Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di Cassazione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Bari, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso straordinario, con i conseguenziali provvedimenti di legge.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21/04/2023 la Corte di Cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 24/01/2022 dalla Corte di Appello di Bari.
Avverso l’ordinanza propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale del COGNOME,
denunciando l’errore materiale nel calcolo del termine per impugnare; il ricorso avverso la sentenza di secondo grado doveva considerarsi, infatti, tempestivo, in quanto depositato il 9 maggio 2022, entro quarantacinque giorni, nel rispetto della previsione di cui all’art. 584, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., considerando il caso previsto dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., atteso il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
2. Il motivo di ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti – consentito in sede di legittimità, in ragione della natura processuale della questione in esame – risultai che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 24/01/2022; ne deriva che il termine per impugnare la sentenza di appello deve essere individuato ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ossia in quarantacinque giorni dalla scadenza dell’altro termine di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (sessanta giorni dalla pronuncia, così come stabilito in dispositivo dalla corte territoriale).
Considerato che la sentenza fu emessa il 24/01/2022 e la motivazione depositata nei successivi sessanta giorni, scadenti il 25 marzo 2022, il ricorso per cassazione poteva proporsi nei quarantacinque giorni seguenti, fino al 9 maggio 2022, data che coincide con quella di deposito dell’atto di impugnazione tramite pec (l’orario non rileva posto che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza – Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854).
L’ordinanza impugnata con il rimedio straordinario va pertanto annullata, atteso l’evidente errore percettivo circa il calcolo dei giorni utili per la proposizio del ricorso in cassazione.
Deve provvedersi, quindi, in ragione dell’effetto rescindente, sul ricorso avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Bari il 24/01/2022, con la quale, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Bari del 23/01/2017, il COGNOME era stato condannato per il reato di ricettazione ascrittog li.
3.1. Ha sostenuto il ricorrente con tre motivi di ricorso: la violazione dell’art 190 cod. proc. pen. per la mancata escussione di due testimoni (COGNOME e COGNOME) presentati dalla difesa; il vizio di motivazione circa la richiesta di integrazione istruttoria in appello, a seguito della decadenza dei testimoni per omessa citazione in primo grado; la violazione del canone di ,giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” per l’omessa completezza dell’istruttoria che, ove espletata, avrebbe determinato conclusioni diverse in tema di responsabilità.
3.2. Le questioni possono essere trattate unitariamente e riguardano la prova dichiarativa che, ad avviso della difesa, ove espletata, avrebbe consentito di escludere la responsabilità del COGNOME per il reato di ricettazione dei beni rinvenuti all’interno di un locale non già nella sua esclusiva disponibilità ma in uso all’intero nucleo familiare.
Con motivazione immune da vizi logici, la corte territoriale ha invece escluso la necessità di un approfondimento istruttorio, evidenziando, a seguito dell’annullamento con rinvio, che il primo giudice era pervenuto alla decisione assolutoria sulla base di un evidente travisamento della prova, non avendo tenuto conto dell’annotazione della Questura di Bari del 10 dicembre 2012 – acquisita agli atti con il consenso delle parti – con la quale si dava atto che il sottoscala dove era stato sequestrato il materiale in questione era utilizzai:o in via esclusiva dall’imputato, come confermato anche dalla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria che procedette alla perquisizione, il quale riferì in dibattimento che i COGNOME era in possesso della chiave che consentiva l’acceso al vano e che nell’occasione aprì la porta per consentire l’ispezione.
L’escussione dei testi della difesa, non citati in primo grado, è stata ritenuta superflua per la rilevanza attribuita alla prova documentale, nei termini indicati; conclusione plausibile, incentrata su una corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
L’esito favorevole del ricorso straordinario con riferimento alla fase rescindente – che ha determinato l’annullamento dell’ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di Cassazione – esclude che, rispetto alla fase rescissoria debba pronunciarsi condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria, nonostante la pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello. Deve a tal fine tenersi conto, infatti, in una valutazione unitaria del giudizio, ancorché scisso in due fasi, del risultato ottenuto dal ricorrente e del parziale accoglimento delle sue ragioni.
P.T.M..
Annulla l’ordinanza n. 20751 del 21/04/2023 emessa dalla VII sezione di questa Corte. Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presid nte