Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22565 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a ROMA il 21/05/1990
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 07/02/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Roma del 30/10/2024 e, ritenuta la continuazione con la pena inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 25/10/2023, ha rideterminato la pena complessiva inflitta a NOME per i delitti alla stessa ascritti ai capi a) e b) della rubrica in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 12.400,00 di multa, con conferma nel resto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica quanto alla determinazione in dispositivo della pena pecuniaria nella misura di Euro 12.400; tale pena contrasta in modo evidente con il ragionamento valutativo della Corte di appello, atteso che
l’originaria pena pecuniaria era stata indicata in euro 1200 e l’aumento in continuazione in euro 200, sicchØ la pena complessivamente doveva essere identificata nella misura di euro 1400 e non 12.400;
2.2. Violazione di legge penale in ordine alla procedibilità del reato di lesioni contestato al capo B in considerazione dell’assenza di querela; la difesa evidenziava come la Corte di appello avesse accolto la richiesta di esclusione della aggravante teleologica di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., ma erroneamente veniva ritenuta la presentazione di denuncia querela per le lesioni, mentre invece era stata presentata una mera ricezione di denuncia orale, senza alcun richiamo alla volontà di punire il colpevole delle lesioni.
2.3. Violazione di legge per mancata diminuzione della pena quale conseguenza della esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono. La difesa ha correttamente evidenziato la discrasia tra la motivazione e il dispositivo quanto alla pena pecuniaria per come rideterminata ad esito del riconoscimento della continuazione tra la condotta alla stessa ascritta in questa sede e la sentenza del Tribunale di Roma del 25/10/2023. Ricorre conseguentemente il lamentato vizio e la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena pecuniaria nella misura di euro 1400,00 di multa.
Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato. La consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), ha confermato la presenza di valida querela, come correttamente riscontrato dalla Corte di appello, al fine di poter considerare procedibile il reato di lesioni di cui al capo b). In tal senso, occorre osservare che sebbene l’atto sia intitolato verbale di ricezione denuncia orale, nel corpo dell’atto la parte denunciante ha specificamente affermato, con dichiarazione sottoscritta, che ‘per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione’.
Il terzo motivo di ricorso Ł generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente difatti ha articolato un motivo del tutto generico, in assenza di confronto con il ragionamento posto alla base della determinazione della dosimetria della pena dai giudici di merito. Alla COGNOME Ł stata difatti contestata la recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale. La recidiva Ł stata ritenuta esplicitamente e il giudice di primo grado ha proceduto al bilanciamento in regime di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche. Ne consegue all’evidenza che nessun ulteriore beneficio poteva conseguire dalla esclusione della aggravante richiamata dalla difesa, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, con la propria motivazione (Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281805-01; Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente
alla pena pecuniaria, che deve essere rideterminata nella misura di euro 1400,00, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 1.400/00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 24/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME