Erronea Qualificazione Giuridica: I Limiti del Ricorso in Cassazione dopo il Patteggiamento
L’istituto del patteggiamento rappresenta una via processuale strategica, ma quali sono i confini per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi paletti imposti dalla legge, in particolare quando si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Questa pronuncia chiarisce che non basta un semplice disaccordo con la classificazione del reato, ma è necessario dimostrare un errore palese e incontrovertibile.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e la Scelta del Patteggiamento
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990. La vicenda riguardava il possesso e l’occultamento all’interno della propria autovettura di un kilogrammo di marijuana. L’imputato, in accordo con la pubblica accusa, aveva optato per il rito del patteggiamento, ottenendo una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dal GIP del Tribunale di Palermo.
Successivamente, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73, una qualificazione giuridica meno grave.
La Decisione della Corte: Quando l’Erronea Qualificazione Giuridica non è “Manifesta”
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale che governa le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limita la possibilità di ricorrere in Cassazione a casi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, a condizione che l’errore sia “manifesto”.
L’Applicazione del Principio di “Errore Manifesto”
Secondo la Suprema Corte, un errore può definirsi “manifesto” solo quando la qualificazione giuridica adottata dal giudice risulta, con indiscutibile immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. In altre parole, la scorrettezza deve balzare agli occhi dalla semplice lettura degli atti, senza la necessità di complesse valutazioni di fatto.
La Genericità delle Censure del Ricorrente
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a lamentare l’errata qualificazione in termini generici, facendo riferimento a un presunto “modesto” quantitativo di stupefacente, senza però fornire una confutazione specifica e autosufficiente delle ragioni per cui la condotta dovesse rientrare nell’ipotesi lieve. La Corte ha sottolineato che un kilogrammo di marijuana, detenuto per lo spaccio e occultato in un’auto, non configura in modo automatico e palese un fatto di lieve entità. Le argomentazioni del ricorrente, pertanto, si risolvevano in censure di merito, che miravano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. 4, n. 13749/2022). Un’impugnazione è inammissibile se denuncia, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente riscontrabile dal tenore dell’imputazione e dalla motivazione. Se la diversa qualificazione giuridica proposta dal ricorrente presenta margini di opinabilità oggettivi, il ricorso non può essere accolto. Il giudice del patteggiamento aveva correttamente effettuato il suo controllo sulla qualificazione dei fatti contestati, ritenendola congrua. Pertanto, non sussistendo un errore manifesto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma la natura eccezionale dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento. Chi sceglie questo rito speciale accetta una definizione rapida del processo in cambio di uno sconto di pena, ma rinuncia a un pieno esame del merito. La possibilità di contestare l’erronea qualificazione giuridica è una valvola di sicurezza contro errori palesi, non uno strumento per rimettere in discussione valutazioni che hanno un inevitabile margine di discrezionalità. La decisione impone quindi una riflessione attenta prima di accedere al patteggiamento e una rigorosa preparazione tecnica qualora si intenda impugnare la sentenza, dimostrando in modo chiaro e inequivocabile la sussistenza di un errore manifesto e non opinabile.
È sempre possibile impugnare un patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto?
No, è possibile solo se l’errore nella qualificazione giuridica è “manifesto”. Ciò significa che l’errore deve essere palese, immediatamente evidente e non soggetto a margini di opinabilità o a valutazioni di fatto.
Cosa intende la Cassazione per “errore manifesto” nella qualificazione giuridica?
Per errore manifesto si intende una qualificazione giuridica che risulta, con indiscutibile immediatezza, palesemente eccentrica e scorretta rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non rientrano in questa categoria i casi in cui la diversa qualificazione proposta richiede una valutazione dei fatti o presenta margini di opinabilità.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
-a-Ple-Racti.;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, em sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale di Palermo lo ha conda reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla erronea qualificazione giu fatti, da ricondursi ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R.309/1990.
La doglianza è tuttavia manifestamente infondata. Va infatti fatta piana applicaz principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la p ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pr l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli c manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di impu sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficient violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022), dovendosi es detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.3, n. 44278 del 23 Rv. 238286).
Tale situazione non sussiste nel caso di specie, ove l’affermata erronea qualif giuridica del fatto di reato viene lamentata in termini generici, facendo richiamo al quantitativo di stupefacente, non seguendo alla mera enunciazione della contestazione specifica confutazione in ordine alla sussumibilità della condotta nell’ambito della incriminatrice di cui all’art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990. Si tratta di censure valutazioni di fatto, che non rivestono per nulla i caratteri della manifestament qualificazione giuridica sopra descritta, considerato che al ricorrente si contesta la d fini di spaccio e l’occultamento all’interno della propria auto di un kilogrammo di mari
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha quindi effettuato il controllo sulla corret qualificazione giuridica dei fatti contestati al ricorrente, da inquadrarsi nell’ambito commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente