Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo 1 della rubrica) e di plurimi episodi di tentato furto e furto in abitazione aggravati (capi 2, 3, 4 della rubrica).
Rilevato che l’imputato, a mezzo dei difensore, ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I) Nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio per illegalità della pena: il Tribunale di Brescia, lamenta la difesa, nel determinare il trattamento sanzionatorio per i reati satellite (capi 1,. 2 e 3 della rubrica), ha stabilito un aumento pari a 18 mesi di reclusione (sei mesi per ogni reato). La pena risulta illegale in quanto l’aumento corretto non avrebbe dovuto essere inferiore ad un terzo della pena base, in ossequio all’art. 81, comma 4, cod. pen.; pertanto l’aumento a titolo di continuazione avrebbe dovuto essere determinato in mesi 20 di reclusione. La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, afferma erroneamente in sentenza che è stato applicato un aumento “di un solo anno”, mancando di offrire una congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena in relazione agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione, contravvenendo ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).
II) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. GLYPH 337 cod. GLYPH pen.; GLYPH mancanza e contraddittrorietà della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. In relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica (art. 337 cod. pen.), la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova, risultando dalla lettura del verbale di arresto e del processo verbale di perquisizione significative discrasie in grado di restituire una diversa dinamica dei fatti (nel verbale di arresto si afferma che l’imputato, alla guida del motociclo, percorreva a tratti la strada contromano, nel verbale di perquisizione non era riportata tale circostanza). La Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare il rilievo, fondando la decisione su elementi di prova in contrasto tra loro.
III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 624 bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. La Corte distrettuale, disattendendo i rilievi sviluppati nell’atto di appello, ha continuato a ricostruire fatti di cui al capo 2) della rubrica disattendendo le risultanze processuali, non essendo stato l’imputato riconosciuto dalla persona offesa ed avendo il ricorrente negato la commissione di tale delitto diversamente dagli altri episodi.
Letta la memoria difensiva, in cui la difesa richiede la trattazione in pubblica udienza, insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate per carenza d’interesse: l’errore di calcolo in cui è incorso il primo giudice risulta essere favorevole all’imputato; per costante orientamento di questa Corte, sulla base del principio del favor rei, non è possibile, in mancanza d’impugnazione dell’Accusa, emendare un errore di tal fatta, risolvendosi la correzione in una “reformatio in peius” (cfr. Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, NOME, Rv. 281453:«In tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravarne da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all’art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità !a
illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all’ipotesi in c l’errore sia avvenuto a danno dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius”»).
Quanto alle doglianze in tema di carenza di motivazione in ordine agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione, si osserva: il riferimento contenuto nella sentenza di appello riguardante il quantum dell’aumento stabilito in primo grado è evidentemente frutto di una svista, non suscettibile di influire sulla correttezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla ritenuta congruità della pena stabilita a titolo di continuazione per i reati satellite. La Corte ha infatti ampiamente argomentato sul punto, ponendo in evidenza la gravità dei fatti, particolarmente allarmanti per modalità di realizzazione. Deve all’uopo rammentarsi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005:”In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.”).
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione offerta dalla Corte di merito rende conto in maniera logica e coerente delle lamentate discrasie rilevate dalla difesa nei diversi verbali in atti, evidenziando come nel verbale di arresto vi sia una descrizione maggiormente dettagliata della dinamica dei fatti allo scopo di mettere al corrente il giudice della convalida di tutti g elementi raccolti.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, la difesa propone una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza (si veda, in particolare, quanto evidenziato dai giudici a pag. 9 della sentenza impugnata in cui si evidenzia, con riferimento al fatto di cui al capo 2 della rubrica, che l’imputato è stato sorpreso a breve distanza dall’abitazione della persona offesa, con un abbigliamento corrispondente a quello descritto dalla vittima)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 17 ottobre 2024
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