Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25875 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 31-03-2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; NOME COGNOME, difensore di fiducia lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2021, il Tribunale di Termini Imerese, per quanto in questa sede rileva, condannava NOME COGNOME alla pena di anni 1, mes 5, giorni 10 di reclusione ed euro 1.040 di multa, in quanto ritenuto colpevole reati di cui agli art. 110, 624-625, comma 1, n. 5 cod. pen. (capo A) e 110 c pen., 21 lett. P) e U) e 30, comma 1, lett. H) della legge m 157 del 1992 (c 6); fatti commessi in Cerda il 21 febbraio 2020.
Con sentenza del 20 gennaio 2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi proceder in relazione al reato di cui al capo A, perché l’azione penale non poteva es proseguita per difetto di querela e, per l’effetto rideterminava la pena in 8 m reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale
Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, COGNOME, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un uni motivo, con il quale la difesa eccepisce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., osservando che i giudici di secondo grado hanno applicato una pena più elevata nell’entità e diversa nella specie di quella prevista per la residua imputazi cui ai capo B, ciò in quanto hanno ritenuto erroneamente che all’imputato foss ascritto anche il reato di cui al capo C (art: 495 cod. pen.), che invece r ascritto al coimputato COGNOME, mentre l’unico reato che residuava a carico di COGNOME era quello contravvenzionale di cui al capo B, per il quale è applicabile la ammenda. Di qui la richiesta, di annullamento della sentenza impugnata, essendosi realizzata una vera e propria sostituzione di contestazioni tra i due coimputati
3.1. Con memoria trasmessa il 16 febbraio 2024, il difensore di fiducia d NOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
• Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, a seguito della declaratoria di improcedibili per difetto di querela rispetto al reato di furto di cui al capo A, l’unica fat residuata a carico di COGNOME all’esito del giudizio di appello risulta essere contravvenzionale di cui al capo B, avente ad oggetto il reato ex art. 110 c Pen., 21 lett. P) e U) e 30, comma 1, lett. H) della legge n. 157 del 1 contestato al ricorrente per avere concorso nella detenzione di 45 fringilli numero superiore a 5 e per aver esercitato la caccia con mezzi vietati, ossia r gabbie e strumenti, vivi di richiamo. Al solo coimputato NOME NOME COGNOME
stato contestato ai capo C il reato ex art. 495, comma 1, cod. pen., che invece nella motivazione della sentenza gravata è stato addebitato per errore a COGNOME.
Ne consegue che la rideterminazione della pena da parte dei giudici di secondo grado risulta illegittima, atteso che la sanzione penale per i fatti con al capo B è quella dell’ammenda, per cui la pena applicata dalla Corte territori 8 mesi di reclusione ed euro 400 di multa, è illegale, perché riferita a un del cui COGNOME non era chiamato a rispondere, dovendosi ritenere che, effettivamente i giudici di appello abbiano confuso le posizioni dei due imputati appellanti.
All’errore della Corte territoriale non può porsi rimedio in questa sed sollecitando la nuova rideterminazione della pena valutazioni di merito estranee perimetro del giudizio di colpevolezza. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvi per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 05/03/2024