Erronea Qualificazione Giuridica: Quando il Ricorso contro il Patteggiamento è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, l’accordo tra accusa e difesa non rende la sentenza inattaccabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11818/2024) torna a fare chiarezza sui limiti del ricorso, in particolare quando si contesta una erronea qualificazione giuridica del fatto. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Dalla Rapina al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GUP del Tribunale di Perugia, con cui un imputato veniva condannato per il reato di rapina. L’imputato, non condividendo la qualificazione del reato, decideva di proporre ricorso per cassazione. La sua tesi difensiva era chiara: la condotta contestata non integrava gli estremi della rapina, ma piuttosto quelli, meno gravi, del furto con strappo. La difesa sosteneva quindi un’erronea qualificazione giuridica del fatto, chiedendo ai giudici di legittimità di correggerla.
La Questione Giuridica: I Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita strettamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi motivi figura, appunto, l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo precisato che non ogni presunto errore di classificazione apre le porte al ricorso. L’impugnazione è ammessa solo in presenza di un “errore manifesto”, ovvero un errore palese, immediatamente riconoscibile dalla lettura del capo d’imputazione e privo di qualsiasi margine di opinabilità. Non si tratta, quindi, di riaprire una valutazione sul merito, ma di correggere un errore macroscopico e indiscutibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Erronea Qualificazione Giuridica
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno specificato che il ricorso deve essere trattato con la procedura semplificata “de plano”, senza udienza, come previsto per questo tipo di impugnazioni.
Nel merito, la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato: per contestare la qualificazione giuridica in un patteggiamento, l’errore deve essere “palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione”. Nel caso di specie, dall’imputazione emergeva chiaramente che la violenza era stata esercitata nei confronti della persona al fine di impossessarsi del bene, e non semplicemente sul bene stesso. Questa circostanza è l’elemento chiave che distingue la rapina (violenza alla persona) dal furto con strappo (violenza sulla cosa).
Poiché la qualificazione come rapina non appariva né manifestamente errata né eccentrica rispetto ai fatti contestati, non sussistevano i presupposti per ammettere il ricorso. L’impugnazione è stata quindi ritenuta infondata e generica.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione riafferma un principio fondamentale: l’accordo di patteggiamento cristallizza la qualificazione giuridica del fatto, a meno che questa non sia affetta da un vizio macroscopico ed evidente. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione valutazioni che spettano al giudice di merito e che sono state accettate dalle parti con l’accordo sulla pena.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di valutare con estrema attenzione i presupposti di ammissibilità prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, per evitare conseguenze processuali ed economiche negative.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del reato?
No. Secondo l’art. 448, comma 2-bis c.p.p., come interpretato dalla Corte, tale possibilità è limitata ai soli casi di ‘errore manifesto’, ovvero quando la qualificazione giuridica appare palesemente eccentrica e senza margini di opinabilità rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione.
Qual è la differenza fondamentale tra rapina e furto con strappo citata nel provvedimento?
La differenza risiede nella direzione della violenza. Nella rapina, la violenza è esercitata contro la persona per impossessarsi del bene. Nel furto con strappo, la violenza è esercitata direttamente sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3000 euro) a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11818 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 14 dicembre 2023 dal GIP del Tribunale di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GUP del Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina meglio precisato in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge penale per erronea qualificazione giuridica dovendo la condotta rientrare nell’ambito della fattispecie di furto con strappo.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere p cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erro manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza
e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (clep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 – 01)
Ed invero nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie, poiché dalla lettura de capo d’imputazione emerge con evidenza che la violenza era stata esercitata nei confronti della persona allo scopo di impossessarsi del bene e non sul bene stesso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della Causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 6 marzo 2024