Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SOMMATINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
E’ presente con delega orale come sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME del foro di CALTANISSETTA in difesa di: COGNOME NOME l’avv COGNOME NOME FORO ROMA
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art.625bis cod.proc.pen., in relazione alla sentenza n.33431 del 03/07/2023, con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza emessa nei confronti del suddetto ricorrente – pronunciata il 31/03/2022 dalla Corte d’appello di Palermo – in riferimento al capo G) dell’imputazione perché estinto per prescrizione e dichiarando, nel resto, inammissibile il ricorso.
Il ricorso straordinario si fonda su un unico motivo; sulla base del quale il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un errore materiale in ordine all’esatto calcolo del termine di prescrizione in riferimento al reato contestato al capo D) dell’imputazione, contestato ai sensi dell’art.1161 cod.nav. e in relazione al quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Ha dedotto che, nella motivazione della sentenza, era stato dato atto che il termine di prescrizione relativo alla suddetta fattispecie contravvenzionale decorreva dal 13/02/2018 (data del sequestro) e che occorreva tenere conto delle sospensioni verificatesi nel corso del giudizio di merito, per complessivi giorni 217, individuando quindi il termine finale alla data del 18/09/2023, non ancora decorso al momento della pronuncia; ha peraltro dedotto che, tra il 09/05/2019 e il 13/06/2019, il termine di sospensione andava correttamente calcolato in giorni 39 (anziché nei 35 indicati in motivazione) e, per il periodo dal 03/12/2019 al 07/01/2020, in giorni 36 (anziché nei 65 indicati in sentenza) e che anche il calcolo del termine complessivo di sospensione era stato frutto di un ulteriore refuso anche sulla base dei termini calcolati dalla Corte – atteso che il loro totale era, anche sulla base dei predetti errati presupposti, comunque pari a giorni 147 anziché di 217 giorni; conseguendone che – sulla base del corretto calcolo del complessivo periodo di sospensione, pari a 114 giorni – il reato doveva ritenersi prescritto alla anteriore data del 07/06/2023.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha illustrato le argomentazioni e conclusioni proposte nell’ambito del giudizio concluso con la sentenza n.33431/2023 concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per presrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di cassazione e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod.proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625b1s cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667).
Va altresì rilevato, in riferimento specifico al motivo posto alla base del ricorso straordinario, che l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia – come nel caso di specie – prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250528; in senso conforme, Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277453; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279065).
4. Deve quindi essere rilevato che la Terza Sezione – con argomentazione non tangibile in questa sede – nell’operare, specificamente al punto n.6 del “considerato in diritto”, il calcolo della prescrizione in riferimento al capo D) dell’imputazione, in ordine al quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile, ha, di fatto, aderito all’orientamento giurisprudenziale in base al quale nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l’intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano
inammissibili (Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015, ove la Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524).
Ciò premesso, deve rilevarsi che sussiste l’errore di calcolo denunciato mediante il suddetto motivo di ricorso.
Difatti – sempre al suddetto punto n.6 del “considerato in diritto” – la Corte ha determinato in giorni 39 il periodo di sospensione compreso tra il 09/05/2019 e il 13/06/2019, anziché nella misura corretta di giorni 35 e in giorni 65 quello compreso tra il 03/12/2019 il 07/01/2020, anziché nella misura corretta di giorni 36; giungendo quindi a determinare il periodo complessivo di sospensione per adesione all’astensione proclamata dagli organismi di rappresentanza forense e per legittimo impedimento in complessivi giorni 217 anziché in quella corretta (tenendo conto degli ulteriori giorni 43 in relazione al periodo compreso tra il 19/05/2021 e il 1°/07/2021) pari a giorni 114.
Ne consegue che, tenendo conto del periodo di prescrizione massima quinquennale andante a scadere (in considerazione della data del sequestro, eseguito il 13/02/2018) il 13/02/2023 e aggiungendo il predetto termine di giorni 114, la prescrizione era da intendersi maturata alla data del 07/06/2023, quindi in epoca anteriore alla pronuncia emessa da parte della Terza Sezione.
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere revocata con contestuale annullamento senza rinvio della predetta sentenza della Corte territoriale limitatamente alla affermazione sia della penale responsabilità del COGNOME quanto al reato contravvenzionale di cui al capo D) dell’imputazione, essendo il medesimo alla data della predetta sentenza di questa Corte già estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Revocata la sentenza n.33431 emessa dalla Corte di Cassazione il 3.7.2023 nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo D) (art.1161 Cod.nav.) della rubrica, annulla senza rinvio la sentenza del 31.3.2022 emessa
dalla Corte di appello di Palermo nei confronti del predetto, in ordine al citato capo D) per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 16 gennaio 2024
Il Consigliere est.
Il Pre id,ente