Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41559 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME, nata a Sarzana il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/02/2018 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 febbraio 2018, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente del rito, ha applicato ad NOME COGNOME la pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, perchØ, quale dirigente psicologo in servizio presso ufficio RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, attestava falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, facendo risultare attraverso la timbratura del cartellino marcatempo l’ingresso in ufficio, salvo poi allontanarsi dallo stesso nelle frazioni temporali precisate in altro capo di imputazione.
Con sentenza in data 14 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte, trattandosi di impugnazione avverso applicazione di pena su richiesta delle parti.
Avverso la sentenza di patteggiamento, NOME COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto gravame, articolando due motivi di impugnativa sul capo di sentenza relativo al patteggiamento.
2.1. Con la prima doglianza, la difesa ha lamentato che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il giudice non aveva valutato se pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non essendovi la prova di un’alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze così come contestato nel capo di imputazione, posto che la ricorrente, per il rilevamento della presenza, sottoscriveva fogli di firma, risultati assolutamente inalterati.
2.2. Con la seconda doglianza, la difesa ha lamentato che il Tribunale, nell’accogliere la richiesta di patteggiamento relativa alla sola contestazione del reato di cui all’art. 55quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva errato nell’indicare in sentenza che l’accordo contemplasse una pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, anzichØ
una pena finale di mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa oggetto dell’accordo delle parti e sulla quale il Pubblico ministero aveva prestato il consenso.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della ricorrente, con la quale si insiste sull’accoglimento dei motivi di impugnativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile.
Deve, infatti, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti – come il presente – per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
E’ evidente che l’imputata ha censurato, invece, un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; vedi anche Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
E’ invece ammissibile il secondo motivo di gravame, in quanto, come anticipato, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il RAGIONE_SOCIALE ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi specificatamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
Effettivamente, emerge dalla sentenza di primo grado e dai verbali di udienza che, a fronte di un accordo che prevedeva, per il reato di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, la pena base di mesi dodici di reclusione ed euro 900,00 di multa, diminuita per le generiche a mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta infine per il rito alla pena finale di mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha applicato la pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, diversa da quella concordata.
NØ l’organo giudicante ha ritenuto, ancorchØ illegittimamente, di derogare all’intesa negoziale raggiunta dall’imputata e dal RAGIONE_SOCIALE ministero, avuto riguardo ai riferimenti espliciti alla stessa ed alla congruità della pena indicata che non lasciano spazio a dubbi di sorta in ordine alla sua volontà di recepire l’intesa medesima: si legge, infatti, alla pagina 77 della parte motiva della sentenza di primo grado che ‘il calcolo della pena proposto dalle parti Ł congruo: un anno di reclusione ed € 900 di multa cui applicare le riduzioni di un terzo per le generiche e per il rito, con pena finale di mesi 8 di reclusione ed € 400,00 di multa’. Il Tribunale, dopo aver ritenuto la congruità della pena base e della doppia riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e per il rito, come del resto prevedeva la proposta depositata in udienza, ha però effettuato, per la pena detentiva, uno solo dei due
abbattimenti, riducendo la pena base (dodici mesi di reclusione) una sola volta di un terzo e così pervenendo alla pena finale di otto mesi di reclusione, ed operando invece i due abbattimenti per la pena pecuniaria (da 900,00 euro a 600,00 euro per le circostanze attenuanti generiche e da 600,00 euro a 400,00 euro per il rito).
Si Ł, dunque, in presenza di un mero errore materiale, che, in quanto tale, impone di far luogo ad una mera rettifica circoscritta alla sola commisurazione della pena detentiva, restando ferma la pena pecuniaria di 400,00 euro e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale concessi con la sentenza di primo grado.
In tema di patteggiamento, infatti, Ł consentito alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., provvedere direttamente alla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice di merito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall’accordo intercorso tra le parti (Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Cecere, Rv. 269604).
Deve, infine, essere precisato che, in tema di giudizio per cassazione, ove debba procedersi alla rettifica della sentenza impugnata in conseguenza dell’errore di calcolo della pena, senza che sia contestata la responsabilità dell’imputato, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, posto che, essendo esaurito il giudizio sul reato, con conseguente formazione del giudicato, viene in rilievo un’attività di mero computo, che non incide sul contenuto decisorio della sentenza (Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022, Tizzano, Rv. 283975).
P.Q.M
Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la pena detentiva indicata per il reato di cui all’art. 55-quinquies dlgs n. 1652001 deve intendersi pari a mesi cinque e giorni venti di reclusione, immutata la pena pecuniaria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME