Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ETTORE COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che,, aveva rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avvero l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodi cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari.
1.1 Al riguardo il difensore rileva che COGNOME era stato indagato, imputato e poi condannato solo per i reati di cui ai capi a) (associazione mafiosa aggravata) e o) (detenzione e porto di una pistola, reato aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen., commesso il 13.5.2020) della rubrica; una volta intervenuta la condanna, il difensore, preso atto della evidenza di importanti elementi di novità, quale la circostanza dell’allontanamento di COGNOME dal contesto associativo (come risultante da pag.60 della sentenza), aveva proposto istanza di arresti domiciliari, respinta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza poi confermata dal tribunale del riesame; il tribunale aveva però rigettato l’appello ritenendo COGNOME imputato anche per il capo p) della rubrica (detenzione di arma, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 26.5.2020), che riguardava però solo NOME e NOME, non risultando COGNOME mai indagato per tale reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 Si deve innanzitutto rilevare come il capo di incolpazione p), riportato a pag. 3 dell’ordinanza impugnata, è stato contestato soltanto ad NOME e COGNOME NOME, ma non ai ricorrente COGNOME; ciò nonostante, il tribunale ha evidenziato che “le intercettazioni ambientali consentivano di accertare anche successivamente, in data 26 maggio 2020, il COGNOME NOME deteneva un’arma comune da sparo presso il proprio domicilio”, fondando la motivazione di rigetto sul fatto che COGNOME era “presente sul territorio di Sant’NOME anche in data 26 maggio (condotta di cui al capo P) e successivamente e quindi non solo in occasione della festa del Santo Patrono che ricorre I’ll maggio.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli che dovrà chiarire se sussistono esigenze cautelari considerando i soli due reati per i quali COGNOME risulta indagato, in quanto la
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motivazione dovrà essere relativa soltanto alla scelta della misura senza tener conto del reato di cui al capo p).
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perch provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co.7 c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/02/2024