Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in MAROCCO
avverso la sentenza in data 23/11/2023 del TRIBUNALE DI MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 23/11/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Con un unico motivo d’impugnazione deduce l’erroneità della qualificazione giuridica, osservando che il fatto configurava un tentativo di rapina impropria e non una rapina impropria consumata, atteso che l’imputato veniva fermato dalla Forze dell’ordine immediatamente dopo la sottrazione, così che non ha mai conseguito il possesso.
1.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, mancando i presupposti richiesti per la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica con l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
A tale riguardo va ricordato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile
quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza», (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116- 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01).
Tali condizioni non ricorrono nel caso in esame, dove la rapina è stata contestata in quanto l’imputato, dopo la sottrazione, usava violenza contro le forze dell’ordine per guadagnarsi l’impunità.
Da ciò emerge la mancanza di quei requisiti di immediatezza e di eccentricità della qualificazione giuridica che consente il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente sposta l’attenzione verso l’impossessamento, che non è stato oggetto della contestazione, focalizzata sulla violenza esercitata per guadagnarsi l’impunità.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 gennaio 2024
Il Consigliere est.
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