Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con nuovo calcolo della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2023 la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze, applicando la continuazione tra due delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e calcolando per essi la pena complessiva di undici anni e giorni venti di reclusione, ma dichiarando l’istanza inammissibile quanto ai delitti di cui all’art. 648 cod.pen. e all’art. 6, lett. legge n. 210/2008, essendo la stessa generica e non rinvenendosi, comunque, elementi indicativi di una medesimezza di disegno criminoso con gli ulteriori reati.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen. Nel calcolare la pena unica per i due reati riuniti in continuazione, la Corte di appello ha applicato un aumento per la recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod.pen., senza che tale aggravante fosse stata mai contestata ed applicata nei relativi procedimenti, ed ha calcolato un aumento di pena eccessivo, in ossequio al disposto di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen., nella specie non applicabile. Questa decisione ha comportato, di fatto, una reformatio in peius e una violazione del giudicato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al calcolo dell’aumento della pena.
La Corte non ha semplicemente errato il calcolo, ma ha commesso un errore di diritto, applicando il criterio stabilito dall’art. 81, comma 4, cod.pen. ed inoltr ha motivato in modo erroneo l’aumento di quattro anni e venti giorni di reclusione, affermando trattarsi dell’aumento minimo stabilito da detta norma, in quanto pari ad un terzo della pena base, mentre il terzo di sette anni di reclusione è pari a due anni e venti giorni di reclusione. La motivazione dell’aumento applicato, pertanto, è di fatto mancante.
Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in riferimento al secondo motivo di ricorso, provvedendo al diverso calcolo della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto dal provvedimento di cumulo, presente in atti, risulta che l’aggravante della recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod.pen. è stata applicata al ricorrente con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 25 marzo 2022, di condanna a sette anni di reclusione per la violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990.
Non sussiste, pertanto, il vizio lamentato, e l’applicazione del criterio di calcolo dell’aumento per la continuazione con gli altri reati stabilito dall’art. 81 comma 4, cod.pen è stata doverosamente disposta nel provvedimento impugnato, senza incorrere in una violazione peggiorativa di un precedente giudicato.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, limitatamente alla censura dell’errore di calcolo commesso dal giudice dell’esecuzione.
Non sussiste, COGNOME infatti, il COGNOME lamentato errore di diritto consistente nell’applicazione del criterio stabilito dall’art. 81, comma 4, cod.pen., per i motivi già precisati nel paragrafo precedente.
Sussiste, invece, l’errore di calcolo, che emerge con evidenza dalla lettura della motivazione. Il giudice dell’esecuzione ha affermato, infatti, che ai sensi dell’art. 81, comma 4, cod.pen. l’aumento non può essere inferiore ad un terzo della pena irrogata per il reato base, per cui «avendo riportato per il reato più grave … condanna alla pena di anni sette di reclusione, l’aumento a titolo di continuazione … non può essere inferiore ad anni 4 e giorni 20 di reclusione. Quindi, la pena va complessivamente rideterminata in anni undici e giorni venti di reclusione». La misura di un terzo della pena base di sette anni di reclusione viene indicata, pertanto, in quattro anni e venti giorni di reclusione, mentre essa ammonta a due anni e quattro mesi di reclusione: pertanto l’aumento minimo per il reato satellite, in applicazione del criterio di calcolo determinato dall’art 81, comma 4, cod.pen., è pari a due anni e quattro mesi di reclusione.
L’aumento concretamente applicato non è illegale, in quanto l’art. 81, comma 4, cod.pen. non pone limiti massimi alla pena da infliggere per il reato satellite, la quale incontra, quindi, solo il limite stabilito dall’art. 81, comma cod.pen. La motivazione adottata dalla Corte di appello di Salerno è, però, manifestamente errata, in quanto l’aumento di quattro anni e venti giorni di reclusione non può essere qualificato come quello minimo imposto dalla legge.
L’ordinanza impugnata deve, perciò, essere annullata relativamente alla quantificazione dell’aumento di pena per il reato satellite, con rinvio alla Cor appello di Salerno, che provvederà ad una nuova determinazione dell’aumento congruo da applicare, tenendo conto della diversa misura del minimo stabilit dall’art. 81, comma 4, cod.pen.
Il ricorso, invece, deve essere rigettato quanto alle ulteriori ques sollevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla quantificazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 08 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente