Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26958 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/04/1993
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in anni otto e mesi quattro di reclusione;
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza sopra indicata, all’esito del giudizio rinvio (celebratosi a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenz n. 36735 del 16 giugno 2022, della precedente sentenza di secondo grado) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, condannava NOME COGNOMEclasse 1993) alla pena di anni nove di reclusione, concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., così riducend pena di anni dodici di reclusione irrogata all’esito del giudizio di primo grado.
La pena era stata determinata, su accordo delle parti, nei seguenti termini: pena base (individuata rispetto agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) tredici e mesi sei di reclusione (con l’aumento per l’aggravante speciale di cui all’art. 7, leg luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), sottratta al giudizio di bilanciamento, ad anni nove di reclusione per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle altre aggrava aumentata per la continuazione tra tutti i reati contestati ad anni tredici, mesi sei di recl (considerati mesi otto e giorni dodici di reclusione per ciascun reato satellite), ridotta, in la scelta del rito, ad anni nove di reclusione.
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, NOME COGNOMEclasse 1993) affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà motivazionale della senten sulla determinazione della pena, infatti, avendo la Corte d’appello deciso per un aumento di mesi otto e giorni dodici per ogni reato satellite, nel numero di cinque, la somma dell’aumento ai se dell’art. 81 cod. pen. avrebbe dovuto portare ad una pena aggiuntiva di anni tre mesi e sei reclusione, che, sommata alla pena base di anni nove di reclusione, avrebbe dovuto portare a un risultato pari ad una pena di anni dodici e mesi sei di reclusione poi ridotta, per la scel rito, alla pena finale di anni otto e mesi quattro di reclusione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chies l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. in anni otto e mesi quattro di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Come correttamente affermato in ricorso, la Corte d’appello di Napoli avendo deciso, con la sentenza qui impugnata, per un aumento di mesi otto e giorni dodici per ogni reato satellite, che sono effettivamente cinque, la somma dell’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pe avrebbe dovuto portare ad una pena aggiuntiva di anni tre mesi e sei di reclusione, che, sommata
alla pena base di anni nove di reclusione, avrebbe dovuto portare a un risultato pari ad una pena di anni dodici e mesi sei di reclusione poi ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale
otto e mesi quattro di reclusione.
3. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la
pena in anni otto e mesi quattro di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione.
Così deciso il 16/4/2025