Erronea Qualificazione Giuridica: Quando il Patteggiamento Non È Appellabile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire il processo penale in modo più rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso basato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto, uno dei pochi motivi ammessi dalla legge.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. La difesa sosteneva che i fatti contestati, originariamente qualificati come reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), avrebbero dovuto ricevere una diversa e più corretta classificazione legale. Il ricorso si fondava sull’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che consente, appunto, di impugnare in Cassazione la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica.
I Limiti dell’Appello per Erronea Qualificazione Giuridica
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante interpretazione dei limiti di questo specifico motivo di impugnazione. Gli Ermellini hanno ribadito che, sebbene la legge consenta di dedurre l’erronea qualificazione giuridica, questa facoltà non è illimitata. Essa deve essere intesa in senso restrittivo, come già stabilito da una consolidata giurisprudenza e codificato dalla riforma legislativa del 2017.
Il vizio deducibile deve consistere in un ‘errore manifesto’, cioè un errore che emerge in modo palese e inconfutabile dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza la necessità di compiere complesse valutazioni o di riesaminare le prove. Non è possibile, quindi, utilizzare questo strumento per proporre una ricostruzione dei fatti alternativa e, a dire del ricorrente, ‘più logica’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dettaglio, la Corte ha osservato come il ricorso in esame, al di là dell’enunciazione formale del vizio, si risolvesse in una critica alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. La difesa non indicava un errore giuridico palese, ma tentava di offrire una diversa lettura della vicenda, cosa non permessa in sede di legittimità, specialmente in relazione a una sentenza di patteggiamento. L’impugnazione, quindi, non si configurava come una censura su un errore di diritto, ma come una non consentita richiesta di rivalutazione del merito. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità ‘senza formalità’, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una procedura accelerata per i ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale: il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale, con motivi di impugnazione tassativamente previsti e di stretta interpretazione. Il motivo dell’erronea qualificazione giuridica non può essere usato come un ‘cavallo di Troia’ per reintrodurre una discussione sui fatti e sulla loro interpretazione. Gli avvocati devono essere consapevoli che tale motivo di ricorso avrà successo solo se l’errore del giudice è evidente e immediatamente percepibile dagli atti, senza bisogno di alcuna attività interpretativa o ricostruttiva. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i casi in cui è possibile. Uno di questi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma con limiti molto precisi.
Cosa intende la Cassazione per ‘erronea qualificazione giuridica’ come motivo di ricorso?
Si intende un errore manifesto ed evidente dal solo testo della sentenza e dagli atti, senza che sia necessaria una diversa valutazione o una nuova ricostruzione dei fatti. Proporre una versione alternativa degli eventi non rientra in questo motivo di ricorso.
Qual è la conseguenza di un ricorso giudicato inammissibile in questo contesto?
La Corte dichiara l’inammissibilità senza esaminare il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO DI COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 337 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunciazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un’alternativa e più logica ricostruzione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024