Errore Casellario Giudiziario: la Cassazione Spiega Perché la Pena non si Ricalcola in Fase Esecutiva
Un errore casellario giudiziario può influenzare pesantemente la determinazione della pena di un imputato. Ma cosa succede se tale errore viene scoperto solo dopo che la condanna è diventata definitiva? Con l’ordinanza n. 20966/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: gli errori di valutazione del giudice, anche se basati su dati errati, devono essere contestati durante il processo, non in sede di esecuzione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: una Pena Basata su Dati Sbagliati
Il caso nasce dal ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Roma con una sentenza divenuta irrevocabile. L’interessato presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la rideterminazione della pena. La sua tesi era semplice e diretta: il giudice, al momento di decidere l’entità della sanzione, aveva valutato un certificato del casellario giudiziario errato o non aggiornato, che lo aveva portato a infliggere una pena più severa del dovuto.
Tuttavia, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato l’istanza inammissibile. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge.
La Decisione della Corte e l’impatto di un errore casellario
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che traccia una linea netta tra l’illegalità della pena e un errore nel suo calcolo.
Le Motivazioni: i Limiti dell’Intervento del Giudice dell’Esecuzione
I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice dell’esecuzione può intervenire su una pena sancita da una sentenza irrevocabile solo in due circostanze eccezionali:
1. Pena illegale in astratto: quando la sanzione inflitta non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato.
2. Pena eccedente i limiti edittali: quando la pena, per specie o quantità, supera il massimo consentito dalla legge per quel reato.
Nel caso in esame, invece, non si trattava di una pena illegale, ma di una pena determinata sulla base di un dato di fatto erroneo (l’errore casellario). Questo tipo di vizio riguarda il merito della decisione, ovvero il percorso logico-valutativo seguito dal giudice della cognizione (primo grado e appello).
La Cassazione sottolinea che un errore di questo genere è un vizio che deve essere fatto valere attraverso i mezzi di impugnazione ordinari, come l’appello. Una volta che la sentenza diventa irrevocabile, questa valutazione non può più essere messa in discussione davanti al giudice dell’esecuzione. La circostanza che la pena si fondi su un certificato penale non aggiornato avrebbe dovuto essere sollevata e provata nei precedenti gradi di giudizio.
Le Conclusioni: l’Importanza di Agire nei Tempi Corretti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la fase di esecuzione della pena non è una terza istanza di giudizio dove correggere errori di valutazione commessi in precedenza. La difesa deve essere meticolosa nel verificare tutti gli atti processuali, incluso il certificato del casellario giudiziario, e sollevare ogni eventuale anomalia durante il processo di cognizione. Attendere che la sentenza diventi definitiva per contestare un errore casellario significa precludersi la possibilità di ottenere una revisione della pena, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere la modifica di una pena definitiva se si scopre un errore nel casellario giudiziario?
No, secondo la Corte di Cassazione, un errore nel casellario giudiziario che ha influenzato la quantificazione della pena non può essere corretto in fase esecutiva. Tale vizio doveva essere contestato durante i gradi di giudizio precedenti (primo grado o appello).
In quali casi il giudice dell’esecuzione può intervenire su una pena irrevocabile?
Il giudice dell’esecuzione può intervenire solo in due situazioni specifiche: 1) se la sanzione inflitta non è prevista dalla legge per quel reato (pena illegale); 2) se la pena, per tipo o durata, supera i limiti massimi stabiliti dalla legge.
Cosa succede se un errore di valutazione del giudice non viene contestato tramite appello?
Se un errore di valutazione, come quello derivante da un casellario non aggiornato, non viene contestato con i mezzi di impugnazione ordinari (appello), la decisione diventa definitiva. Una volta che la sentenza è irrevocabile, quell’errore non può più essere sanato in fase di esecuzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20966 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
7
/-‘
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 133 co. 2, cod. pen., per aver l’ordinanza impugnata erroneamente rigettato l’istanza di rideterminazione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 30/01/2018, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 20/2/2020, irrevocabile il 19/11/2021, per effetto di un errato certificato del casellario giudiziar valutato dal giudice della cognizione – sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dall’ordinanza impugnata.
Invero, nel dichiarare inammissibile l’istanza, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha evidenziato conformemente alla giurisprudenza di questa Corte – si veda per tutte Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879 – che l’illegittimità della pena inflitta con sentenza irrevocabile può essere rilevata in sed esecutiva soltanto quando la sanzione irrogata non sia prevista dall’ordinamento giuridico, ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non, invece, quando risulti errato il calcolo attraverso il quale la pena è stat determinata, trattandosi in tal caso di un errore sindacabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza; e che nel caso di specie, la valutazione nella determinazione della pena, che è legittima e rientra nei limiti edittali del reato si fonda su un dato erroneo risultante dal certificato penale non aggiornato presente nel fascicolo, circostanza che avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. per.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.