero dei soggetti illegalmente entrati in Italia (art. 12, comma 3, lett. a) e quello del numero dei concorrenti nel reato (art. 12, comma 3, lett. d), quest’ultima , invece, esclusa dal primo giudice).
1.3. Orbene, deve rilevarsi che la prima sentenza di questa Corte che si è occupata della vicenda processuale, resa dalla sezione Prima penale in data 15 febbraio 2022, n. 22736 -22, ha annullato la pronuncia della Corte di appello di
Ancona appena descritta, limitatamente alla circostanza aggravante del fine di profitto, rinviando per nuovo giudizio sul punto e per le conseguenti determinazioni sul trattamento sanzionatorio, alla Corte di appello di Perugia.
In tale pronuncia, invero, pur rilevandosi la ritenuta insussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 3bis dell’art. 12 (per essere stata esclusa una delle due aggravanti in origine contestate), il profilo non è affrontato ex professo . Tuttavia, l’ incipit della narrativa in fatto della sentenza n. 22736 -2022, ha evidenziato che la Corte di appello di Ancona aveva riformato quoad poenam la sentenza del Tribunale in sede, del 18 settembre 2014, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, indicando che i delitti per i quali si procede erano quelli di cui all’art. 12, comma 3 lett. d), comma 3bis e comma 3-ter lett. b), TU Imm. (capo C) e agli artt. 48, 479 cod. pen. (capo D).
Tanto, senza esporre, espressamente, quanto alla circostanza aggravante di cui al comma 3, lett. d) dell ‘art. 12 cit., che questa era già stata esclusa dal Tribunale di Ancona e, quanto al comma 3bis , che questo era stato escluso per tale ragione, non sussistendo più la ‘ doppia ‘ circostanza aggravante.
1.4. Il giudice del rinvio, cioè la Corte di appello di Perugia, con la sentenza del 20 novembre 2023, ha escluso la circostanza aggravante del fine di profitto (art. 12, comma 3ter , cit.), in ossequio al dettato della sentenza rescindente e ha preso atto dell ‘ insussistenza del comma 3bis dell ‘ art. 12 cit., rideterminando la pena in anni tre e mesi sette di reclusione ed € 51.000 di multa.
In questa sede, la stessa Corte territoriale, ha dato atto che la circostanza aggravante di cui alla lett. d) dell ‘art. 3 cit. era stata esclu sa dal Tribunale e ha proceduto, esclusa la circostanza aggravante del fine di profitto, a calcolare la pena nel modo che segue: pena base per il reato di cui all’art. 12 cit. anni cinque di reclusione ed euro 75.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 50.000 di multa, aumentata per la continuazione. Ciò, evidentemente reputando l ‘ ip otesi di cui all’art. 12, comma 3 , TU Imm. come fattispecie autonoma e non come ipotesi aggravata dell’art. 12, comma 1, TU Imm., diversamente da quanto statuito dal Sez. U n. 40982 del 21/06/2018, Rv. 273937, secondo cui, in tema di disciplina dell’immigrazione le fattispecie previste nell’art. 12, comma 3, TU Imm. configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo .
Con il successivo ricorso per cassazione, la difesa dell ‘ imputato ha espressamente devoluto il tema della violazione de ll’art. 69 c od. pen., per non avere il giudice del rinvio proceduto al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado e confermate in secondo grado , e l’ipotesi aggravata di cui al l ‘ art. 12, comma 3, lett. a) TU Imm., unica residuata all ‘ esito degli articolati giudizi di merito.
2.1. La Corte di cassazione, con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, ha ritenuto l ‘esistenza della ‘doppia aggravante’ di cui al comma 3 (lett . a) e d) e, dunque, la perdurante esistenza della circostanza aggravante di cui al comma 3bis dell’art. 12, ostativa al giudizio di equivalenza (v. p. 3).
2.2. La pronuncia, invero, incorre nel denunciato errore di fatto, muovendo dall ‘ erronea premessa che la posizione di COGNOME sia ancora gravata dalla circostanza di cui al comma 3bis dell’art. 12, TU Imm., poiché condannato per un’ipotesi , doppiamente aggravata ai sensi dell’art. 12, comma 3, di cui alle lettere a) e d).
Ciò, senza considerare che tale ultima circostanza aggravante (di cui alla lett. d) dell ‘ art. 12 cit.) risultava già esclusa, fin dalla sentenza di primo grado, con decisione definitiva in mancanza di impugnazione sul punto della parte pubblica.
Invero, l’esclusione della doppia circostanza aggravante, avrebbe dovuto comportare l’onere della Corte di appello di Perugia di rispondere in punto di bilanciamento delle circostanze o, comunque, motivare, a fronte di un ‘ espressa censura sul punto sulle ragioni della sub valenza.
Sussiste, dunque, il lamentato errore di fatto, rilevabile mediante ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 -bis cod. proc. pen. quale vizio di percezione delle risultanze processuali, che, nella specie, ha condotto al rigetto del ricorso per cassazione.
3.1. Invero, l’omessa considerazione degli esiti della sentenza di primo grado sul punto specifico ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata ove fosse stato considerato tale esito del giudizio di primo grado, dando luogo ad errore decisivo (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280; Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004).
È noto, infatti, che l ‘errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 -bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di legittimità è incorsa nella lettura degli atti interni del giudizio stesso ed è connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà che risulta viziato. Tale inesatta percezione delle risultanze processuali, direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione, si traduce nel supporre ‘l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa’ ovvero nel supporre ‘l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita’; inoltre l’errore deve rivestire ‘inderogabile carattere decisivo’ in quanto deve incidere sul contenuto del provvedimento nel senso che tale sviamento deve condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso e la cui ingiustizi a o invalidità costituisce l’effetto proprio di tale errore (v. nel senso che
sono e stranei all’ambito applicativo dell’art. 625 -bis cod. proc. pen., l’erronea interpretazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata quando ciò sia dovuto all’ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati , Sez. 6, n. 43002 del 20/10/2003, Rv. 227489; Sez. 3, n. 6493 del 13/12/2001, dep. 2002, Rv. 220994; nel senso che l’errore percettivo in cui sia incorso il giudice di merito deve farsi valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie o con la revisione: Sez. 6, n. 48461 del 20/11/2008, Rv. 242144).
3.2. Nel caso in valutazione, l’errore è caduto sull’ esistenza di un fatto processuale (sussistenza della condanna, in primo grado, anche in relazione alla circostanza aggravante di cui alla lett. d) del comma 3 dell’art. 12 e, dunque, sulla sussistenza della ulteriore circostanza aggravante di cui al comma 3bis del medesimo art. 12, già esclusa, invece, dal primo giudice).
3.3. Deriva da quanto sin qui esposto che deve essere esaminato il motivo di ricorso rigettato dalla Corte di cassazione, vale a dire la violazione di legge (art. 69 cod. pen.) in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Perugia, per aver omesso di procedere al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, e la residua ipotesi aggravata ai sensi della lett. a) del comma 3 dell’art. 12, TU Imm., in relazione alla quale il COGNOME ha riportato condanna definitiva in punto responsabilità.
Dunque, procedendo al la necessaria correzione dell’errore di fatto di cui alla sentenza di questa Corte, del 22 ottobre 2024, n. 43149 -24, va disposto l ‘ annullamento della pronuncia della Corte di appello di Perugia, resa il 20 novembre 2024, limitatamente al giudizio di cui all ‘ art. 69 cod. pen. tra circostanze e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio su tale punto alla Corte di appello di Firenze che, libera nell ‘ esito, procederà al giudizio di bilanciamento.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 43149/24 del 22 ottobre 2024 e annulla la sentenza della Corte di appello di Perugia del 20 novembre 2023 emessa nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al bilanciamento tra circostanze e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 14/02/2025