Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale dott.ssa COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita del ricorso, riportandosi alla memoria già depositata.
udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME. Il Difensore insiste per l’accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi.
NOME
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.u.p. del Tribunale di Tivoli il 18 gennaio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile di due violazioni dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere cioè detenuto illecitamente cocaina (capo n. 1 dell’editto) e per avere detenuto illecitamente THC (capo n. 2), fatti entrambi commessi il 10 giugno 2022, e, in conseguenza, e- – {, ,1 C GLYPH ,7 t’ t A lo ha condannato alla seguente pena: GLYPH a-, GLYPH sanzione-base per il reato giudicato più grave, quella di sei anni di reclusione (ossia 72 mesi) e 28.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con l’ulteriore illecito alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione (cioè 82 mesi) e 30.000,00 euro di multa, applicata la riduzione per il rito, si è giunti alla pena finale di quattro anni quattro mesi di reclusione (le. 52 mesi di reclusione) e 24.000,00 euro di multa.
2.Presentato appello da parte dell’imputato, la Corte di appello di Rom,i1 2 ottobre 2023.ha integralmente confermato la sentenza impugnata.
3.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione alla riduzione per il rito, che si indica essere stata operata in maniera erronea, a vantaggio dell’imputato quanto alla pena detentiva (l’imputato è stato condannato alla pena finale di quattro anni e quattro mesi di reclusione, anziché a quella, che sarebbe stata corretta, secondo calcolo aritmetico, di quattro anni, sei mesi e venti giorni), segnalando tuttavia al riguardo l’acquiescenza del P.M., e a svantaggio dell’imputato, quella pecuniaria di 24.000,00 euro di multa, anziché quella, che sarebbe corretta, di 20.000,00 euro di multa (infatti: 30.000,00 : 3 X 2 = 20.000,00), statuizione quest’ultima di cui si duole.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della sanzione pecuniaria, che si chiede rideterminarsi direttamente, appunto nella misura di 20.000,00 euro di multa da parte della S.C.
La Difesa/il 25 gennaio 2024 iha chiesto la trattazione orale del ricorso.
Il P.G. della Corte di cassazione, nella memoria del 4 marzo 2024′ ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2.11 Difensore del ricorrente ha dichiarato nel corso dell’udienza innanzi alla Corte di legittimità di avere in appello devoluto, sia pure in maniera generica, il tema del trattamento sanzionatorio: tuttavia, non vi è alcuna traccia scritta di quanto dichiarato nel verbale del 2 ottobre 2023 (accesso agli atti consentito, atteso il tipo di vizio denunziato: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) e la questione non risulta dedotta nell’atto di appello.
In ogni caso, alla luce di quanto recentemente puntualizzato dalle Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818, in motivazione) si sarebbe in presenza di una pena – sì – illegittima ma non illegale r che non è stata tempestivamente e ritualmente impugnata.
3.Essendo in conseguenza il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.