Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19192 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19192 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Pescara il 20/12/1973
avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 10/10/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila riformava quoad poenam la decisione del Gip del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto COGNOME colpevole dei reati di tentata rapina aggravata e porto abusivo d’arma e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, con il vincolo della continuazione ed effettuata la riduzione per il rito, determinava la pena in anni uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
2.1 la violazione dell’art. 442, comma 2, cod.proc.pen. per omessa riduzione di un terzo della pena detentiva quale conseguenza della scelta del rito abbreviato.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale è incorsa in errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio giacché, dopo aver determinato la pena base per il delitto di tentata rapina (previa comparazione delle attenuanti generiche con l’aggravante dell’uso dell’arma) in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata per la continuazione con la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75 di mesi due di reclusione ed euro 250 di multa, sulla pena risultante di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa ha effettuato la riduzione ex art. 442 cod.proc.pen. in misura inferiore ad un terzo;
2.2 la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione nel senso dell’equivalenza, avendo la Corte territoriale omesso di esplicitare le ragioni che hanno impedito il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici d’appello esposto a pag. 6 le ragioni ostative ad un giudizio di comparazione di maggior favore, evidenziando le allarmanti modalità della condotta e la significatività dei precedenti che militano a carico del ricorrente, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce degli esiti processuali.
Il primo motivo è fondato e l’errore di computo nell’applicazione della diminuente per il rito può essere emendato a norma dell’art. 619, comma 2, cod.proc.pen. dalla Corte adita senza necessità di pronunziare annullamento. Alla luce delle componenti indicate dalla Corte di merito (p.b. anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa ex art. 81, comma 2, cod.pen.), operata la riduzione per il rito nella misura di un terzo, si perviene alla pena finale di anni uno, mesi nove, dieci giorni di reclusione ed euro 500,00 di multa.
2.1 Non può essere officiosamente rilevata e conseguentemente emendata l’ulteriore violazione consistita nella mancata riduzione nella misura della metà della pena inflitta per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75 (Sez. 6, n. 17842 del 18/01/2024, Aprea, Rv. 286474 – 01; Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023 – 01).
Infatti, questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. Deve, pertanto, ritenersi preclusa, ai
sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione quando non dedotta (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME Rv. 283818 – 01)
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la misura della pena inflitta, determinata in anni uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa, è sostituita con quella di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME