Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10693 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 21/12/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME e la declarator inammissibilità degli altri due ricorsi; lette le conclusioni rassegnate nell’interesse del ricorrente COGNOME dall’avv. NOME COGNOMECOGNOME ch insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riform della sentenza di primo grado impugnata dagli imputati, tutti ritenuti responsabili di ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990:
riconosciuta la continuazione tra il reato sub iudice e quello giudicato con sent. G.u.p. Tribunale di Pavia del 20 settembre 2016, divenuta irrevocabile, su concorde richiesta delle p ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato quale aumento in continuazione sulla sanzione p il più grave reato già giudicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 9.000, multa, rideterminando la pena complessiva in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 21.000,0 di multa;
riqualificato il reato contestato a NOME in quello di cui all’articolo 73, co d.P.R. 309/1990, ha condannato lo stesso alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 multa;
ha confermato la sentenza nei confronti di NOME, in primo grado condannato alla pena di anni 6 di reclusione e 26.000,00 euro di multa.
Avverso la sentenza, tramite i rispettivi difensori di fiducia, i tre imputati hanno p ricorso per cassazione.
Con unico motivo di ricorso l’imputato COGNOME lamenta l’erronea applicazione de artt. 132 e 133 cod. pen., 599 bis, cod. proc. pen., 188 disp. att. cod. proc. pen. per errat calcolo della pena finale applicatagli, derivante da erronea indicazione della pena base sulla q è stato determinato il concordato aumento per la continuazione. Si allega, in particolare, c concordato aumento di pena per il reato sub iudice, di anni uno e mesi sei di reclusione e 9.000 euro di multa, sulla pena inflitta per il più grave reato giudicato con sent. G.u.p. Trib. P 26 aprile 2017 era stato applicato sulla pena di anni quattro di reclusione e 12.000 eur quest’ultima originariamente inflitta, piuttosto che su quella di anni 3 e mesi 6 di reclu 12.000 euro di multa rideterminata con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 16 maggio 2019 alla luce della sopravvenuta sent. Corte cost. n. 40 del 2019. Ferma restando la corre rideterminazione della pena pecuniaria in 21.000 euro di multa, la Corte territoriale a dunque errato nel rideterminare la pena detentiva complessiva in anni 5 e mesi sei di reclusio anziché in anni 5 di reclusione.
NOME COGNOME articola due motivi di ricorso e lamenta, rispettivamente, violazione di leg con riguardo ai criteri di valutazione della prova ed al principio giusta il quale la pr colpevolezza può essere affermata soltanto oltre ogni ragionevole dubbio (artt. 192 e 533 co proc. pen.) e vizio di motivazione, per essere stata la penale responsabilità confermata s base di illazioni e congetture e non già in base ad indizi gravi, precisi e concordanti.
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME lamenta vizio di motivazione in riferime alla riferibilità a lui di un’utenza telefonica Blackbarry ed al mancato riconoscimento circostanza attenuante di cui all’articolo 114 cod. pen., mentre con il secondo motivo lame vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è accoglibile nei termini di seguito indicati.
1.1. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, dagli atti risulta che il gi dell’esecuzione ha rideterminato in anni tre e mesi sei di reclusione la pena detentiv medesimo inflitta con sent. G.u.p. Trib. Pavia del 26 aprile 2017, in applicazione della sent. cost. 40/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, t.u parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anziché di sei anni e del consolidato principio giusta il quale quando, a seguito di una sent irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamen sanzionatorio, e quest’ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione rideterminare la pena in favore del condannato (Sez. 1, n. 595 del 30/10/2019, dep. 2020, Omary, n.m.).
1.2. Posto, tuttavia, che la sentenza impugnata si è limitata a ratificare l’accordo sull concordato tra le parti quale aumento sulla sanzione inflitta con la predetta sentenza e ques nel richiedere la rideterminazione della pena complessiva inflitta in anni cinque e mesi s reclusione, non hanno considerato il citato provvedimento del giudice dell’esecuzione, non ravvisabile un’ipotesi di illegalità della pena che renda in questa sede ammissibile il rico noto, infatti che la sentenza del giudice di appello che abbia ratificato il concordato pr dall’imputato è ricorribile per cassazione, per quanto qui interessa, soltanto se la concordata è illegale (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944 d 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv 276102).
1.3. Ed invero, sul concetto di “pena illegale” questa Corte è reiteratamente interven nella sua più autorevole composizione.
Si è ad es. di recente affermato, in tema di patteggiamento, che la pena determinata seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogene concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali prev artt. 23 ss. nonché 65 e 71 ss., cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determina siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettin Rv. 283886). Plurime decisioni hanno poi precisato che non si configura un’ipotesi di illega
della pena quando essa sia frutto di un vizio nell’iter di determinazione della sua entit quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passagg intermedi, a partire dall’individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni singole circostanze concorrenti (cfr., ad es., Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 2603 Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 2557291; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255197). Ancora, secondo le Sezioni Unite non rientra nell’ambito della categori dell’illegalità della pena la sanzione che risulti «conclusivamente legittima», pur essendo determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934).
In particolare, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da inclu profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comport determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. In alt termini, la pena è illegale (…) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei crit di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinamento reagisce approntand i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall’ordinament giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e s quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella qua dall’ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudi con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Mirag non mass. sul punto).
Infine, le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti «illegale» (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiam e di pena meramente «illegittima», perché determinata in violazione di legge (Sez. U., n. 471 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). Riprendendo tale principio in tema reato continuato, s affermato che in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia pr di indicazioni relative all’aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso in cui non né il limite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno, previst 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabil in base al cumulo materiale dei reati (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943
1.4. Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie la pena finale applicata in continu non si appalesa come “illegale”, essendo stati rispettati sia il limite interno (minimo edi anni sei di reclusione) che quello esterno (cumulo materiale e comunque triplo della sanzion per il reato più grave). Si tratta, ‘piuttosto, di un errore di calcolo, commesso perc rideterminare la pena detentiva inflitta con la sentenza definitiva per il reato ritenuto pi già giudicato, tenendo conto dell’aumento di anni uno e mesi sei di reclusione concordato per meno grave reato sub iudice, le parti hanno preso le mosse da un dato di fatto palesemente erroneo, ritenendo che detta pena fosse pari ad anni quattro di reclusione, mentre la stessa in realtà pari ad anni tre e mesi sei di reclusione.
1.5. Nonostante l’inammissibilità del ricorso sul punto, ai sensi dell’art. 619 cod. proc può tuttavia procedersi a rettificare detto errore materiale, che incide sulla quantità del inflitta. Reputa, infatti, il Collegio di poter fare applicazione dell’orientamento, anche d ribadito, giusta il quale il potere di rettifica previsto dall’art. 619 cod. proc. pen. è da parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, poiché d previsione ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 cod. proc che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede invece la competenza del giudice dell’impugnazione soltanto a condizione che quest’ultima non sia dichiarata inammissibile (Se 3, n. 30286 del 09/03/2022, COGNOME, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Fascetto Rv. 224846).
Trattandosi di un errore riconducibile alla tipologia di quelli previsti dalla disposizione di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la quantità della pena dete complessiva rideterminata a seguito dall’accordo raggiunto dalle parti in grado di appello pe aumento di anni uno e mesi sei di reclusione inflitto a titolo di continuazione sulla pena d tre e mesi sei di reclusione irrogata con la richiamata sentenza del Tribunale di Pavia q ridefinita in sede di esecuzione deve pertanto essere rettificata in anni cinque di reclu anziché in anni cinque e mesi sei di reclusione.
I motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME – da trattarsi congiuntamente stan l’evidente connessione, posto che in entrambi si censura la valutazione della prova indizia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione – sono inammissibili contenenti doglianze generiche, non consentite in sede di legittimità e comunqu manifestamente infondate. Il ricorrente si è infatti limitato a riproporre i motivi soll l’appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confron realmente con le argomentazioni spese in sentenza, sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto ed adducendo argomenti giuridici manifestamente infonda
2.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non s quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino d necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, NOME, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso cassazione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedott appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si devono considerare non specifici soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione del correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni d provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto p fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congr logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e a., Rv. 271623; Se n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
2.2. Alla luce di tali principi, reputa il Collegio che le censure proposte dal ricorre evidenzino profili di violazione di legge né di manifesta illogicità della motivazione, es questa, al contrario, sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette e non viziate da evide errori nell’applicazione delle regole della logica.
Perché sussista il viziò di manifesta illogicità della motivazione, del resto, occorre ch frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132), mentre, con riguardo alla prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli ind procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singol elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti re esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, p verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qual le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto ri nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razion umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, P.C., Rv. 266941). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed invero, nel riportare i contenuti della prima sentenza (pag. 6), i giudici di a rimarcano come l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 35 imputazione, ricondotto ad un unico episodio, poggino su plurimi elementi, tutti provati: scambio di messaggi con NOME, coinvolto come cedente in altro episodio per fornitura d droga (v. infra), per il tramite del correo NOME COGNOME, per il quale l’imputato lavorava, i quest’ultimo concorda di vedersi con il primo nello stesso parcheggio in cui i due si er incontrati in una precedente occasione; 2) il fatto che il ricorrente si fosse all’uopo me viaggio da Alessandria per recarsi in provincia di Brescia, dove, seguito visivamente da operanti, scendeva dalla sua auto, saliva su quella dell’NOME, riceveva dallo stesso un pacche
della dimensione di circa 10/15 cm, poi risaliva sul proprio veicolo, dove armeggiava per ci un minuto, per quindi ripartire; 3) il fatto che, senza soluzione di continuità, l’auto fo seguita e poi sottoposta a perquisizione da parte della polizia, senza che fosse trovata alc traccia del pacchetto di cui era stata vista la consegna; 4) i commenti intercorsi tra COGNOME dopo la perquisizione subita dal complice, i quali mostrano preoccupazione e decidon non “lavorare” più per qualche giorno, temendo che il ricorrente potesse averli traditi, simul una perquisizione per smettere di “lavorare”.
La sentenza impugnata evidenzia come l’atto di impugnazione non contestasse la “architettura” dello svolgimento del fatto, come costruita dal primo giudice, limitan censurare l’affermazione di responsabilità nonostante il mancato rinvenimento dell stupefacente pur a seguito di capillare perquisizione. La risposta data alla doglianza dalla territoriale, tuttavia, è adeguata e non può essere in questa sede ulteriormente scrutin essendosi non illogicamente osservato che se è incontestato che il ricorrente abbia ricevuto pacchetto da NOME e che l’imputato è stato costantemente monitorato fino al fermo ed a controllo del veicolo, posto che il pacchetto non è stato invenuto, non esiste altra spiegaz logica se non l’occultamento dello stesso, con modalità sofisticate, analoghe a quelle riscont a bordo del veicolo di NOME (come riferito, attesta la sentenza, dal teste COGNOME), in vir quali lo stupefacente veniva occultato in un doppio fondo dell’auto che si apriva soltanto a mo acceso, mentre la perquisizione fu effettuata a motore spento. Proprio il fatto che una s modalità di occultamento era stata verificata nei confronti del correo non rende la spiegazi congetturale, ma la àncora ad un dato probatorio certo.
Ne risulta, secondo la non illogica valutazione dei giudici di secondo grado, un compendi indiziario «fortemente refrattario» (pag. 16) a letture di segno alternativo: ed infatti, l «genericità» degli indizi va intesa nel senso di mera mancanza di «testuali indicazioni» a tra di stupefacente, non anche a «inespressività» dei dati raccolti a fini indiziari (pag. 17). De nessuna alternativa lettura del quadro fattuale indiziario viene proposta dal ricorrente, sì ricostruzione operata dai giudici di merito con doppia decisione conforme non può esser censurata sul piano del mancato superamento del ragionevole dubbio.
Il ricorso di NOME è parimenti inammissibile per ragioni analoghe a quelle espo analizzando la posizione del ricorrente NOMENOME
3.1. Quanto alla contestazione sull’individuazione del ricorrente quale utilizza dell’apparecchio BlackBarry, si tratta della mera ripetizione di una doglianza già correttame analizzata dalla Corte territoriale e disattesa con non illogica risposta, essendo stato r accertamento in fatto – con doppia decisione conforme dei giudici di merito – insindacabil sede di legittimità.
3.2. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 1 cod. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento d partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condo
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concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabi quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’imp criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve ris all’evento, da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso (Sez. 4, n. del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 266461). In particolare, la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza tro applicazione laddove l’apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell’ambito della re di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale; ne consegue che il relativo giudiz può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendo invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produz dell’evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere via prognostica – avulsa dalla serie causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risult complessivo dell’azione criminosa (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME Rv. 264455).
Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi appena esposti, la Corte di appello h ritenuto che non potesse riconoscersi all’odierno ricorrente, che ha svolto il ruolo di interme nell’acquisto di 450 grammi di cocaina ceduti il 9 settembre 2016 da NOME a NOME la circostanza attenuante della minima partecipazione, stante il suo fondamentale contribu affinché la cessione andasse a buon fine (v. pag. 19 sentenza impugnata, che, a pag. 18, non illogicamente afferma la “triangolarità” della negoziazione).
Il ricorrente non si confronta in modo critico con tale motivazione, limitandosi ad generica contestazione che rivela l’irrimediabile aspecificità del motivo di ricorso.
3.2. Quanto alla doglianza concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivo è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circostanze attenuant generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacab sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai f concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza de circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell’adeguatezza d pena in concreto inflitta, può dirsi illegittima soltanto quando ometta ogni apprezzamento s sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d’impugnaz (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora e aa., Rv. 259762), ciò che nella specie non ricorr
Ed invero, la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato le doglianze difensive svolte punto. Dopo avere escluso espressamente il ruolo marginale svolto dal ricorrente nell consumazione del reato, reputandolo insufficiente anche sul piano della valutazione ai sen dell’art. 62 bis cod. pen, ha correttamente ritenuto che la mera incensuratezza non costituisca
elemento positivo sufficiente al loro riconoscimento (cfr., sul punto, Sez. 1, n, 3956 16/02/2017, Starace, Rv. 270986)
Alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi proposti da NOME e NOME consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ri senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME nel senso che rideterminazione della pena detentiva complessiva è di anni cinque di reclusione, anziché ann cinque e mesi sei di reclusione
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME e NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2024.