Erronea Qualificazione Giuridica: Quando il Ricorso in Cassazione è Ammesso?
Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è un’opzione percorribile solo in casi eccezionali. Tra questi, spicca il motivo della erronea qualificazione giuridica del fatto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa eccezione, stabilendo che la doglianza non può essere generica o astratta, ma deve basarsi su un errore palese e manifesto. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio questi limiti.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena (patteggiamento) con il Pubblico Ministero, confermata dal Tribunale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava sulla tesi di una erronea qualificazione giuridica del reato contestatogli. In sostanza, sosteneva che il giudice di merito avesse inquadrato i fatti in una norma penale sbagliata, con conseguenze sulla determinazione della pena.
L’Erronea Qualificazione Giuridica come Motivo di Ricorso
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Tra questi, vi è proprio l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo precisato la portata di questa norma. Non è sufficiente proporre una diversa interpretazione giuridica o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il ricorso è ammesso solo quando l’errore del giudice è manifesto, cioè immediatamente riconoscibile dalla lettura della sentenza stessa, senza necessità di complesse analisi o di una nuova valutazione delle prove.
La Posizione della Giurisprudenza Consolidata
La Corte, nel provvedimento in esame, richiama un proprio precedente consolidato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018), ribadendo che la denuncia di errori valutativi in diritto è inammissibile se tali errori non sono evidenti dal testo del provvedimento impugnato. L’obiettivo è evitare che il ricorso per cassazione diventi un terzo grado di giudizio mascherato, dove si tenta di rimettere in discussione il merito della vicenda.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero formulate in termini “astratti e meramente evocativi del vizio”. In altre parole, la difesa non ha indicato elementi concreti, desumibili dalla sentenza impugnata, che potessero dimostrare una palese e indiscutibile erroneità nella qualificazione giuridica data dal primo giudice.
Dal provvedimento non emergevano elementi tali da far ritenere la qualificazione giuridica viziata da manifesta erroneità. Mancando questo presupposto fondamentale, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità”, con una procedura semplificata detta de plano, quando le censure sono palesemente non consentite.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cruciale: l’accesso al ricorso per Cassazione contro le sentenze di patteggiamento è strettamente limitato per garantire la stabilità delle decisioni basate su un accordo tra le parti. Chi intende lamentare una erronea qualificazione giuridica deve dimostrare un errore macroscopico e immediatamente percepibile, non una semplice opinione legale divergente. In assenza di tale prova manifesta, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per i motivi specificamente elencati dalla legge, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, tra cui rientra l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Cosa si intende per ‘erronea qualificazione giuridica’ che giustifica un ricorso?
Si intende un errore di diritto che sia manifesto ed evidente, che emerga chiaramente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza che sia necessaria una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
N. 19902/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazio giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 4, terzo comma, I. 110/1975 legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall’art. 448, comm 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la dectaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avver la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erro qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolid giurisprudenza aveva stabilito al riguardo, ai soli casi di errore manifesto, conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che n risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, non emergono dal provvedimento impugnato elementi tali da qualificare la qualificazione giuridica del fatto come viziata da manifesta erroneità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024