Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28582 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LATINA il 07/09/1993
avverso l’ordinanza del 29/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/s9tite le conclusioni del PG VQ. rite- GLYPH 21-1 ( C4) GLYPH (- GLYPH irre GLYPH dze t GLYPH e-t.t X CA9rA–,D ‘
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 il GIP del Tribunale di Siena quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda di riduzione di un se della pena in ragione della mancata impugnazione della sentenza (del 1 settembre 2023), introdotta da NOMECOGNOME
Contestualmente, sono state respinte: a) la domanda di riduzione della metà de pena inflitta in cognizione, trattandosi di contravvenzione e non di delitto riduzione di durata della sanzione amministrativa della sospensione della pate di guida, riportando la stessa alla misura di sei mesi di cui al decreto opposto.
In motivazione, premesso che con la sentenza emessa in cognizione COGNOME Marco è stato condannato – per il reato di guida in stato di ebbrezza aggrava alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro mille di ammenda, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida p un anno, il giudice della esecuzione osserva che : a) non può procedersi a variazione in sede esecutiva dell’entità della diminuzione per un errore fatt giudice della cognizione, che ha diminuito la pena di un terzo e non della me come del resto ritenuto da Sez. U del 2022; b) la diminuente correlata alla sc del rito non si estende, per costante orientamento interpretativo di legittimit pene accessorie.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce omessa motivazione circa il diniego della domanda di riduzione della sanzione accessoria alla misura di mesi sei.
Secondo il ricorrente non si tratta di estendere la diminuente del rito all accessoria, ma vi sarebbe un obbligo per il giudice di non aumentare – in segu alla opposizione – l’entità della pena accessoria indicata nel decreto pen condanna.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio d motivazione in riferimento alla omessa riduzione di pena in senso correttivo de decisione emessa in cognizione (riduzione della metà in luogo di un terzo).
Il giudice della esecuzione si è limitato ad applicare la riduzione di un sest pena correlata al mancato esercizio della facoltà di impugnazione ma non h realizzato la correzione ‘a monte’ della pena inflitta in cognizione. Seco ricorrente lì dove l’errore verta – come nel caso in esame – sulla entità della diminuzione pena dovrebbe sempre essere corretto in sede esecutiva, altrimen la parte privata è costretta ad impugnare (per ottenere quanto dovuto) e perdere l’ulteriore beneficio della riduzione di un sesto di cui all’art. 442 c bis cod . proc. pen . .
2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego riduzione ‘premiale’ della sanzione amministrativa accessoria.
Secondo la difesa si tratterebbe di sanzione sostanzialmente penale (nat punitiva) e dunque dovrebbe essere ricompresa nella diminuente correlata all scelta del rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, vero è che il giudice della esecuzione non esprime motivazione specifica su tale punto della domanda (la pretesa corrispondenza quanto alla sanzione accessoria, tra contenuto del decreto penale e decisi successiva alla opposizione) ma si tratta di una prospettazione del tutto info in diritto e pertanto l’omissione argomentativa non rileva a fini di annulla della decisione impugnata. La opposizione determina la chiusura della fas monitoria e l’apertura del giudizio in contraddittorio con revoca del decreto pe Non vi è pertanto alcun obbligo del giudice di attenersi alla pena indicata originario decreto e ciò vale tanto per la pena principale (sul punto la disposi di cui all’art. 464 comma 4 cod.proc.pen. è meramente esplicativa e non cer costitutiva del potere) che per le pene accessorie o sanzioni amministrat accessorie.
Quanto al secondo motivo va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte (sen Savini del 2022) nella ipotesi di un errore commesso in cognizione circa l’en della diminuzione di pena correlata alla scelta del rito hanno escluso il pot intervento del giudice della esecuzione, affermando che la pena è illegittima non illegale : qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti ed l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminue
Il Presidente
prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, int
un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale.
Partendo da tale assunto, è evidente che la situazione non cambia lì dov
decisione contenente la statuizione erronea non venga impugnata e il condannat
chieda la riduzione del sesto per la mancata impugnazione. La riduzione del ses
è infatti frutto di una scelta legislativa che ‘premia’ la mancata impugna
dunque non è possibile da un lato ‘recuperare’ ciò che potrebbe essere realiz
dal giudice della impugnazione (riduzione della metà in luogo di un terzo
dall’altro ottenere ciò che la legge ricollega alla mancanza della impugnazi
Non vi è pertanto alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.
4. Quanto al terzo motivo questa Corte di legittimità ha già affermato che le
accessorie – categoria assimilabile alle sanzioni amministrative accesso
fondano la loro
ratio
sulla inibizione di attività pericolose, con natur
essenzialmente preventiva e non punitiva, sicchè la riduzione di durata corre
alla scelta del rito non è applicabile (v. Sez. I n.21906 del 18.05.2021, rv281
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in data 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale