Erronea Qualificazione Giuridica: Limiti al Ricorso Contro il Patteggiamento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti per impugnare una sentenza di patteggiamento, soprattutto quando si lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto. La decisione sottolinea che, dopo le riforme del 2017, non ogni presunto errore di valutazione legale apre le porte al giudizio di legittimità, ma solo quelli che presentano caratteri di palese e manifesta evidenza.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Qualificazione del Reato
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento). La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse commesso un errore nel qualificare giuridicamente il reato contestato. Nello specifico, si riteneva che la condotta dovesse essere inquadrata in un’ipotesi di reato meno grave (nella fattispecie, l’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti) rispetto a quella concordata nel patteggiamento.
L’obiettivo del ricorso era ottenere un annullamento della sentenza per far riconsiderare la natura del fatto, con la speranza di una pena più mite. Tuttavia, la difesa si è scontrata con le precise disposizioni introdotte dalla Legge n. 103/2017, che hanno ristretto notevolmente le possibilità di ricorrere per Cassazione contro le sentenze di patteggiamento.
La Decisione della Corte sull’Erronea Qualificazione Giuridica
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento basato su una presunta erronea qualificazione giuridica è consentito solo in casi eccezionali.
Non è sufficiente che la difesa proponga una diversa e plausibile interpretazione giuridica del fatto. È necessario, invece, che l’errore del giudice sia “manifesto”. Questo aggettivo non è casuale: indica una scorrettezza che deve balzare agli occhi immediatamente, senza bisogno di complesse argomentazioni o di un riesame del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte e il Concetto di “Errore Manifesto”
La Corte ha specificato cosa si intende per “errore manifesto”. Per essere tale, la qualificazione giuridica data dal giudice nella sentenza deve risultare “palesemente eccentrica” rispetto al contenuto del capo di imputazione. In altre parole, la decisione deve essere così lontana e illogica rispetto ai fatti contestati da apparire quasi come un abbaglio, un errore percepibile a prima vista.
Nel caso analizzato, la Corte ha ritenuto che il ricorso non dimostrasse un errore di tale portata. La contestazione della difesa si configurava più come un tentativo di rimettere in discussione la valutazione del giudice, proponendo una qualificazione alternativa, piuttosto che evidenziare un errore palese e indiscutibile. Poiché il ricorso era generico e non autosufficiente nel dimostrare l’evidenza dell’errore, è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: l’accesso al giudizio di Cassazione avverso le sentenze di patteggiamento è un’ipotesi residuale. Chi intende lamentare un’erronea qualificazione giuridica deve essere in grado di dimostrare che l’errore del giudice è macroscopico e immediatamente percepibile dalla lettura degli atti. Non c’è spazio per censure basate su margini di opinabilità o su diverse possibili ricostruzioni giuridiche. La conseguenza di un ricorso che non rispetta questi rigidi paletti è la sua inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica?
No, non è sempre possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale impugnazione è ammessa solo quando l’errore di qualificazione è “manifesto”, ovvero palese ed evidente senza margini di discussione.
Cosa si intende per “errore manifesto” nella qualificazione giuridica?
Per “errore manifesto” si intende una qualificazione giuridica che risulta, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non si tratta di una semplice interpretazione alternativa dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile in questo contesto?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MESSINA il 03/03/1973
avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
-dete-avv+se-a.He-13.a4i-;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di COGNOME COGNOME il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., censurando l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, TU Stup.;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente