Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2697 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2697 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Bari nel procedimento a carico di: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA inoltre: Parte Civile
avverso la sentenza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di Foggia. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/6/2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a NOME la pena di anni due di reclusione ed euro 297,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen.
All’imputato era contestato di essersi impossessato, in concorso con altri, dei beni di proprietà dei coniugi COGNOME, dopo essersi introdotto nell’abitazione di costoro con violenza sulle cose, consistita nel danneggiamento della porta finestra della cucina, i cui vetri venivano infranti.
Il P.G. presso la Corte di Appello di BarVa proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia in esame, lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Un’attenta lettura degli atti, rappresenta il ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice ad individuare nei fatti una diversa qualificazione giuridica, dovendo la condotta sussumersi sotto la fattispecie della rapina impropria.
Risulta dalla relazione di servizio del 23 aprile 2025, a firma di NOME COGNOME, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Foggia, che l’imputato, allorché rimase bloccato all’interno del recinto condominiale, non potendo più guadagnare la fuga, brandiva un piede di porco all’indirizzo del verbalizzante e comunicava con i complici usando un telefono di vecchia generazione. Lo stesso giudice di prime cure dà atto – seppur in maniera estremamente sintetica – della minaccia perpetrata dall’imputato nei confronti dell’assistente di polizia NOME.
La condotta serbata dall’imputato si è sostanziata in una minaccia perpetrata con l’uso di un’arma impropria – nei confronti dell’operante, posta in essere allo scopo di guadagnare la fuga e garantirsi l’impunità dopo la sottrazione delle cose. Ciò integra la fattispecie del diverso reato di rapina impropria.
Il P.G. presso questo Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La difesa ha presentato conclusioni scritte nelle quali invoca la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
2. Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misur di sicurezza.
Premesso che in questa sede non è possibile rivalutare il fatto attraverso il controllo delle risultanze processuali, si osserva come, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, da ribadirsi anche in relazione al caso che occupa, in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto riguarda i soli casi di errore manifesto, ossia i casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si traduca in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, PG in proc. Bastea, Rv. 241666).
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Si è anche precisato che s’erro -flé – a quìlffit – a – Z- rone del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscuss immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione (S veda Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in proc. Cari, Rv. 279842, dove, in motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nel caso in esame non si individua alcun errore manifesto del giudice: la imputazione elevata a carico dell’imputato riguarda il reato di furto in abitazione pluriaggravato e la contestazione, nella parte descrittiva, non contiene alcun riferimento ad una minaccia esercitata dal soggetto agente al fine di garantirsi l’impunità dal reato o il possesso delle cose sottratte.
Dal testo del provvedimento impugnato t non si evince che il giudice abbia attribuito un connotato intimidatorio al fatto che l’imputato “brandisse” un piede di porco mentre comunicava al telefono con i complici.
La possibilità d’individuare nei fatti la diversa fattispecie della rapin impropria discenderebbe dal contenuto dell’annotazione di polizia prodotta dal ricorrente, in cui l’Assistente di Polizia NOMENOME libero dal servizio ‘-rappresentavTixdi essere intervenuto dopo il furto e di avere chiuso la via di fuga
all’imputato, il quale “brandeggiava” un piede di porco nei suoi confronti, parlando al telefono con i complici.
Si tratta di una circostanza equivoca, dalla quale non può immediatamente desumersi la volontà del soggetto agente di minacciare e intimidire l’assistente di polizia ed i condomini che erano intervenuti sul posto.
Invero, nell’annotazione non si parla esplicitamente di minaccia; il termine adoperato dal verbalizzante, di uso non comune, ha il significato letterale di fare roteare un oggetto intorno ad un asse verticale; il fatto che l’imputato fosse impegnato contemporaneamente a compiere due azioni (“brandeggiare” il piede di porco e parlare al telefono) presta il fianco ad interpretazioni non univoche in ordine alla sua reale intenzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in data 3 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il P’residénte