Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45569 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45569 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Siracusa del 19 aprile 2017, ha rideterminato la pena inflitta a NOME nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, ritenuto eccessivo rispetto alla condotta a lui effettivame imputabile; violazione di legge in relazione al corretto calcolo della diminuzione della pena prevista dal rito abbreviato, eccependo che una corretta riduzione della sanzione di un terzo, come stabilita dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto condurre all’applicazione di una pena detentiva finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, e non già di anni uno e mesi otto di reclusione, come invece disposto dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento il secondo motivo dedotto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, nel resto dovendosene dichiarare la sua inammissibilità.
E’, in particolare, inammissibile la prima censura, in quanto proposta con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui l sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356-
01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
E’ invece fondata la seconda doglianza, atteso che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dispone, in maniera inequivoca, che nel giudizio abbreviato «in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
In ragione dell’indicata norma, allora, è di tutta evidenza l’errore di calcolo effettuato dai giudici di appello in sede di applicazione della riduzione di un terzo – trattandosi di condanna per un . delitto – imposta dall’indicata norma, pervenendo ad un’erronea determinazione della pena detentiva finale, a fronte di un corretto calcolo inerente alla pena pecuniaria. Ciò impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva imposta a NOME NOME, invero direttamente rideterminabile in questa sede, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., nel rispetto delle statuizio stabilite da parte del giudice di merito.
Pertanto, considerata la ritenuta pena base di anni tre di reclusione, diminuita, per l’effettuato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni due di reclusione, la riduzione per il rito abbreviato comporta la determinazione della corretta pena detentiva finale di anni uno e mesi quattro di reclusione da applicarsi al NOME.
Conclusivamente, quindi, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta all’imputato, che viene rideterminata, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., nella misura di an uno e mesi quattro di reclusione, nel resto dichiarandosi l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il P sidente